La Riforma fiscale ha introdotto una serie di novità in materia di reddito agrario e dominicale, prevedendo nuove categorie di reddito agrario che recepiscono le innovazione tecnologiche, e fornendo regole per la determinazione del reddito relativo all’attività agrituristica. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 12/2025, fornisce una serie di indicazioni operative su queste nuove disposizioni contenute nel dlgs 192/2024.
Vertical farm e colture idroponiche
Per quanto riguarda il reddito agrario, la principale novità consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie. Si tratta dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria. E di quelli invece sulle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Prima di questo intervento, il reddito agrario veniva invece prodotto dalle attività che derivano dalla coltivazione del terreno e silvicoltura, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, attività di produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. E infine, attività agricole dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali.
Le attività dirette alla produzione di vegetali che avvengono nei immobili delle sopra citate categorie catastale ricomprendono tecniche evolute come le vertical farm, le colture idroponiche, o la micropropagazione in vitro, che avvengono oltre che nel serre in immobili a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi, e, più in generale, riconvertiti a queste produzioni.
Requisiti per rientrare nel reddito agrario
Perchè possano rientrare nel reddito agrario, devono coesistere entrambe le seguenti condizioni: deve trattarsi di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i «più evoluti sistemi di coltivazione», che devono avvenire «tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati» rientranti nelle categorie catastali sopra elencate. Se per esempio una coltivazione idroponica avviene in una serra leggera, può rientrare nel reddito agrario in base alla vecchia disposizione, immutata, contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, che ricomprende le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie.
Sarà un nuovo decreto ministeriale a stabilire una serie di elementi come le regole per determinare la superficie agraria di riferimento.
Reddito agricolo e reddito d’impresa
Per quanto riguarda la determinazione del reddito derivante da queste attività, il testo della legge (lettera b-bis del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR) prevede che la superficie adibita alla produzione non possa eccedere il doppio della «superficie agraria di riferimento», le cui modalità di determinazione saranno definite con il decreto interministeriale. E che il reddito relativo alla parte di produzione che eccede tale limite concorra alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente.
Fino a quando non sarà emanato un decreto ministeriale che dettagli le modalità di determinazione della superficie agraria di riferimento, la determinazione del reddito agrario si effettua applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%. Questa maggiorazione si giustifica con la maggiore produttività delle colture fuori suolo realizzate in ambienti protetti e chiusi, che si ottiene mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.
Per stabilire il limiti oltre il quale queste attività agricole producono reddito d’impresa si fa sempre riferimento, nell’attesa dei criteri per determinare la superficie agraria, alla particella catastale su cui insiste l’immobile. Come detto, il reddito agrario prevede che la superficie adibita a produzione non acceda il doppio di quella agraria. Di conseguenza, quando la superficie adibita a produzione eccede il doppio di quella della particella catastale, l’attività produce reddito d’impresa.
Il reddito dominicale
L’atteso decreto ministeriale deve anche dettagliare le regole per determinare il reddito dominicale. In via transitoria, quest’ultimo si calcola applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia di riferimento incrementata del 400%. Non può comunque essere inferiore alla rendita catastale dell’immobile utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti.
Per effettuare il calcolo bisogna rivalutare il reddito dominicale dell’80 e del 30%, e confrontarlo con la rendita catastale rivalutata del 5%. Se risulta più basso, diventa automaticamente pari alla rendita catastale rivalutata del 5%. Attenzione: in questo caso nel Modello 730/2025 si inserisce nella colonna 1 del Quadro A la rendita catastale aumentata del 5% e divisa per il coefficiente “2,34”. Che permette di neutralizzare le rivalutazioni dell’80 per cento e del 30 per cento che sono calcolate in via automatizzata dal software di compilazione.
I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione indicando la rendita catastale per intero, possono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, compilando la colonna 1 del quadro A come sopra descritto, e chiedere a rimborso o riportando come eccedenza l’eventuale minor debito o maggior credito risultante da tale dichiarazione correttiva o integrativa.
Attività agricole sostenibili
La seconda fattispecie introdotta dalla riforma come detto riguarda le attività a tutela dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. La norma, (lettera b-ter dell’articolo 32 del TUIR) prevede che queste attività rientrino nel reddito agrario «nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile». Anche qui, la parte che eccede questi limiti costituisce reddito d’impresa, ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA. La circolare precisa che rileva l’anno di cessione di questi beni, non quello in cui sono stati prodotti.
Attività agrituristiche
Per quanto riguarda infine il reddito che deriva da attività agrituristiche, le srl e le cooperative conseguono un reddito d’impresa che segue le modalità ordinarie. Le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale, invece, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 5 della legge 413/1991, per cui determinano l’imponibile applicando ai ricavi, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.