Testo Unico dell’Apprendistato: regime transitorio e sanzioni

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 15 Novembre 2011
Aggiornato 21 Novembre 2011 10:24

Testo Unico dell'Apprendistato: il Ministero del Lavoro n.29 fornisce le indicazioni operative sul regime transitorio e su quello sanzionatorio.

Dopo l’arrivo del Testo Unico dell’Apprendistato in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore, il Ministero del Lavoro ha diffuso le prime indicazioni operative in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n.167/2011 in materia di previdenza, lavoro e competitività per la crescita.

la circolare n.29 del Ministero affronta due aspetti del contratto di apprendistato: il regime transitorio e quello sanzionatorio.

Il 25 ottobre 2011 è infatti entrato in vigore il provvedimento che riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani, e il Ministero ha definito un periodo transitorio di «non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto».

Durante il periodo di regime transitorio sarà possibile applicare le regole legislative e contrattuali precedenti alla definizione del Testo Unico dell’Apprendistato, con un limite temporale fissato al 25 aprile 2012. Dopo questa data dovrà essere applicata tassativamente la nuova disciplina. È quindi fondamentale che le Regioni si adeguino con apposite disposizioni regionali e contrattuali.

Viene poi specificato che per l’apprendistato professionalizzante, ossia il contratto di mestiere, le nuove regole potranno essere applicate anche durante questo semestre transitorio, a patto che ne siano stati regolamentati i profili da regione e contrattazione collettiva.

Con riferimento al regime sanzionatorio si ricorda che anche con la nuova disciplina vige l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore il contratto di apprendistato in forma scritta. In caso di inadempimento si precederà con la diffida del datore, il quale potrà regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, senza disporre la trasformazione del rapporto in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Oltre alle vecchie sanzioni, che rimangono comunque valide, il dlgs n. 167/2011 ha introdotto nuove sanzioni amministrative per le violazioni legate non solo alla forma scritta, ma anche al divieto di retribuzione a cottimo, all’inquadramento del lavoro fino a due livelli inferiori e alla presenza di un tutore o referente aziendale. Si parte dai 100 euro, per arrivare fino a 1500 euro in caso di recidiva.