Tre nuovi interpelli dell’Agenzia delle Entrate intervengono sulla tassazione di pensioni estere, pensioni italiane pagate a residenti all’estero e vitalizi, chiarendo quando il reddito va assoggettato a imposta in Italia, quando spetta allo Stato estero e quando la doppia imposizione viene corretta con il credito d’imposta. I casi esaminati riguardano una pensione ENPAM pagata a una contribuente residente in Lussemburgo, un trattamento francese percepito da un soggetto che trasferisce la residenza in Italia e un assegno vitalizio erogato a un ex consigliere regionale residente in Tunisia.
Tasse sulle pensioni estere o per residenti all’estero
Le risposte n. 112, 113 e 114 del 2026 confermano che la tassazione delle pensioni estere dipende dalla natura del reddito, dallo Stato di residenza fiscale del percettore e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. La stessa pensione può essere trattata in modo diverso se deriva da libera professione, lavoro pubblico, sicurezza sociale o cariche elettive. Il criterio di base è la qualificazione giuridica del reddito. Occorre verificare quale attività ha generato il trattamento e quale norma convenzionale regola quella fattispecie.
Pensione INPS con libera professione: due tassazioni
Con la risposta n. 112/2026, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una contribuente residente in Lussemburgo che percepisce una pensione ENPAM erogata dall’INPS, maturata attraverso attività svolte in Italia sia come libera professionista sia come medico specialista ambulatoriale presso una ASL.
Secondo il Fisco, la quota collegata alla libera professione medica e all’iscrizione all’Albo non deriva da un cessato impiego. Per questa parte trova applicazione l’articolo 22 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza, quindi in Lussemburgo. Diverso il trattamento della quota riferita all’attività ambulatoriale prestata presso la ASL. In questo caso il reddito viene ricondotto alle pensioni pubbliche disciplinate dall’articolo 19 della Convenzione e resta imponibile in Italia, come Stato della fonte.
Pensione estera con credito d’imposta in Italia
La risposta n. 113/2026 riguarda un contribuente che intende trasferire la residenza fiscale in Italia e percepisce una pensione dalla CNIEG, maturata per il precedente lavoro presso EDF, società francese del settore elettrico poi interamente controllata dallo Stato. L’Agenzia esclude che la natura pubblica assunta da EDF determini automaticamente la tassazione esclusiva in Francia. Il trattamento rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale già qualificate dall’accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000 e ricade nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione bilaterale.
La conseguenza è una tassazione concorrente tra Francia e Italia. La Francia applica il prelievo come Stato della fonte, mentre l’Italia tassa il reddito in base alla residenza del contribuente. La doppia imposizione viene corretta attraverso il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero previsto dall’articolo 165 del TUIR.
Vitalizio all’estero senza imposta italiana
La risposta n. 114/2026 affronta il caso di un ex consigliere regionale residente fiscalmente in Tunisia e titolare di un assegno vitalizio erogato da una Regione italiana dopo la cessazione della carica elettiva. Per l’Agenzia delle Entrate, il vitalizio non viene qualificato come pensione. Ai fini del TUIR rientra tra le indennità per la cessazione di cariche elettive, ma per i soggetti non residenti assume rilievo solo se il reddito è considerato prodotto nel territorio dello Stato secondo l’articolo 23 del TUIR.
Nel caso esaminato, l’assegno non rientra tra i redditi imponibili in Italia per i non residenti. L’imposta italiana quindi non è dovuta e la valutazione sulla Convenzione tra Italia e Tunisia viene assorbita dalla disciplina interna.