Società di comodo: gli effetti fiscali della nuova disciplina

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 20 Luglio 2012
Aggiornato 2 Agosto 2013 10:03

Società di comodo: gli effetti fiscali e contabili della nuova disciplina a partire dall'anno di imposta 2012, con le istruzioni per la compilazione corretta del Modello UNICO.

Il DL n.138/2011, convertito con modifiche nella Legge n.148/2011, ha mutato la disciplina sulle società di comodo, introducendo significative novità che in gran parte entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2012 (quindi inserite in UNICO 2013) ma i cui effetti si ripercuotono anche sul 2011, ultimo esercizio del triennio preso in esame per stabilire se la società in oggetto debba trasformarsi o meno in una società non operativa per il 2012.

Inoltre gli acconti d’imposta per UNICO 2012 (luglio e novembre) stanno già tenendo conto delle nuove norme.

Le novità introdotte riguardano l’aumento del prelievo IRES sul reddito minimo pari al 38% per le società non operative, e l’automatica dicitura di società non operativa per quelle che dichiarano per tre anni consecutivi di esercizio una perdita fiscale.

Per quanto concerne l’incremento IRES, si è intervenuto con una maggiorazione per le società non operative che precedentemente pagavano in base a un’aliquota del 27,5%.  Escluse le società di persone: ciò perché le società di comodo costituite da persone fisiche imputano il proprio reddito ai soci, che applicano su questo l’IRPEF progressiva, arrivando quindi ad applicare anche il 43%.

Aumento aliquota IRES

L’aumento dell’aliquota è riservato al reddito sottoposto a IRES, evitando che nelle società sia possibile sottrarre il reddito di comodo (che ha subito l’aumento del 10,5% dell’aliquota) alla tassazione prevista facendolo credere reddito ordinario (che continua ad essere assoggettato all’aliquota del 27,5%).

Nel Modello UNICO è previsto un quadro separato in cui inserire la maggiorazione del 10,5% (quadro RQ), dedicato all’imposta sostitutiva, e infatti la maggiorazione viene considerata a tutti gli effetti come una imposta di questo tipo.

Trasformazione in società non operativa

Per quanto riguarda il passaggio coatto a società non operativa di quella che per tre esercizi consecutivi registra una perdita fiscale, bisogna specificare che in questo caso non esiste la distinzione tra società di persone e di capitali, come invece previsto in precedenza: tutte le fattispecie potenzialmente interessate alla normativa sulle società di comodo rientrano nella disposizione, e quindi se le società cooperative ne sono al di fuori, gli enti non residenti con stabile organizzazione possono rientrare.

Anche una società che abbia ottenuto nel triennio due esercizi di perdite e uno di guadagni, ma con un utile inferiore a quello che deriverebbe dall’applicazione delle aliquote dell’art. 30, L. 724/1994 (vale a dire il reddito minimo ottenuto dall’applicazione dei coefficienti prestabiliti all’attivo patrimoniale), diventa società di comodo.

Nel caso in cui il periodo d’imposta della società coincida con quello solare, sarà l’esercizio 2011 a chiudere il triennio, ma se la società utilizza il Modello UNICO 2012 (nel caso in cui il periodo d’imposta inizi dopo il 17 settembre 2012), sarà necessario compilare il prospetto allegato al quadro RF come primo anno seguente il triennio di perdita, applicando a questo periodo d’imposta la normativa di cui all’art. 30 della Legge 724/1994.

L’aggravio dell’aliquota IRES per le società non operative va applicato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il decreto che la istituisce è stato approvato (come previsto dal co. 36-novies, art. 2 del D.L. 138/2011).

Anche se nella maggior parte dei casi il periodo in oggetto riguarderà il 2012, sarà necessario rideterminare gli acconti applicando fin d’ora le nuove disposizioni. Chi ritiene che nel 2012 il test di operatività sarà superato potrà evitare di pagare la maggiorazione nell’acconto IRES. Lo stesso vale per le società che nel 2011 sono operative ma nel 2012 diventano di comodo: questi dovranno corrispondere l’IRES maggiorata a saldo ma non nell’acconto, poiché possiedono lo status di società operativa nel 2011.