Società di comodo: ricavi e stagionalità

di Barbara Weisz

23 Settembre 2015 11:57

La stagionalità dell'attività non è motivo valido per non applicare il tetto minimo di ricavi delle società di comodo: la sentenza.

Il carattere stagionale di un’attività non giustifica il mancato raggiungimento dei ricavi per poter chiedere la disapplicazione delle norme sulle società di comodo: a ribadirlo è una sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate sul mancato superamento del test di operatività da parte dell’impresa contribuente.

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Il caso riguarda un’attività turistica, la cui stagionalità dipende dai flussi turistici sul territorio. Ebbene, spiegano i giudici, si tratta di un fattore che l’imprenditore conosce e mette in conto, operando perché i ricavi dei mesi lavorati siano sufficienti per superare il test di operatività. In caso contrario, tutte le imprese turistiche potrebbero far valere la stagionalità per farsi escludere dall’applicazione della disciplina delle società non operative.

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Normativa

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate non riteneva superato il test dell’impresa, che collegava la stagionalità dell’attività al mancato raggiungimento dei ricavi minimi sotto i quali si viene automaticamente considerati società di comodo. Si tratta dell’articolo 30 della legge 724/94, che stabilisce il calcolo attraverso il quale si attribuisce il reddito minimo alle società di comodo. Per non ricadere in tale disciplina fiscale le imprese devono esplicitamente presentare richiesta al Fisco.

La sentenza sottolinea  che un operatore turistico deve organizzare la propria attività in modo da allineare i propri ricavi ai test di operatività. Fra l’altro, la collocazione dell’attività nella zona ad alta vocazione turistica rappresenta un valore aggiunto per un’impresa, non certo una penalizzazione.

La sentenza fissa quindi un principio applicabile a tutte le attività imprenditoriali di carattere turistico, per le quali la stagionalità non rappresenta motivo sufficiente per il mancato raggiungimento dei ricavi previsto per le società di comodo.