Semplificazione per la SCIA nella Riforma della PA, con un unico modello valido in tutto il Paese, da presentare ad un unico sportello, che interagirà con le eventuali altre amministrazioni interessate. In pratica, la Segnalazione certificata di inizio attività per lavori edilizi o aprire un’attività d’impresa diventa una mera comunicazione, da accogliere in automatico (purché non servano autorizzazioni espresse). Anzi, l’eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Il nuovo modulo unificato a livello nazionale per la SCIA sarà pubblicato sui siti delle pubbliche amministrazioni.
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Le novità sono contenute in un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno nell’ambito dell’attuazione della Riforma della PA (legge 124/2015).
Attenzione: nei casi in cui non basta il silenzio assenso ma serve un titolo espresso, interviene una diversa procedura, SCIA 2. Non ci sono dettagli ulteriori, rimandati a un provvedimento ministeriale di coordinamento fra le diverse norme. Sarà sempre un decreto attuativo a stabilire con precisione quali sono i casi in cui si può utilizzare la nuova SCIA semplificata e quali continuano a richiedere un’autorizzazione, SCIA 2.
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La SCIA semplificata è quindi un procedimento praticamente automatico: si invia il modello all’ufficio della PA (anche in via telematica), si riceve in risposta una ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati i termini entro cui l’amministrazione è tenuta a fornire una risposta oppure scatta il silenzio-assenso.
I modelli e la procedura, come detto, sono rese uniformi su tutto il territorio nazionale, semplificando il lavoro dei professionisti che seguono più pratiche che, al momento, richiedono procedure diverse.
E’ previsto un periodo transitorio per l’intero 2016, quindi le nuove regole sulla SCIA saranno operative dal 2017. In caso di SCIA unica, la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai caso in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente paesaggi, e via dicendo).