La detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali entra finalmente nel vivo. Con la circolare 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha infatti messo in fila i criteri della nuova imposta sostitutiva al 5% prevista dalla Legge di Bilancio per incentivare gli aumenti tabellari riconosciuti ai dipendenti. La misura intercetta un’area dove, in busta paga, il confine tra incremento da rinnovo e altre voci accessorie può diventare sottile.
Una volta applicata la flat tax, laddove spettante, gli effetti sono immediati sia sul calcolo dello stipendio netto, sia conguagli nel cedolino sia nella futura Certificazione Unica.
Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi: flat tax al 5%
L’agevolazione rientra nel più vasto quadro delle flat tax sul lavoro dipendente introdotte dalla Manovra 2026 e riguarda le somme corrisposte in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo individuato dalla norma. Il trattamento fiscale viene applicato dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia espressa del lavoratore e assorbe IRPEF e addizionali regionali e comunali sulla quota agevolata.
Nel nuovo documenti di prassi datato 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate delimita l’imposta piatta sugli incrementi retributivi riconducibili a rinnovi di CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, per importi corrisposti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 secondo le regole di cassa applicabili ai redditi di lavoro dipendente.
Lo sgravio è limitato ai lavoratori dipendenti del settore privato, con verifica del requisito reddituale sull’anno precedente secondo quanto previsto dalla norma. Il beneficio spetta a chi nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
Rientrano nell’ambito dell’imposta sostitutiva gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima. Sono ricompresi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi aumenti, come le integrazioni a carico del datore di lavoro durante assenze tutelate (malattia, maternità o infortunio), nella sola parte integrata dall’azienda.
L’agevolazione si applica anche nel caso in cui l’incremento retributivo abbia assorbito, in tutto o in parte, un superminimo individuale già riconosciuto al lavoratore. Per i dipendenti che beneficiano del regime impatriati, l’imposta del 5% opera limitatamente alla quota imponibile dell’aumento.
Quali voci rientrano nella flat tax al 5% in busta paga
L’imposta sostitutiva è costruita sull’incremento retributivo da rinnovo e non può essere estesa a voci che hanno una natura diversa, anche se maturano nello stesso periodo. Nel tracciato AdE, l’imposta piatta viene agganciata alle componenti dell’aumento che confluiscono nella retribuzione ordinaria. Restano fuori le voci accessorie. In particolare, tra le esclusioni ricorrenti vengono ricomprese:
- scatti di anzianità e istituti analoghi legati al decorso del rapporto;
- compensi per lavoro straordinario;
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni, che seguono un regime separato;
- somme una tantum riconducibili a specifiche causali contrattuali non qualificabili come incremento strutturale;
- TFR e somme con natura di fine rapporto.
Rientrano invece nel regime separato le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, per le quali la Manovra 2026 prevede una distinta imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro e con soglia reddituale riferita al 2025 non superiore a 40mila euro.
Sono incluse in questo secondo perimetro anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL. Restano escluse le somme previste da accordi aziendali o territoriali, le integrazioni durante le assenze, le componenti differite come il TFR e le somme che sostituiscono la retribuzione ordinaria.
Cosa succede con gli incrementi a tranche
Uno dei casi pratici più frequenti riguarda gli aumenti distribuiti in tranche, con decorrenza contrattuale antecedente ma pagamento nel 2026. In questi casi, la detassazione è applicabile solo agli importi effettivamente corrisposti nel 2026, a condizione che siano riconducibili al rinnovo contrattuale considerato.
Gli importi erogati in data antecedente al 1° gennaio 2026 restano pertanto fuori dal periodo agevolato, anche se derivano dallo stesso rinnovo.
Per gli uffici paghe, le istruzioni sono quindi chiare: rileva la data di pagamento per la corretta imputazione dell’aumento e per la tracciabilità della causale contrattuale.
Verifica requisito reddituale per i cambi di contratto
La misura richiede una verifica del requisito reddituale sull’anno precedente. Nei casi di cambio datore di lavoro in corso d’anno, quindi, bisognerà comunicare tali informazioni per poter ricostruire la posizione del lavoratore in modo coerente con la norma.
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2025, il dipendente dovrà fornire le relative Certificazioni Uniche oppure rendere una dichiarazione sostitutiva. Qualora sia privo di sostituto d’imposta, potrà fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2026.