Aziende agricole sociali: le attività esenti IVA

di Anna Fabi

18 Ottobre 2018 10:00

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate circa il trattamento fiscale agli effetti dell’IVA per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.

Con la risoluzione n. 77/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esenti IVA le attività socio-educative svolte dalle aziende agricole sociali e ha fornito indicazioni circa il trattamento fiscale ai fini dell’IVA sulle prestazioni rese con finalità socio-educative da una azienda agricola iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (Sim) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Agricoltura sociale

La consulenza richiesta alle Entrate riguardava l’attività di casa-accoglienza svolta da un’azienda agricola che realizza interventi, azioni e percorsi di integrazione e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio. Tale Comunità attua un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l’aspetto ambientale, per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione dell’agricoltura sociale come definita nella legge n. 141 del 18 agosto 2015.

Il dubbio riguardava il trattamento fiscale – ovvero la possibile esenzione ai fini IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972 – della retta riconosciuta dai Comuni con i quali l’azienda stipula apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio. Una retta pro-capite riconosciuta per ogni giorno di effettiva presenza (almeno sei ore), del minore nella comunità che comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per conto del minore e quant’altro inserito nella convenzione.

Esenzione IVA

Le Entrate spiegano che per valutare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese mentre non è richiesta una qualità particolare del soggetto che le rende. Per l’Agenzia, quelle svolte dall’azienda sociale, per natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù, sono prestazioni assimilabili a quelle svolte da “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani” e come tali esenti IVA ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972.