Calcolo trattenuta stipendio per invalidi con assegno AOI

Risposta di Anna Fabi

17 Febbraio 2026 08:37

Elena chiede:

Percepisco l’assegno ordinario di invalidità e sono lavoratore dipendente. Ho letto un vostro articolo che diceva che la trattenuta in busta paga è del 25% in caso di superamento di 4 volte il trattamento minimo, ma io ho la trattenuta da diversi anni pur avendo redditi, a mio avviso, inferiori.

La coesistenza tra reddito da lavoro dipendente e assegno ordinario di invalidità (AOI) segue un sistema di doppie trattenute che incide direttamente sulla busta paga dei lavoratori invalidi. Spesso si ritiene che la riduzione scatti solo al superamento di soglie elevate, ma la normativa previdenziale prevede un secondo prelievo, effettuato dal datore di lavoro, operante anche sui redditi medi.

Per il 2026, i parametri di riferimento si basano sul trattamento minimo INPS, stimato in 630 euro mensili. Su questo valore vengono calcolati i limiti di incumulabilità che definiscono la quota di assegno effettivamente percepita dai lavoratori con invalidità parziale.

Limiti di cumulo per l’assegno di invalidità 2026

L’ordinamento prevede due distinti livelli di decurtazione per chi percepisce l’AOI e continua a lavorare. La prima riduzione (Legge 335/95) viene applicata dall’INPS sull’importo lordo dell’assegno prima dell’erogazione, in base al reddito annuo prodotto dai lavoratori invalidi.

Le soglie valide per il 2026 prevedono:

  • taglio del 25% se il reddito supera i 32.760 euro (4 volte il minimo);
  • taglio del 50% se il reddito supera i 40.950 euro (5 volte il minimo).

In presenza di redditi inferiori a queste cifre, l’assegno non subisce la decurtazione a monte, ma scatta la seconda tipologia di prelievo (Legge 662/96): la trattenuta giornaliera in busta paga. Questa agisce sulla parte dell’assegno eccedente il trattamento minimo, a condizione che l’AOI sia stato liquidato con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

=> Trattenuta in busta paga su Assegno Ordinario Invalidità

La trattenuta giornaliera per invalidi dipendenti

Il prelievo mensile nel cedolino riflette la quota di incumulabilità tra prestazione previdenziale e retribuzione. Per i dipendenti invalidi, la trattenuta è pari al 50% della quota eccedente il minimo. Se l’assegno di invalidità è di 900 euro, la metà della differenza rispetto ai 630 euro di soglia (ovvero 135 euro) viene trattenuta dal datore di lavoro per conto dell’INPS.

L’applicazione di questo meccanismo giustifica la presenza del prelievo anche con redditi contenuti. Non si tratta della riduzione per superamento delle 4 volte il minimo, ma della parziale incompatibilità tra pensione e stipendio. Solo i percettori di un AOI pari o inferiore al trattamento minimo non subiscono questa decurtazione automatica nel cedolino.

Esenzioni e calcolo dei 40 anni di contributi

Le regole sulla riduzione non sono opzionali e il datore di lavoro deve applicarle nel ruolo di sostituto d’imposta. Analizzando il sistema complessivo per i lavoratori invalidi, emergono fattori tecnici determinanti

  • riduzione dell’imponibile, la trattenuta giornaliera diminuisce il reddito lordo su cui si calcola l’IRPEF, mitigando l’impatto netto del taglio sull’assegno;
  • soglia dei 40 anni, al raggiungimento dei 40 anni di contributi la trattenuta in busta paga decade, consentendo il cumulo integrale tra stipendio e assegno di invalidità;
  • obbligo di comunicazione, il lavoratore deve segnalare all’ente previdenziale ogni variazione dei redditi per evitare ricalcoli tardivi e pesanti conguagli passivi.

In conclusione, il prelievo riscontrato è la quota di incumulabilità ordinaria prevista dalla legge. Per una verifica precisa, occorre confrontare l’importo lordo dell’assegno con il trattamento minimo stabilito dall’ INPS per l’anno corrente.

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