Può essere richiesto un danno per inquinamento?

Risposta di Alessandra Gualtieri

6 Febbraio 2024 13:15

Adele chiede:

Se l’aria inquinata è accertata, è possibile richiedere un risarcimento danni? Ho letto di una sentenza che ha trattato la richiesta di indennizzo degli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla propria salute, correlabili al superamento dei valori limite di sostanze inquinanti nel luogo di residenza. E’ davvero possibile fare causa al Comune o allo Stato e chiedere i danni?

La potenziale richiesta di risarcimento danni al Comune per inquinamento atmosferico dovuto al mancato rispetto delle soglie di legge, è un tema divenuto di attualità in seguito alle migliaia di richieste in tal senso fatte pervenire negli ultimi sei mesi al Comune di Venezia. Ma ci sono anche altre sentenze, europee e italiane, che gettano nuova luce sulle questione.

Risarcimento danni per inquinamento

A far luce sulla reale possibilità di ottenere o meno un risarcimento è stato, prima di tutto, il recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, intervenuta negli scorsi mesi in seguito ad una sentenza emessa in Francia:

I valori limite per la qualità dell’aria previsti dalle direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e direttiva 2008/50/CE non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli, ne attribuiscono loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro per i danni causati in seguito alla violazione del diritto dell’Unione.

La responsabilità degli Stati Membri in merito al rispetto dei limiti per le emissioni inquinanti, secondo la Corte UE, non è legata al loro operato ma alla sussistenza di alcune condizioni di legge.

In particolare, la richiesta di risarcimento dovrebbe prima di tutto fare riferimento ad una violazione di una normativa europea che preveda l’insorgere di un diritto in capo ai singoli cittadini (come ad esempio avviene nella disciplina della libera concorrenza, dove le violazioni danno seguito ad un diritto in capo ai consumatori).

C’è di più: pur volendo percorrere questa strada, individuando un riferimento di legge adatto, bisognerebbe poi qualificare la violazione e soprattutto correlarla al danno, individuando cioè un comprovato nesso causale tra la violazione stessa (superamento delle soglie limite di emissioni nocive nell’atmosfera) e danno subito dai singoli soggetti (malattia o patologia derivante in via diretta da inquinamento atmosferico).

Analizzando anche solo la prima delle tre condizioni individuate, secondo la Corte di Giustizia UE, la direttiva 50/2008 non conferisce specifici diritti ai singoli, per cui la sua violazione non può automaticamente far scattare la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati alla salute di un suo cittadino.

I precedenti di legge in Italia

Una richiesta di risarcimento inoltrata al Comune o altro ente locale direttamente responsabile di un vincolo di legge, deve pertanto prima di tutto fare riferimento ad una previsione normativa che conferisca un diritto ai singoli in caso di mancato rispetto, lasciando poi alla parte lesa l’onere di comprovare il nesso eziologico (causa effetto) tra inquinamento e patologia per la quale si chiede un risarcimento.

C’è però anche un’altra possibile via da poter seguire: la richiesta di risarcimento dei danni per violazione del diritto alla salute.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5668 del 23 febbraio 2023, ha rimandato al giudice ordinario la valutazione del danno per leso diritto alla salute soggettivo:

non degradabile ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso in oggetto, tuttavia, il danno subito era correlato all’inerzia da parte dell’amministrazione pubblica ad applicare provvedimenti volti a contrastare l’inquinamento.  Secondo la pretesa del ricorrente, Comune e Regione sarebbero stati responsabili dei danni alla propria salute per condotta omissiva, ossia per mancato rispetto degli artt. 1, 9, 10, 12, 13, e 14 del dlgs. 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE di cui sopra.

In conclusione, spetta al giudice ordinario valutare la questione alla luce del caso specifico, del danno lamentato e della violazione di legge lamentata dal ricorrente.

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Risposta di Alessandra Gualtieri