
Mi è stato detto che da quest’anno per l’ISEE universitario non si è considerati autonomi se il reddito è inferiore a 9.000 euro e si confluisce in quello dei genitori anche se abitano altrove. Vale anche per il mio personale ISEE ordinario?
La soglia specifica a cui lei si riferisce riguarda esclusivamente l’ISEE universitario, che serve a stabilire la capacità di reddito del nucleo familiare per sostenere le spese universitarie. Per l’ISEE ordinario, invece, si applica la regola generale in base alla quale il figlio maggiorenne fa parte del nucleo familiare dei genitori se è fiscalmente a carico. Questa fattispecie si verifica in presenza di un reddito fino a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, e pari a 2mila 840,51 euro se invece il figlio ha più di 24 anni.
In definitiva, le regole relative ai figli maggiorenni sono le seguenti:
- ISEE universitario – il figlio non fa parte del nucleo dei genitori se ha una diversa residenza da almeno due anni e un’adeguata capacità di reddito (articolo 7 Regolamento ISEE), definita dal DM Università e Ricerca 1320/2021 e pari a 9mila euro annui;
- ISEE ordinario – il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo dei genitori se è a loro carico ai fini IRPEF e, nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, se a carico di entrambi fa parte del nucleo del genitore da lui identificato (queste regole sono contenute nell’articolo 3 del DPCM 159/2013 che chiarisce quando il familiare si considera a carico, ossia quando ha un reddito inferiore a 2mila 840,51 euro oppure a 4mila euro nel caso dei figli fino a 24 anni.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz