Nel caso in cui il nucleo familiare si trasferisca all’estero per ragioni lavorative ed un figlio rimanga in Italia per ragioni di frequenza universitaria, potrà ancora avvalersi dell’ISEE per le agevolazioni sulle tasse universitarie?
Il figlio studente universitario deve avere un ISEE in corso di validità per accedere alle agevolazioni sulle tasse (pur senza dover più allegarlo alla domanda) ma la procedura cambia in base alla residenza e alla capacità reddituale del nucleo familiare. Anche se non convive con i genitori, il figlio studente viene attratto nel loro nucleo ai fini ISEE, a meno che non soddisfi precisi requisiti di autonomia economica.
Studente autonomo o a carico dei genitori?
In base al regolamento ISEE 2026, le situazioni per uno studente non convivente sono due:
- studente a carico, se fa parte del nucleo dei genitori se non produce reddito proprio o se non raggiunge le soglie di autonomia, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
- studente autonomo, se rappresenta un nucleo a sé solo se risiede fuori dall’unità abitativa della famiglia da almeno due anni (in un alloggio non di proprietà di un familiare) e ha un reddito annuo da lavoro dipendente o assimilato non inferiore a 9.000 euro.
Nel suo caso, poiché il ragazzo continua a vivere nell’abitazione familiare in Italia, non può essere considerato autonomo e deve obbligatoriamente integrare i redditi dei genitori nella propria dichiarazione, seguendo le regole per il nucleo familiare con componenti all’estero.
Quando serve l’ISEE Parificato
L’elemento distintivo della vostra situazione è la residenza dei genitori all’estero. In questi casi, non è possibile produrre un ISEE ordinario telematico tramite l’INPS perché i redditi e i patrimoni sono prodotti fuori dall’Italia. È quindi necessario richiedere il cosiddetto ISEE Parificato.
Si tratta di un indicatore destinato agli studenti (italiani o stranieri) i cui nuclei producono redditi all’estero. Per il calcolo, i genitori dovranno fornire la documentazione del Paese di residenza tradotta e legalizzata, relativa a:
- composizione del nucleo familiare;
- redditi percepiti nell’anno di riferimento (due anni solari precedenti);
- patrimonio immobiliare e mobiliare.
ISEE Ordinario vs. ISEE Parificato
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| ISEE Università Ordinario | Si utilizza se il nucleo dei genitori risiede e produce reddito in Italia. |
| ISEE Parificato | Obbligatorio se i genitori risiedono all’estero (iscritti AIRE o stranieri). |
| Dove si richiede | Presso i CAF convenzionati con l’Ateneo di appartenenza. |
Le consiglio di rivolgersi direttamente alla Segreteria degli studenti o al sito dell’ateneo presso cui il figlio è iscritto. Ogni università indica infatti i CAF convenzionati specifici che sono autorizzati al rilascio dell’ISEE parificato, procedura indispensabile per non finire nella fascia massima di contribuzione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz