Come sanare omissioni e irregolarità con il Fisco

di Nicola Santangelo

Pubblicato 8 Settembre 2014
Aggiornato 3 Novembre 2014 08:22

Ravvedimento e remissione in bonis per omissioni e irregolarità con il Fisco: sanzioni ridotte caso per caso.

 

Ravvedimento operoso

Per regolarizzare una violazione fiscale godendo di sanzioni ridotte è necessario che l’irregolarità non sia stata già rilevata e notificata, che non siano stati avviati ispezioni e verifiche né altre attività amministrative di accertamento comunicate formalmente. In questo articolo analizziamole tutte, caso per caso, alla luce della Guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblica in agosto 2014, su ravvedimento e remissione in bonis.

=> La Guida “Come rimediare a errori e dimenticanze: il ravvedimento”

Ravvedimento

La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione; a 1/8 del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o errore; a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione se presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. I contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute con un ritardo non superiore a 15 giorni, potranno ridurre ulteriormente la sanzione. In questo caso, infatti, saranno tenuti a pagare lo 0,20% per ogni giorno di ritardo.

Mancato pagamento IRPEF e IVA

Il ravvedimento per mancato pagamento (totale o parziale) di imposte dirette e IVA dovute a titolo di saldo o acconto, nonché per le ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, comporta una sanzione ridotta a:

  • 0,2% per ogni giorno di ritardo se effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e se si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi e la sanzione;
  • 3% se il pagamento di imposta, interessi e sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e, comunque, entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta;
  • 3,75% se il pagamento viene effettuato oltre il trentesimo giorno ma entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa.

Omessa registrazione contratto di locazione

Con la guida sul ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate ricorda anche la possibilità di correggere l’omessa registrazione di un contratto di locazione versando, entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, sia l’imposta dovuta sia la sanzione ridotta del 12% (ossia 1/10 del 120%). In caso di ravvedimento entro un anno dal termine di scadenza previsto, il contribuente deve versare l’imposta dovuta e la sanzione ridotta del 15% (ossia 1/8 del 120%). In entrambi i casi è necessario presentare l’atto per la registrazione.

=> Locazioni: registrare il contratto e pagare le tasse

Omesso versamento imposta di registro

In caso di omesso versamento di imposta di registro la sanzione si riduce a

  • 0,2% per ogni giorno di ritardo se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e si versano, entro 30 giorni dalla scadenza, gli interessi legali e la sanzione;
  • 3% se il pagamento dell’imposta e della sanzione viene eseguito tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza prescritta;
  • 3,75% se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore a 30 giorni ma entro un anno.

Remissione in bonis

Con la remissione in bonis (sanzione di 258 euro da versare con modello F24) il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, così da non perdere benefici fiscali o regimi opzionali.

=> Scadenze fiscali: in regola con la Remissione in bonis

Tipi di violazioni

Le violazioni possono anche essere solo formali (non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo) e meramente formali (non arrecano nemmeno pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria). In questi casi il contribuente potrà regolarizzare la proprio posizione presentando una dichiarazione integrativa prima dell’inizio dell’attività di controllo o di verifica. Le violazioni di natura sostanziale che comportano una variazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo, oltre alla dichiarazione integrativa richiedono il versamento di un tributo, interessi e sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto.