Tratto dallo speciale:

Riforma del MES: tutte le proposte

di Anna Fabi

29 Aprile 2020 17:13

Negli utlimi anni si è sentita l'esigenza di apportare alcune modifiche al MES: ecco cosa prevede la riforma del Meccanismo di Stabilità Europeo.

Il prossimo 8 maggio si terrà una nuova riunione dell’Eurogruppo, in videoconferenza, in cui i ministri dovranno dare il via libera definitivo ai dettagli tecnici della nuova linea di credito del MES dedicata alla pandemia da Coronavirus, incluse le spese che potrà finanziare e le maturità dei prestiti.  Il 30 aprile e il 7 maggio si terranno due riunioni preparatorie dell’Euro working group.

Si tratta del Meccanismo di Stabilità Europea, o Fondo Salva Stati, che sta facendo discutere in Italia, spaccata in due tra chi si dichiara favorevole ad un suo ricorso per riuscire ad affrontare la crisi economica conseguente al diffondersi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e chi invece non ne vuole sentirne parlare.

=> MES: le dichiarazioni del premier Conte

Dal 2017 in Europa si è iniziata a parlare di una possibile riforma e rafforzamento del MES, volti soprattutto a chiarire meglio il proprio ruolo e a ricomprenderlo all’interno della cornice istituzionale dell’UE. A marzo 2020, dopo il nulla di fatto dello scorso dicembre, sarebbe dovuta ripartire la discussione sulla riforma, ma il l’emergenza Coronavirus ha costretto a un nuovo slittamento.

Riforma del MES: proposte

Inizialmente alcune proposte, non proprio favorevoli all’Italia, sono state  avanzate soprattutto da parte dei paesi più rigoristi del Nord Europa. Proposte però in buona parte superate, dopo una lunga negoziazione, in favore di un compromesso contenuto nel’accordo che gli Stati Membri hanno raggiunto lo scorso giugno, che introduce due rilevanti riforme:

  • fare in modo che sia il MES a fare da garante del Fondo di risoluzione comune delle banche in corso di creazione, pensato per accantonare, tramite contributi delle banche dei paesi membri, le risorse necessarie per salvare banche di interesse per l’intera UE. A contrastarla sono soprattutto i Paesi del Nord Europa che temono di dovesi assumere i rischi delle banche dei Paesi del sud dell’Europa;
  • l’introduzione di alcune novità relative alle fasi da seguire per il salvataggio di interi Paesi, a partire dalla ristrutturazione del debito, tagliando il valore dei titoli del debito pubblico (“haircut”). Il MES interverrà, se necessario, solo successivamente a tale decurtazione/ristrutturazione del debito. Qui i Paesi del Nord spingono soprattutto per una ristrutturazione automatica da attivare secondo regole trasparenti e predefinite. Altri, come l’Italia, ritengono che questa opzione possa innescare spirali speculativo a danno in particolare di Paesi altamente indebitati, come il nostro. L’ultimo testo del Trattato sul MES mette però le mani avanti e prevede che prima dell’avvio della ristrutturazione del debito si proceda a una analisi della sostenibilità del debito e della futura capacità del paese di ripagarlo da parte della Commissione e del MES. In pratica la procedura prevede che il MES prenda in considerazione principalmente la capacità del paese di ripagare il prestito del MES stesso: in caso negativo partirà la ristrutturazione del debito, ma con regole di coinvolgimento dei detentori dei titoli rese più veloci e ordinate. Se il paese non presenta un debito sostenibile, anche con la ristrutturazione del proprio debito o in caso di rifiuto, il prestito del MES verrà negato.

L’accordo però per entrare in vigore deve essere ratificato all’unanimità da tutti i parlamenti degli Stati coinvolti.

=> MES: cosa prevede il trattato

In Italia, è soprattutto la questione della sostenibilità del proprio debito a rendere problematico il ricorso al MES, anche senza condizionalità, anche perché il MES light di cui si parla oggi in relazione all’emergenza Coronavirus riguarderebbe solo le spese sanitarie, per gli aiuti economici resterebbero tutti i vincoli. Tra le condizioni più caratteristiche della riforma del MES troviamo, insieme ad un’altra serie di paletti non facilmente giudicabili a livello oggettivo, le seguenti:

  • non essere in procedura d’infrazione;
  • vantare un deficit inferiore al 3% da almeno due anni;
  • avere un rapporto debito/PIL sotto il 60% o, almeno, aver sperimentato una riduzione di quest’ultimo di almeno 1/20 negli ultimi due anni.