Dipendenti pubblici, novità su malattia e reperibilità

di Roberto Grementieri

6 Settembre 2011 10:00

Le novità introdotte dalla manovra finanziaria di luglio: visita di controllo obbligatoria per assenze vicine alle feste, altrimenti decide il dirigente.

La prima manovra finanziaria dell’estate, quella di luglio, ha introdotto una serie di novità in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta le ha poi spiegate con una circolare del primo agosto. La visita medica sul dipendente malato viene sempre disposta se l’assenza si verifica a cavallo di festività, altrimenti la valutazione spetta al dirigente.

Le modifiche normative della legge 98 del 2011, in vigore dal 6 luglio, riguardano le circostanze in cui l’amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, oltre che l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Secondo la nuova previsione «le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative».

Peraltro, «le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione».

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari).

Secondo la Circolare citata viene introdotto «un regime che, in un’ottica di maggiore flessibilità, rimette alla valutazione del dirigente responsabile l’iniziativa per la visita di controllo» tenendo presenti una serie di parametri: «l’esigenza generale di contrastare e prevenire l’assenteismo», ma anche «la condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico)» e «il costo per effettuare la visita». Quest’ultima deve comunque essere sempre disposta se l’assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.