L’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 nuovi codici tributo, da CT01 a CT31, per versare con il modello F24 le somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale sugli atti di recupero dei crediti d’imposta compensati in modo indebito. La misura arriva con la risoluzione n. 25 del 26 giugno 2026 e affianca i codici già previsti per l’accertamento con adesione.
A chi servono i nuovi codici tributo per la conciliazione
I nuovi codici tributo servono ai contribuenti che hanno definito con una conciliazione giudiziale un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate per crediti inesistenti o non spettanti utilizzati in compensazione. L’art. 38-bis del DPR 600/1973 consente al Fisco di emettere questo atto quando un credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997. Per le relative controversie valgono le regole del processo tributario del Dlgs 546/1992, che ammette la definizione tramite conciliazione ai sensi degli artt. 48 e seguenti.
Elenco dei codici tributo da CT01 a CT31
La risoluzione n. 25/2026 istituisce 31 codici, numerati da CT01 a CT31, ripartiti per tipologia di credito recuperato e per natura della somma da versare. Per ogni famiglia di agevolazione un codice copre il recupero del credito e i relativi interessi, un altro le sanzioni correlate.
Crediti d’imposta e agevolazioni alle imprese
I primi codici riguardano i crediti d’imposta e le agevolazioni alle imprese:
- CT01 e CT02 per il credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese, il primo per il recupero e i relativi interessi e il secondo per le sanzioni correlate;
- CT03 e CT04 per il credito d’imposta sull’incremento dell’occupazione, distinti tra recupero e sanzioni;
- CT05 e CT06 per il credito d’imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate;
- CT07 e CT08 per i crediti d’imposta da agevolazioni diverse da aree svantaggiate, incentivi occupazionali e incentivi alle piccole e medie imprese;
- CT09 e CT10 per il credito d’imposta sui nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 12/2007;
- CT11 e CT12 per il credito d’imposta sui nuovi investimenti e sulla crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana, previsto dalla legge regionale n. 11/2009.
Contributi regionali e a fondo perduto
Una seconda serie copre i contributi regionali e a fondo perduto:
- CT13 e CT14 per il contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/2010;
- CT15, CT16 e CT17 per i contributi a fondo perduto utilizzati in compensazione, rispettivamente per il recupero, per i relativi interessi e per le sanzioni.
Sostituti d’imposta, trattamento integrativo e Bonus Irpef
Gli ultimi codici riguardano i sostituti d’imposta, con il trattamento integrativo e il Bonus Irpef:
- CT18 e CT19 per il trattamento integrativo e il Bonus Irpef riconosciuti in busta paga e recuperati verso i sostituti d’imposta;
- CT20 e CT21 per le somme rimborsate a titolo di imposte erariali ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 175/2014;
- CT22 e CT23 per le stesse somme riferite ai dipendenti in impianti della Valle d’Aosta con versamenti effettuati fuori Regione;
- CT24 e CT25 per le somme riferite ai dipendenti in impianti fuori dalla Valle d’Aosta con versamenti effettuati nella Regione;
- CT26 e CT27 per le somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF;
- CT28 e CT29 per le somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF;
- CT30 e CT31 per il trattamento integrativo previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020.
La compilazione del modello F24 con i codici della conciliazione
In fase di compilazione, i codici da CT01 a CT31 vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, nella colonna importi a debito versati. Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento, in formato AAAA, vanno riportati i dati indicati nell’accordo conciliativo o nel processo verbale. Per i soli codici CT26 e CT27, riferiti all’addizionale regionale, nel campo rateazione/Regione/prov./mese di riferimento va indicato anche il codice della Regione, reperibile nella Tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La differenza con i codici da adesione e PVC
La serie CT dedicata alla conciliazione affianca quella già istituita a marzo 2026 per l’accertamento con adesione e i processi verbali di constatazione, con i codici da AD01 in poi. La struttura è identica e cambia l’istituto con cui si chiude la lite. La conciliazione giudiziale definisce la controversia davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 48 e seguenti del Dlgs 546/1992, mentre l’adesione e il PVC operano nella fase amministrativa, prima o a margine del contenzioso.