Prodotti contraffatti: sanzioni per chi acquista

di Noemi Ricci

Pubblicato 10 Aprile 2017
Aggiornato 27 Marzo 2018 10:27

Fino a 7.000 euro di multa per chi acquista dai venditori ambulanti e non si esclude la sanzione penale: la normativa che tutela i prodotti dalla contraffazione.

La vendita ambulante in Italia è consentita solo da parte di soggetti autorizzati, anche se tra gli ambulanti è molto diffuso l’abusivismo. Con l’arrivo della bella stagione le spiagge soprattutto si riempiono di venditori ambulanti abusivi, ma attenzione: la multa in caso di controlli da parte degli agenti di polizia non arriva solo per i venditori non autorizzati, ma anche per chi acquista da ambulanti abusivi e può arrivare fino a 7.000 euro.

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Sanzione amministrativa

Il punto è che i prodotti venduti da questi venditori sono praticamente sempre chiaramente contraffatti e l’articolo 17 della legge n.99/2009 – richiamando l’articolo 1, comma 7 della Legge n.80/2005 – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro per l’accettazione o l’acquisto da parte dell’acquirente finale, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo questo tipo di prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Per l’ambulante la stessa legge prevede la confisca amministrativa della merce contraffatta e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa da 20.000 a 1 milione di euro qualora lo stesso acquisto sia realizzato da un operatore commerciale o comunque un soggetto diverso dall’acquirente finale.

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Reato penale

Per l’acquirente c’è anche il rischio di sanzione penale, per ricettazione, se la merce viene acquistata non per uso personale, ma per il commercio, ovvero per la cessione a terzi.

Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22225/2012 e n. 3000/2016, secondo cui l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 35/2005 e convertito con L. 80/2005 (così come modificato dalla L. 99/2009) e non di ricettazione ex art. 648 C.p. I giudici hanno inoltre chiarito che la nozione di acquirente finale di merce contraffatta – che consente di escludere la punibilità ex art. 648 C.p. (ricettazione) – va intesa in senso restrittivo, nel senso che può essere considerato tale solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo  del prodotto contraffatto: di conseguenza risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.

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