Ricalcolo e importo massimo della pensione ferrovieri

Risposta di Barbara Weisz

6 Maggio 2026 08:27

Domenico chiede:

Sono titolare di pensione a carico del Fondo speciale Ferrovie dello Stato, con sistema misto. A seguito di mia specifica richiesta, l’INPS ha provveduto a ricalcolare il montante contributivo e applicare la corretta aliquota di rendimento. Senonché l’Istituto afferma che l’importo di pensione resta invariato perché ho più di 37 anni di contributi, con i quali si raggiunge il massimo della pensione. E’ corretto? In caso negativo, come procedere?

La risposta dell’INPS è corretta se il mancato aumento riguarda la quota retributiva della pensione del Fondo Ferrovie, che raggiunge il rendimento massimo con 37 anni di anzianità utile. Visto che la sua pensione è liquidata con il sistema misto, tuttavia, va verificato anche il trattamento della quota contributiva.

Il limite dei 37 anni vale per la quota retributiva

Nel Fondo speciale Ferrovie dello Stato, il calcolo retributivo ha regole peculiari. Il messaggio INPS n. 25063/2007 chiarisce che la percentuale complessiva di pensionabilità non può superare l’80%, valore che corrisponde a 37 anni di servizio. Significa che, una volta raggiunto il massimo rendimento retributivo, ulteriori anni non possono aumentare la quota calcolata con il metodo retributivo.

Per gli iscritti con più di 37 anni, l’INPS deve applicare il doppio calcolo indicato nel messaggio e mettere in pagamento l’importo più favorevole.

Sistema misto e ricalcolo con importo invariato

La sua pensione risulta liquidata con il calcolo pensione con sistema misto. La quota retributiva segue le regole del Fondo FS e può essere assorbita dal limite dell’80%. La quota contributiva, invece, dipende dal montante individuale e dal coefficiente di trasformazione applicato all’età di pensionamento.

La corretta aliquota di rendimento si applica alla quota retributiva moltiplicando la base pensionabile per la percentuale maturata in base all’anzianità utile riconosciuta nel Fondo. Nel sistema misto, questa correzione incide solo sulla parte retributiva, mentre la quota contributiva resta calcolata su montante individuale e coefficiente di trasformazione.

L’importo resta invariato se la correzione richiesta incide soltanto sulla quota retributiva già arrivata al massimo rendimento. In questa ipotesi, anche una diversa aliquota di rendimento non produce un aumento del rateo mensile.

La conclusione è diversa se l’INPS ha ricalcolato anche il montante contributivo. In questo caso l’Istituto dovrebbe indicare in modo chiaro perché la quota contributiva non modifica l’importo complessivo della pensione oppure perché l’aumento viene assorbito da altri elementi di calcolo.

Metodo di riliquidazione

Se dispone del prospetto analitico di riliquidazione, (se non lo ha già può chiederlo all’INPS) avrà evidenza separata delle quote di pensione. Il documento dovrebbe indicare la base pensionabile, l’anzianità valorizzata, le aliquote di rendimento applicate, il montante contributivo corretto e il coefficiente di trasformazione utilizzato.

Se dal prospetto emerge che la quota contributiva è stata ricalcolata in aumento senza effetti sull’importo, conviene presentare una richiesta scritta di riesame o una domanda di ricostituzione, chiedendo all’INPS di motivare il mancato incremento del trattamento.

Se la risposta resta negativa, il ricorso amministrativo per le pensioni del Fondo speciale Ferrovie dello Stato va inoltrato al Comitato Amministratore del Fondo tramite la sede INPS competente. In questa fase è consigliabile farsi assistere da un patronato o da un professionista previdenziale, perché il controllo richiede il raffronto tra il calcolo originario, il ricalcolo del montante e le regole del messaggio INPS n. 25063/2007.

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Risposta di Barbara Weisz