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Autonomi in malattia, nuovo sussidio INPS

di Barbara Weisz

13 Ottobre 2017 12:48

Equiparazione malattia e indennità di degenza ospedaliera per autonomi in gestione separata: circolare INPS con patologie ammesse ed istruzioni di domanda.

Elenco patologie con diritto all’indennità di degenza ospedaliera, documentazione medica da presentare e adempimenti: l’INPS chiarisce le procedure per i lavoratori autonomi che, colpiti da malattie gravi, hanno diritto ad assimilare il periodo di malattia alla degenza ospedaliera, con conseguente trattamento diverso. Le precisazioni sono contenute nella circolare INPS 139/2017, che fornisce indicazioni sull’applicazione dell’articolo 8, comma 10, legge 81/2017 (Jobs Act Autonomi), in base alla quale, con riferimento ai lavoratori autonomi, sono equiparati alla degenza ospedaliera:

“periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%”

=> Autonomi in gestione separata, le nuove tutele

L’indennità di degenza ospedaliera è regolata dalla circolare INPS 147/2001 e si differenzia dalla normale indennità di malattia (circolare INPS 76/2007) in termini di presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

L’INPS sottolinea che il legislatore abbia previsto questa particolare tutela per i lavoratori iscritti alla gestione separata “in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di degenza domiciliata”.

=> Certificati malattia, regole sul lavoro

In allegato alla circolare, viene fornito l’elenco delle malattie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa:

neoplasie maligne in trattamento, neuropatie centrali o periferiche, sindrome maligna da neurolettici, ipertensione liquorale endocranica non stabilizzata, malattie psichiatriche in fase di scompenso e post TSO, insufficienza respiratoria in ossigenoterapia non inferiore a 12 ore al giorno, sindromi emorragiche di grave entità che abbiano comportato ricovero ospedaliero fino a stabilizzazione degli esiti, cardio e pericardiopatie in fase di IV classe NHYA, postumi di sindromi vascolari acute con interessamento sistemico, epatopatie a rilevante impegno funzionale in fase di scompenso o di scarso compenso, malattie dismetaboliche in fase di scompenso, insufficienza renale in trattamento emodialitico, osteo-arto-miopatie ad alto impatto ortopedico o fisiatrico che necessitano di protratto trattamento riabilitativo, quadri sindromici a compromissione sistemica secondari e terapie o trattamenti diversi, periodi successivi a trattamento ospedaliero per determinate malattie, periodi successivi a trapianti di organi vitali, connettiviti e immunopatie non neoplastiche a grave compromissione sistemica o multiorgano, AIDS conclamato sintomatico e non controllato da terapia antiretrovirale, intossicazioni ad interessamento sistemico.

Per quanto riguarda la documentazione che il oratore deve presentare, non basta il normale certificato di malattia: è necessaria ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica.

Agli uffici INPS bisogna poi consegnare il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’INPS), e un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Nel caso in cui non venga riconosciuto il particolare beneficio dell’equiparazione alla degenza ospedaliera, l’INPS procederà, senza che il lavoratore debba presentare ulteriore istanza, all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.

INPS