ISEE minorenni con mantenimento diretto: genitore non convivente nel nucleo familiare?

Risposta di Barbara Weisz

10 Marzo 2026 08:28

Maria chiede:

Il CAF dice che, in presenza di una sentenza che prevede l’affido condiviso e il mantenimento diretto del minore da parte di entrambi i genitori, il genitore non convivente non va attratto nel nucleo ISEE. Posso essere sicura nell’escludere il mio ex compagno dal calcolo?

La risposta richiede una distinzione che la risposta del CAF non esplicita, e che vale la pena chiarire prima di compilare la DSU.

Per l’ISEE ordinario la situazione è semplice: il figlio minorenne rientra nel nucleo del genitore con cui convive, e l’ex compagno non entra nel suo calcolo. Nessun problema su questo fronte. Per l’ISEE minorenni — obbligatorio per le prestazioni rivolte a minori, come l’Assegno Unico — la regola è diversa. L’articolo 7 del DPCM 159/2013 stabilisce che il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. Questo vale anche per lei e il suo ex compagno.

Esistono però delle eccezioni che escludono il genitore non convivente dal nucleo. Eccole:

  • il genitore è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
  • il genitore ha figli con una persona diversa dall’altro genitore;
  • un provvedimento dell’autorità giudiziaria ha disposto il versamento di assegni periodici per il mantenimento del figlio;
  • il genitore è stato escluso dalla potestà o allontanato dal nucleo familiare con provvedimento del giudice;
  • l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici è stata accertata da una pubblica autorità.

Il punto critico è il terzo: la norma parla espressamente di assegni periodici disposti dal giudice. Il mantenimento diretto — in cui ciascun genitore provvede direttamente alle spese del figlio senza versare somme periodiche all’altro — è un istituto diverso. La sentenza di affido condiviso con mantenimento diretto, di per sé, non è equiparabile al “versamento di assegni periodici” richiamato dall’articolo 7: quella specifica eccezione non scatta in modo automatico.

Prima di escludere il suo ex compagno dalla DSU, è quindi necessario verificare il testo della sentenza: se contiene un provvedimento esplicito sul versamento di un assegno periodico (anche minimo o simbolico) la via è aperta; se disciplina esclusivamente il mantenimento diretto senza prevedere assegni, l’esclusione non è scontata e il genitore non convivente andrà indicato come componente aggiuntiva nel quadro D della DSU.

Se la sentenza non prevede assegni periodici e il suo ex compagno non rientra in nessuna delle altre eccezioni elencate, il suo reddito e il suo patrimonio concorrono al calcolo dell’ISEE minorenni tramite la componente aggiuntiva (modulo FC4). L’impatto sul valore finale dell’Indicatore è ridotto rispetto a un componente del nucleo pieno, ma c’è. Anche per l’ISEE di Inclusione 2026.

Prima di procedere con la dichiarazione, conviene quindi richiedere al CAF una verifica esplicita del testo della sentenza, non limitarsi alla risposta di principio.

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