Partita IVA e stato di disoccupazione: quale procedura?

Risposta di Anna Fabi

19 Aprile 2024 14:46

Simone chiede:

Sono autonomo con Partita IVA in regime forfetario (reddito sotto i 5mila euro). Mi hanno proposto un contratto a tempo determinato ma richiedono una scheda anagrafica del Centro per l’impiego da cui risulti il mio stato di disoccupazione. Il documento mi è stato negato in quanto titolare di P.IVA movimentata negli ultimi 12 mesi.

Le regole sullo stato di disoccupazione sono contenute nel Jobs Act. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 (“Stato di disoccupazione“) concede il diritto a Dis-Coll e NASpI anche alle Partite IVA con redditi da lavoro purché esigui (articoli 9 e 10 dello stesso decreto). Il limite annuo di reddito è:

  • per attività di lavoro subordinato o parasubordinato euro 8.500;
  • per redditi da lavoro autonomo euro 5.500.

Dunque, lo stato di disoccupazione è compatibile con redditi da lavoro autonomo. Tuttavia, bisogna tenere presente anche la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2866 del 26 febbraio 2016, secondo cui:

un soggetto titolare di partita IVA non movimentata negli ultimi dodici mesi, precedenti la presentazione della DID, può essere considerato soggetto privo di impiego, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

Presso i centri per l’impiego, il Modello C2 storico comprova la propria situazione lavorativa presso datori di lavoro con contratto dipendenti o parasubordinato. Si può ricorrere comunque anche all’autocertificazione per la dichiarazione dello stato di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione serve per vedersi riconosciute sussidi e tutele che variano in base all’ultimo rapporto di lavoro (dipendente, di collaborazione, ecc.), come la NASpI o la Dis-Coll.

Per i lavoratori autonomi in difficoltà c’è invece l’indennità ISCRO per iscritti alla Gestione Separata (esclusi da altri strumenti simili come la Dis-coll per i collaboratori).

Nel 2024 spetta alle Partite IVA che nell’anno precedente hanno maturato un reddito inferiore a 8.145 euro ed in calo di almeno il 50% rispetto al triennio precedente. I requisiti richiesti oggi prevedono che si debba essere:

  • iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS,
  • in regola con il versamento dei contributi obbligatori,
  • non titolari di pensione diretta,
  • non beneficiari di reddito di cittadinanza,
  • reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente la domanda fino a 8.145 euro e inferiore di almeno il 50% alla media dei tre anni precedenti,
  • partita IVA da almeno quattro anni.

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