Il welfare dei dipendenti pubblici finanziato attraverso il Fondo risorse decentrate può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando usa fondi residui dell’anno precedente o risorse non spese per lavoro straordinario. L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026 resa su richiesta dell’ARAN, conferma la non imponibilità fiscale dei benefit PA, a condizione che rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
In sintesi:
- il welfare integrativo PA finanziato dal Fondo risorse decentrate può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente;
- l’esenzione fiscale si applica solo ai benefit riconducibili all’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR;
- il medesimo regime vale anche per i benefit finanziati con residui del Fondo dell’anno precedente;
- rientrano nel chiarimento anche i residui delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario;
- la contrattazione integrativa resta il luogo in cui amministrazioni e sindacati definiscono annualmente l’utilizzo delle risorse.
Welfare dipendenti PA esente se rispetta il TUIR
Il welfare dipendenti pubblici non concorre alla formazione del reddito quando i benefit rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 51 del TUIR. La consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fonte di finanziamento non altera il trattamento fiscale, purché il beneficio abbia natura assistenziale, sociale o previdenziale e non sostituisca retribuzione imponibile.
Il principio resta quello ordinario del reddito di lavoro dipendente: somme e valori percepiti dal lavoratore sono imponibili, salvo le esclusioni previste dalla legge. Per questo la PA deve verificare la natura del singolo benefit e il rispetto delle regole fiscali applicabili ai fringe benefit e premi di risultato, senza confondere welfare contrattuale e trattamento economico accessorio.
Esenzione se cambia la destinazione
Il Fondo risorse decentrate può finanziare interventi di welfare in sede di contrattazione integrativa senza trasformare automaticamente i benefit in reddito imponibile. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quando le risorse vengono destinate a welfare secondo le regole contrattuali, assume rilievo la nuova natura assistenziale o sociale del beneficio.
La risposta richiama anche la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2024, secondo cui la scelta dell’amministrazione di destinare una quota del Fondo a benefici assistenziali e sociali fissa un nuovo vincolo di destinazione. Questo chiarimento consente di superare il dubbio sulla provenienza delle somme e sulla loro precedente natura retributiva.
Residui e straordinari: stesso regime
I residui del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente seguono lo stesso regime fiscale dei benefit finanziati con le risorse ordinarie del Fondo. La non imponibilità si estende anche alle somme non spese per il lavoro straordinario e portate a incremento del Fondo, quando vengono destinate a welfare integrativo.
Il chiarimento risponde al quesito più delicato posto da ARAN: il fatto che una somma nasca come residuo o derivi da risorse collegate allo straordinario non impedisce l’esenzione, se il vincolo di destinazione viene modificato in modo coerente con i contratti collettivi e il beneficio rientra nelle fattispecie del TUIR.
Contrattazione integrativa e CCNL
La contrattazione integrativa decide ogni anno l’utilizzo delle risorse, nei limiti dei contratti collettivi nazionali e delle regole contabili delle amministrazioni. La richiesta ARAN cita il comparto Funzioni Locali e il comparto Istruzione e ricerca, sezione Università, dove i CCNL prevedono la possibilità di finanziare welfare integrativo con il Fondo risorse decentrate.
Per gli enti locali cali, il riferimento indicato nella richiesta riguarda l’articolo 45, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026 e l’articolo 80, comma 2, lettera k), del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022. Il Contratto ha infatti introdotto nuovi elementi economici e misure di welfare per il personale degli enti.
Esenzione da comprovare
Il benefit welfare esente non aumenta l’imponibile fiscale del dipendente pubblico quando rispetta i requisiti dell’articolo 51 del TUIR. In busta paga e nella Certificazione Unica, l’amministrazione deve quindi distinguere correttamente le somme retributive dai servizi o rimborsi che rientrano nel welfare escluso dal reddito.
Un benefit finanziato con il Fondo risorse decentrate non diventa esente per il solo fatto di essere welfare contrattuale: serve la riconducibilità a una delle fattispecie previste dal TUIR e una documentazione coerente con la scelta effettuata in contrattazione integrativa.
Peranto, prima di riconoscere il beneficio come welfare esente, uffici del personale e chi segue paghe e adempimenti fiscali nelle amministrazioni deve controllare:
- il benefit rientra nelle fattispecie di welfare previste dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR;
- l’utilizzo delle risorse è previsto dalla contrattazione integrativa e dal CCNL applicato;
- i residui del Fondo o delle risorse per straordinario sono stati destinati al welfare secondo le regole contabili dell’amministrazione;
- il beneficio non sostituisce somme retributive altrimenti imponibili;
- la documentazione interna consente di ricostruire la scelta e il trattamento fiscale applicato.