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Detassazione incrementi contrattuali 2026: calcolo flat tax 5% su rinnovi a tranche, esempi e voci escluse

di Barbara Weisz

3 Marzo 2026 09:56

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La flat tax del 5% sugli aumenti contrattuali non segue l'intero valore del rinnovo ma si ferma a quanto effettivamente incassato nel 2026. Esempi e voci.

La detassazione degli aumenti da rinnovo contrattuale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 nasconde qualche insidia al momento di applicarla. Quando il CCNL spalma gli aumenti su più anni, la flat tax al 5% si applica solo alle somme effettivamente erogate nel 2026.

La Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha messo in fila regole e casi pratici, sciogliendo anche un dubbio interpretativo rilevante che aveva diviso gli stessi Consulenti del Lavoro.

Rinnovi CCNL con aumenti a rate: quale importo va in flat tax

Il riferimento normativo è il comma 7 della Manovra, che ha introdotto l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026. La misura vale solo per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Se il rinnovo del CCNL ha previsto erogazioni distribuite su più anni, però, la flat tax si può applicare solo alle tranche corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche se l’erogazione era partita negli anni precedenti. Sono quindi esclusi gli importi versati prima di gennaio. Si applica comunque il principio di cassa allargato, che fa ricadere nel 2026 anche le somme pagate entro il 12 gennaio 2027.

L’esempio di calcolo della Circolare AdE

La Circolare porta il caso di un CCNL rinnovato il 22 aprile 2025, con un aumento mensile totale di 200 euro distribuito in quattro rate:

  • 27 euro mensili dal 1° giugno 2025;
  • 53 euro mensili dal 1° giugno 2026;
  • 59 euro mensili dal 1° giugno 2027;
  • 61 euro mensili dal 1° giugno 2028.

Le tranche 2027 e 2028 sono certamente escluse. Per il 2026 il calcolo funziona così: da gennaio a maggio il lavoratore riceve i 27 euro già in corso dal 2025; da giugno in poi l’importo mensile sale a 80 euro (27+53). La base imponibile su cui si applica la flat tax è pari a 695 euro nell’anno 2026: 135 euro nei primi cinque mesi (27×5) e 560 euro da giugno a dicembre (80×7).

Il dubbio interpretativo risolto dall’AdE

Prima della Circolare 2/2026, i Consulenti del Lavoro avevano sostenuto un’interpretazione restrittiva: la norma parla di «incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026», e il tenore letterale sembrava escludere gli aumenti già in pagamento dal 2024 o 2025 per effetto di scaglionamenti pluriennali. Secondo quella lettura, solo gli incrementi con decorrenza dal 2026 avrebbero beneficiato della flat tax.

L’Agenzia delle Entrate ha scelto la strada opposta: la detassazione spetta anche alle tranche in corso da anni precedenti, purché erogate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Nell’esempio della Circolare, questo significa che i 27 euro mensili già in pagamento da giugno 2025 rientrano nella flat tax per i mesi di gennaio-maggio 2026 — esclusi dalla lettura dei CdL, tassati al 5% secondo quella dell’AdE.

Le voci ammesse e quelle escluse

La flat tax si applica agli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima. Rientrano anche gli istituti retributivi indiretti legati agli stessi aumenti, come le integrazioni a carico del datore di lavoro durante malattia, maternità o infortunio.

Restano fuori:

  • gli scatti di anzianità e istituti analoghi legati al decorso del rapporto;
  • le somme una tantum riconducibili al periodo di carenza contrattuale;
  • straordinari, maggiorazioni e indennità di qualsiasi natura;
  • il TFR e le somme con natura di fine rapporto.

Un altro punto che la Circolare chiarisce senza margini di dubbio: la flat tax 5% copre solo i rinnovi di contratti collettivi nazionali. Gli aumenti stabiliti da contratti di secondo livello — aziendali o territoriali — restano fuori, perché la norma punta esplicitamente a incentivare il rinnovo dei CCNL nazionali.

Beneficio automatico salvo rinuncia

Il beneficio viene applicato direttamente dal datore di lavoro come sostituto d’imposta, senza domanda da parte del lavoratore. Chi preferisce la tassazione ordinaria presenta rinuncia scritta.

Chi nel 2025 ha avuto più rapporti di lavoro, deve consegnare al datore attuale le Certificazioni Uniche dei rapporti precedenti oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per consentire la verifica del limite reddituale di 33.000 euro. Chi non ha un sostituto d’imposta recupera l’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi.