APE Sociale per lavori gravosi dopo le dimissioni

Risposta di Barbara Weisz

22 Giugno 2026 07:06

Filippo chiede:

Sono un fisioterapista di 61 anni con 37 di contributi. Per motivi personali ho dovuto rassegnare le dimissioni e attualmente non lavoro. La mia categoria rientra tra i lavori gravosi? Potrei richiedere l’APE Sociale? E tra quanto tempo?

I fisioterapisti rientrano fra i lavori gravosi ammessi all’APE Sociale: l’Allegato 3 alla Legge 234/2021 li include tra le professioni sanitarie riabilitative, così come confermato dalla Circolare INPS 35/2024. Il diritto alla prestazione dopo le dimissioni volontarie non è invece scontato ed inoltre vanno rispettati tutti gli altri requisiti di legge oltre alla categoria e agli anni di contributi ossia l’età minima e la finestra temporale in cui deve ricade l’attività gravosa svolta rispetto alla decorrenza del beneficio.

Requisiti APE Sociale per lavori gravosi

L’APE Sociale è un’indennità a carico dello Stato che accompagna fino alla pensione di vecchiaia chi ha cessato l’attività e si trova in una delle condizioni previste dalla legge, fra cui lo svolgimento di un lavoro gravoso.

L’articolo 1, comma 179, lettera d), della Legge 232/2016 la riconosce anche agli addetti a mansioni gravose, definendoli ai fini della prestazione come: «lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità», che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno sei anni negli ultimi sette le attività riconosciute come gravose e che sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. I requisiti devono essere maturati tutti entro il 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2026. Il comma 180 della stessa legge subordina la concessione dell’indennità alla cessazione dell’attività lavorativa, condizione comune a tutte le categorie.

La Circolare 100/2017 ed il Messaggio 1481/2018 dell’INPS chiariscono meglio il perimetro della misura ma si concentrando soprattutto su come si individua la finestra dei sette o sei anni: i dieci o sette anni che precedono la data di perfezionamento dei requisiti, oppure la data successiva fra la presentazione della domanda di certificazione, se l’attività è ancora in corso, e l’ultimo versamento contributivo, in caso di attività già cessata.

APE Sociale per gravosi dopo le dimissioni

La categoria dei gravosi prevede dunque espliciti requisiti di età, contributi e attività svolta, e la legge primaria riserva il beneficio ai lavoratori dipendenti senza tuttavia precisare nella prassi il caso delle dimissioni volontarie prima della domanda di riconoscimento del diritto all’APE. La modulistica di domanda prevede anche la casistica del lavoratore che abbia cessato l’attività di lavoro dipendente ma il dubbio permane.

Il lavoro gravoso può sicuramente essere cessato in un momento precedente ma non è esplicitato per legge che per fare domanda di APE Sociale non sia necessario avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.

Persino la scheda sul portale INPS riservata alla prestazione si limita a riportare il requisito della norma primaria, (che pare escludere i lavoratori che non siano dipendenti al momento della decorrenza dell’indennità) senza chiarire la fattispecie dei dimissionari. L’unica strada è quella di interpellare direttamente l’INPS per conoscere l’orientamento applicativo adottato.

Nel suo caso, manca comunque il requisito anagrafico dei 63 anni e 5 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2026. Nè può optare per la categoria dei disoccupati, per i quali è espressamente precluso l’accesso ai dimissionari.

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