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Acciaio, scudo UE con dazio al 50% dal 1° luglio 2026

di Teresa Barone

15 Giugno 2026 12:04

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Adottato l'8 giugno, il Regolamento UE sostituisce le salvaguardie del 2018, riduce del 47% le quote esenti e raddoppia al 50% il dazio oltre quota

Dal 1° luglio 2026 l’Unione Europea applica un nuovo regime di salvaguardia sulle importazioni di acciaio, pensato per proteggere l’industria siderurgica europea dalla sovracapacità globale. Il regolamento, adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026 sulla base della proposta della Commissione del 7 ottobre 2025, sostituisce le misure di salvaguardia del 2018, in scadenza il 30 giugno 2026. Le quote di acciaio importabile senza dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, il 47% in meno rispetto al 2024, mentre sulle quantità oltre soglia il dazio raddoppia dal 25% al 50%.

In sintesi

  • il nuovo regime UE sulle importazioni di acciaio si applica dal 1° luglio 2026, alla scadenza delle salvaguardie del 2018;
  • è stato adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea l’8 giugno 2026, dopo il voto del Parlamento europeo e l’accordo politico del 13 aprile;
  • le quote esenti da dazio scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, con una riduzione del 47% rispetto al 2024;
  • il dazio sulle importazioni oltre quota raddoppia dal 25% al 50%;
  • dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono documentare il Paese di fusione e colata dell’acciaio.

Quote dimezzate e dazio raddoppiato al 50%

Il cuore dello scudo commerciale è la stretta sui volumi e sulle tariffe. Le quote di acciaio importabile in esenzione scendono a 18,3 milioni di tonnellate l’anno, contro i volumi più ampi del regime precedente, con un taglio del 47% rispetto ai contingenti del 2024. Una volta esaurita la quota, ogni tonnellata importata in più sconta un dazio del 50%, il doppio del 25% applicato fino a oggi. La misura punta a sottrarre il mercato europeo al ruolo di principale sbocco dell’eccesso di produzione mondiale, stimato in 721 milioni di tonnellate entro il 2027.

L’obbligo di tracciare fusione e colata dell’acciaio

Dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono dimostrare il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato. Il requisito, noto come melt and pour, serve a impedire che produzioni in eccesso, in particolare di origine cinese, raggiungano il mercato europeo dopo un semplice transito o una lavorazione marginale in Paesi terzi, eludendo i dazi. Il periodo che separa l’avvio del regime dall’obbligo di tracciabilità lascia a operatori e dogane il tempo di adeguare le procedure. Restano esenti dalle misure i Paesi dello Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, comunque tenuti al requisito di fusione e colata.

Cosa cambia rispetto alle salvaguardie del 2018

Il nuovo regolamento prende il posto delle misure di salvaguardia introdotte nel 2018 (Reg. UE 2019/159), che scadono il 30 giugno 2026 dopo otto anni, il massimo consentito dalle regole europee e dell’Organizzazione mondiale del commercio. La differenza è di impianto, non solo di soglie: si passa da una salvaguardia temporanea a un quadro stabile contro la sovracapacità strutturale. La tabella riassume il confronto tra vecchio e nuovo regime.

Salvaguardia 2018 Nuovo regime dal 2026
Dazio oltre quota 25% 50%
Quote esenti da dazio volumi più ampi, base di riferimento 2024 18,3 milioni di tonnellate l’anno, -47%
Tracciabilità dell’origine non richiesta come fusione e colata obbligo melt and pour dal 1° ottobre 2026
Base e durata Reg. UE 2019/159, in scadenza il 30 giugno 2026 nuovo regolamento, applicazione dal 1° luglio 2026

I prossimi passaggi e l’impatto sulle imprese

Il quadro non è ancora del tutto chiuso. La Commissione deve adottare gli atti di esecuzione sull’allocazione delle quote per Paese e sulle prove documentali per la fusione e colata, e prosegue il negoziato con i partner commerciali per garantire la compatibilità della misura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per le imprese italiane che acquistano acciaio all’estero il cambiamento è diretto: quote più strette e dazio al 50% oltre soglia possono incidere su costi di approvvigionamento e tempi, e rendono più pesante l’onere documentale legato all’origine. La prima revisione complessiva degli effetti del regolamento è fissata a quattro anni dall’entrata in vigore.