Tratto dallo speciale:

La Consulta apre al ricalcolo dell’imposta di successione sulle rendite vitalizie

di Barbara Weisz

3 Giugno 2026 10:02

logo PMI+ logo PMI+
Sentenza n. 89/2026 della Corte Costituzionale: ricalcolo dell'imposta di successione per le rendite vitalizie ante 2025 pendenti ma niente rimborso per i casi chiusi.

Chi ha ereditato una rendita vitalizia con successione aperta prima del 2025 e pratica ancora in corso ha diritto al ricalcolo dell’imposta secondo i criteri proporzionali introdotti dalla riforma del 2024. Lo stabilisce la sentenza n. 89/2026 della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima l’esclusione di questi casi dal beneficio della nuova disciplina. Per chi ha già pagato l’imposta di successione senza contestarla e con procedimento chiuso non ha più diritto al rimborso: la pronuncia non produce effetti sui rapporti tributari esauriti.

Rendite vitalizie in successione, bocciata in parte la riforma

Il decreto legislativo 139/2024 ha introdotto criteri proporzionali per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, con un saggio di interesse minimo del 2,5% che elimina i coefficienti abnormi del vecchio sistema. La norma è confluita nell’articolo 102 del Testo unico sui tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). La disposizione transitoria — l’articolo 9, comma 4 dello stesso decreto — limitava però il nuovo calcolo alle sole successioni aperte dal 1° gennaio 2025. La Consulta ha dichiarato incostituzionale questa limitazione: una norma che viola i principi di ragionevolezza e capacità contributiva non può essere corretta a metà, lasciando fuori i procedimenti ancora aperti.

Ricalcolo imposta di successione, chi ne ha diritto

Rientrano nell’ambito della sentenza i contribuenti con un procedimento fiscale ancora in corso: un ricorso tributario pendente, un avviso di liquidazione contestato, un giudizio non ancora definitivamente chiuso. In questi casi l’ufficio finanziario o il giudice è tenuto ad applicare il nuovo calcolo proporzionale, con un’imposta che può ridursi a una frazione di quella precedentemente richiesta.

Chi ha già pagato senza contestare — con il relativo procedimento definitivamente chiuso — non ha diritto al rimborso: la pronuncia non ha effetti retroattivi sui rapporti tributari esauriti. La distinzione tra pratica pendente e pratica chiusa è quindi determinante per valutare se e come avvalersi della sentenza.

Rendite vitalizie e base imponibile, il calcolo dopo la sentenza

Il vecchio meccanismo calcolava la base imponibile moltiplicando l’importo annuo della rendita per un coefficiente inversamente proporzionale al saggio legale d’interesse: quando i tassi erano bassissimi il coefficiente esplodeva, producendo basi imponibili sproporzionate rispetto al valore reale della rendita. Con il saggio minimo al 2,5% introdotto dalla riforma del 2024, i coefficienti tornano a riflettere valori realistici e l’imposta di successione sulle rendite vitalizie può ridursi a una piccola frazione di quanto richiesto con il vecchio sistema.