Il TUIR del 1986 ha i mesi contati. Il Dlgs 117/2026 attua il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e chiude il settimo tassello della delega fiscale. Il decreto è già in vigore ma l’applicazione delle norme decorre dal 2027. Diciotto mesi concessi ad imprese, studi professionali e software gestionali per aggiornare i riferimenti normativi usati quotidianamente ormai da decenni.
In sintesi:
- il nuovo Testo unico per le imposte sui redditi è disposto dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026;
- il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 in forza dell’articolo 377;
- l’impianto si compone di 377 articoli distribuiti in quattro parti, con nove allegati dalla lettera A alla lettera I;
- l’articolo 376 elenca 126 voci di abrogazione, tra cui gli articoli da 1 a 191 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- aliquote IRPEF, soglia del regime forfettario e cedolare secca migrano nel nuovo testo senza modifiche di sostanza.
Il Dlgs 117/2026 sostituisce il DPR 917/1986
Il nuovo testo unico prende il posto del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, di cui l’articolo 376 abroga gli articoli da 1 a 191 con effetto dal 1° gennaio 2027. Il provvedimento nasce dall’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo al riordino organico del sistema tributario mediante testi unici, e ha natura compilativa: raccoglie le norme vigenti, le coordina sul piano formale e sostanziale, abroga quelle incompatibili o superate. Non introduce nuove imposte né nuove agevolazioni.
Accanto al vecchio TUIR spariscono 126 gruppi di disposizioni sparse in quarant’anni di leggi speciali: il regime forfettario della legge 190/2014, la cedolare secca del D.Lgs. 23/2011, i bonus edilizi del DL 63/2013, il regime degli impatriati del D.Lgs. 209/2023, la tassazione dei redditi finanziari del D.Lgs. 461/1997, le società di comodo della legge 724/1994. Tutta questa materia rientra nel corpo del testo unico e viene numerata da capo, secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che si può consultare in versione integrale.
Settori e articoli nella nuova architettura
Il testo unico organizza la materia per settori omogenei, superando la stratificazione del vecchio impianto. L’articolazione è la seguente:
- la Parte I raccoglie il regime ordinario, con IRPEF, IRES, disposizioni comuni e rapporti internazionali;
- la Parte II riunisce i regimi speciali finora dispersi fuori dal TUIR, dal forfettario alla cedolare secca, dagli impatriati alle locazioni brevi;
- la Parte III disciplina l’imposizione minima globale, materia nata dopo il TUIR e finora regolata da un decreto autonomo;
- la Parte IV chiude con le disposizioni varie, transitorie e finali, dove trovano posto anche le misure temporanee sulle detrazioni edilizie.
La scelta di isolare i regimi speciali in una parte dedicata è la novità sistematica più visibile. Chi applica il forfettario oggi deve leggere i commi da 54 a 89 dell’articolo 1 di una legge di bilancio del 2014, con rinvii incrociati a norme successive. Dal 2027 la disciplina occupa gli articoli da 232 a 243 del testo unico, requisiti di accesso, cause di esclusione, determinazione dell’imposta e regime contributivo agevolato inclusi.
La nuova numerazione degli articoli più citati
Ogni articolo del testo unico riporta tra parentesi la norma di origine, e da quelle indicazioni si ricostruisce la tavola di corrispondenza. Di seguito le discipline che compaiono più spesso in contratti, delibere, note integrative, perizie e software di studio, con il vecchio e il nuovo riferimento.
| Disciplina e articolo previgente | Nuovo Testo unico |
|---|---|
| Aliquote e scaglioni IRPEF, art. 11 TUIR | art. 11 |
| Detrazione recupero edilizio e riqualificazione energetica, art. 16-bis TUIR | art. 17 |
| Riordino delle detrazioni oltre 75.000 euro di reddito, art. 16-ter TUIR | art. 18 |
| Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit, art. 51 TUIR | art. 53 |
| Reddito di lavoro autonomo, art. 54 TUIR | art. 56 |
| Definizione di reddito d’impresa, art. 55 TUIR | art. 64 |
| Dividendi percepiti da imprese IRPEF, art. 59 TUIR | art. 70 |
| Determinazione del reddito d’impresa, art. 83 TUIR | art. 92 |
| Ricavi, art. 85 TUIR | art. 94 |
| Plusvalenze patrimoniali, art. 86 TUIR | art. 95 |
| Partecipation exemption, art. 87 TUIR | art. 96 |
| Dividendi percepiti da soggetti IRES, art. 89 TUIR | art. 98 |
| Interessi passivi, art. 96 TUIR | art. 105 |
| Ammortamento dei beni materiali, art. 102 TUIR | art. 111 |
| Spese relative a più esercizi, art. 108 TUIR | art. 117 |
| Norme generali sui componenti del reddito d’impresa, art. 109 TUIR | art. 118 |
| Deduzione dei costi dei veicoli aziendali, art. 164 TUIR | art. 168 |
| Cedolare secca, art. 3 D.Lgs. 23/2011 | art. 203 |
| Regime forfettario, art. 1 commi 54-89 legge 190/2014 | artt. 232-243 |
Conferimenti e scambi di partecipazioni fanno eccezione e mantengono i numeri storici, articoli 176 e 177, per una coincidenza di scorrimento. La disciplina delle controlled foreign companies, oggi all’articolo 167, si sposta all’articolo 186; il trasferimento di residenza all’estero, oggi all’articolo 166, diventa articolo 193.
Regole trasferite trasferite senza modifica
Il carattere compilativo del decreto significa che nessuna misura è stata toccata nel merito.
- Ad esempio, aliquote e scaglio IRPEF all’articolo 11 sono quelli già in vigore dal 1° gennaio 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre. La riduzione del secondo scaglione dal 35 al 33%, introdotta dalla Manovra 2026, entra direttamente nel nuovo corpus ai fini del il calcolo IRPEF aggiornato.
Stesso principio per gli altri istituti trasferiti. Ad esempio:
- la soglia del forfettario rimane a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente, con il limite di 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e accessorio (art. 232);
- la cedolare secca conserva l’aliquota del 21% sui contratti a canone libero (art. 203);
- l’esenzione delle plusvalenze in regime PEX si ferma al 955 (art. 96), come l’esclusione dei dividendi incassati dai soggetti IRES (art. 98).
Un dettaglio merita però attenzione, perché il testo in Gazzetta Ufficiale verge dallo schema trasmesso alle Camere. L’articolo 70 fissa il concorso degli utili percepiti da imprese IRPEF nella misura del 58,14% del loro ammontare, allineandosi al ripristino del regime anteriore alla Legge di Bilancio 2026 disposto in corso d’anno. Chi ha studiato la bozza parlamentare deve rileggere la norma pubblicata.
Abrogazioni e clausola salva-rinvii
Il rischio del riordino risiede nei rinvii. Contratti di locazione, statuti societari, verbali assembleari, bandi, circolari interne e contratti collettivi citano articoli del TUIR che dal 2027 non esistono più. Il legislatore ha previsto una rete di sicurezza: l’articolo 376, comma 2, stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti richiamano disposizioni abrogate, il riferimento si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
La salvaguardia opera sui rinvii contenuti in fonti normative e non risolve tutto. Un contratto che ancori una clausola all’articolo 51 del TUIR continuerà a funzionare per via interpretativa, la citazione però invecchia e va aggiornata in sede di rinnovo. Lo stesso vale per la modulistica di studio, i piani di welfare aziendale e le policy sui fringe benefit, dove il riferimento normativo compare per esteso.
Il calendario di adeguamento per imprese e studi professionali
I diciotto mesi di distanza tra pubblicazione e applicazione servono a questo. Il decreto ricalca il modello già adottato per il Testo Unico IVA, pubblicato il 30 gennaio 2026 e applicabile anch’esso dal 1° gennaio 2027, con un anno di transizione destinato all’allineamento delle procedure. Le due decorrenze coincidono, e questo concentra su un’unica data il lavoro di aggiornamento documentale.
Le attività da programmare entro il 31 dicembre 2026:
- censimento dei riferimenti al DPR 917/1986 presenti in modelli contrattuali, statuti, regolamenti aziendali e note metodologiche, sostituendoli con i nuovi articoli;
- verifica con i fornitori dei software gestionali e dichiarativi la mappatura della nuova numerazione, che incide su causali, note esplicative e stampe fiscali;
- aggiornamento della formazione interna del personale amministrativo, che lavora per abitudine sui numeri di articolo e non sulla rubrica.
Sul fronte della delega fiscale manca ora soltanto un tassello: il testo unico su adempimenti e accertamento, 368 articoli approvati in esame preliminare, ha completato il vaglio parlamentare e attende il via libera definitivo del Governo. Con la sua pubblicazione il ciclo dei testi unici tributari si chiude, e il sistema delle imposte sui redditi arriva al 2027 con un solo corpus di riferimento invece di quaranta.