Sono in pensione dal 1 settembre 2025, vorrei sapere in merito al contratto scuola 2022/2024 firmato il 23 dicembre 2025, l’adeguamento con l’aumento mensile sulla pensione quando avverrà e se bisogna fare domanda personale.
Non deve presentare alcuna domanda: la riliquidazione della pensione e quella della buonuscita avvengono d’ufficio, sulla base dei dati che la sua ultima scuola trasmette all’INPS. La sua posizione è particolare, perché la cessazione dal 1° settembre 2025 la colloca fuori dal triennio del contratto firmato il 23 dicembre 2025 e dentro la vigenza di quello successivo. Le spettano quindi due tornate di adeguamento, con tempi e basi di calcolo differenti.
Riliquidazione d’ufficio senza domanda del pensionato
Non serve la domanda per il ricalcolo pensione da rinnovo CCNL. La riliquidazione nel pubblico impiego uno schema unico: l’amministrazione aggiorna l’inquadramento economico del dipendente cessato e trasmette i dati all’INPS, che riliquida la prestazione e paga le differenze. Nessun modulo, nessun patronato obbligatorio, nessun termine di decadenza. Si prescrive in cinque anni soltanto il diritto agli arretrati, non quello alla riliquidazione, per cui un ritardo prolungato va sollecitato per iscritto.
Arretrati stipendiali per due rinnovi di CCNL
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, porta incrementi tabellari che decorrono dal 1° gennaio 2024: ai sensi dell’art. 12 gli aumenti del 2022 e del 2023 sono assorbiti dalle indennità di vacanza contrattuale già percepite. Lei era in servizio fino al 31 agosto 2025, quindi quelle somme le spettano come differenze retributive per venti mesi di lavoro effettivo. Il secondo contratto, sottoscritto per la parte economica all’ARAN il 1° luglio 2026, aggiunge una tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2025 e produce altri arretrati per i primi otto mesi del 2025.
Sono somme di lavoro dipendente e non di pensione, per cui le eroga l’amministrazione scolastica attraverso il sistema NoiPA del MEF, che su di esse opera come sostituto d’imposta: l’INPS conferma questa sequenza quando subordina la riliquidazione dell’assegno alle denunce contributive che NoiPA trasmette dopo aver corrisposto gli arretrati. Per le emissioni destinate al personale già cessato non risulta a oggi un calendario pubblicato.
Pensione riliquidata con gli aumenti 2026 e 2027
Sul trattamento pensionistico l’art. 5, comma 2 del CCNL Scuola 2025-2027 stabilisce che i benefici economici sono computati ai fini previdenziali alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. Il suo assegno assorbe quindi anche gli incrementi con decorrenza 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, benché maturati dopo che lei aveva già lasciato il servizio. È lo stesso meccanismo che la scuola compila nella sezione dedicata ai miglioramenti contrattuali del nuovo Ultimo Miglio.
TFS e TFR calcolati sugli aumenti maturati al 31 agosto 2025
La stessa norma taglia in modo opposto le prestazioni di fine servizio: agli effetti dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto valgono solo gli aumenti maturati alla data di cessazione. La sua buonuscita si ferma quindi alla tranche in vigore al 31 agosto 2025 e ignora quelle successive. Le due basi divergono in misura rilevante, come mostra il caso di un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado con oltre 35 anni di anzianità.
| Prestazione | Incremento tabellare che entra nel calcolo |
|---|---|
| Pensione | 64,69 euro dal 1.1.2025, rideterminati in 129,40 euro dal 1.1.2026 e in 185,38 euro dal 1.1.2027 |
| Buonuscita TFS o TFR | 64,69 euro, unica quota maturata al 31 agosto 2025 |
Gli importi sono quelli della Tabella A1 allegata al contratto del 1° luglio 2026 e variano per profilo, ordine di scuola e fascia di anzianità. Va aggiunto che la prestazione di fine servizio prende il nome di indennità di buonuscita per il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, mentre chi è stato assunto dal 1° gennaio 2001, o ha optato per un fondo pensione, si trova in regime di TFR.
I tempi dell’ultimo miglio e i controlli sul suo caso
La riliquidazione dipende da due adempimenti che lei non può controllare: la trasmissione da parte di NoiPA delle denunce contributive relative agli arretrati e l’inserimento, da parte della sua ex scuola, di un nuovo Ultimo Miglio sulla piattaforma Nuova Passweb, secondo la circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019 per la pensione e la circolare INPS n. 125 del 4 novembre 2022 per il TFS. Le indicazioni operative diffuse dall’INPS nel giugno 2026 impegnano le segreterie sui pensionati del triennio 2022-2024, con priorità a quelli del 2022, e per la coorte 2025 non risulta ancora una scadenza definita.
Le conviene quindi chiedere alla segreteria della sua ultima scuola se abbia già preso in carico la sua posizione assicurativa e a che stato risulti la pratica sulla scrivania virtuale INPS, verificando che la retribuzione utile sia aggiornata al 31 agosto 2025.
Le differenze di stipendio si leggono nell’area riservata di NoiPA, che resta accessibile anche al personale cessato, mentre l’esito della riliquidazione previdenziale compare sul cedolino di pensione e nel provvedimento con cui l’INPS ridetermina la prestazione.
I tempi sono lunghi, sia chiaro, ma una volta completata la procedura, nell’anno in cui incasserà gli arretrati, riceverà due certificazioni uniche, quella del MEF e quella dell’INPS, da sommare in dichiarazione.
Se entro alcuni mesi la posizione risultasse ancora ferma, un sollecito scritto alla scuola e alla sede INPS territoriale interrompe la prescrizione quinquennale degli arretrati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz