L’Agenzia delle Entrate può procedere con propria attribuzione della rendita catastale di un immobile anche senza effettuare un sopralluogo, purché siano rispettati gli elementi dichiarati dal contribuente sulla classe attribuita: lo ha ribadito questo principio la Corte di Cassazione con ordinanza 29370/2025.
In base ad un principio di giurisprudenza ormai consolidato, infatti, il mancato sopralluogo non incide sulla legittimità dell’atto e non comporta carenza motivazionale se l’avviso contiene gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la ragione della pretesa tributaria.
Ricalcolo rendita catastale senza sopralluogo
Il caso riguarda una divergenza sul valore catastale di un immobile industriale di categoria D/7 sulla base di una stima sintetica e diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente lamentava la mancanza di sopralluogo e la carenza di motivazione e, dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso.
La Cassazione ha ritenuto infondata la tesi della Commissione tributaria perché, nei casi di classamento Docfa, l’obbligo di motivazione si considera «soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni». Solo a fronte di «una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate».
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Riclassamento dopo una Docfa
Nel caso in esame i dati forniti non erano stati disattesi ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria, con riferimento all’attribuzione della rendita del fabbricato, applicando una stima basata sul costo di costruzione, nel rispetto dei criteri contenuti nelle circolari del ministero delle Finanza 14/07 e 6/12 sugli immobili a destinazione speciale o particolare.
Si tratta di una tipica situazione in cui l’eventuale difformità di classificazione denunciata dal contribuente e accertata dall’amministrazione finanziaria deriva da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie). Questo, «esime l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente».