Ho goduto del beneficio fiscale sulla mia retribuzione per i 5 anni che vanno dal 2020 al 2024. Nell’ottobre 2024 ho acquistato casa in Italia (dove sono tornato ad essere residente a partire dal 2020). Dal mese di luglio 2025 sono in pensione. Il mio assegno beneficerà’ dello sconto fiscale del 50% per il periodo 2025 -2030?
Il regime impatriati non si applica ai redditi da pensione: né il vecchio impianto normativo introdotto nel 2015 né il nuovo regime vigente dal 2024 prevedono questa possibilità. Il motivo principale per cui non è possibile applicare la tassazione agevolata all’assegno pensionistico è quindi di ordine normativo, indipendentemente dalla data di trasferimento in Italia e dall’acquisto di un immobile.
Pensioni sempre escluse dai redditi agevolabili degli impatriati
Il quadro normativo di riferimento per chi si è trasferito in Italia fino al 31 dicembre 2023 è l’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, come modificato dal Decreto Crescita (DL 34/2019). Quello vigente per i trasferimenti dal 2024 è invece l’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Entrambe le disposizioni circoscrivono l’agevolazione fiscale agli stessi tipi di reddito agevolabile: lavoro dipendente e redditi assimilati, lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni. Le pensioni non rientrano in nessuna di queste categorie e sono quindi escluse in modo categorico dal perimetro applicativo del regime, senza eccezioni né margini interpretativi.
Questa esclusione vale a prescindere dall’aver goduto dell’agevolazione negli anni precedenti come dipendente. Il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato interrompe il presupposto soggettivo su cui si fonda il regime: dal momento in cui il reddito prodotto è esclusivamente quello pensionistico, non esiste più la base giuridica per applicare la detassazione.
Proroga vecchio regime e acquisto immobiliare
Il vecchio regime impatriati (art. 16, c. 3-bis, dlgs 147/2015) prevedeva la possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta al ricorrere di una di due condizioni alternative: avere almeno un figlio minorenne o a carico, oppure aver acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia entro dodici mesi prima o diciotto mesi dopo l’esercizio dell’opzione. Chi si è trasferito nel 2020 e ha concluso il primo quinquennio nel 2024 avrebbe potuto in astratto esercitare questa opzione entro il 30 giugno 2024, pagando un’imposta sostitutiva del 10% sui redditi agevolati dell’anno precedente.
Tuttavia, anche qualora questa proroga fosse stata richiesta nei tempi e con i requisiti corretti, avrebbe riguardato esclusivamente i redditi da lavoro. Dal momento che dal luglio 2025 lei percepisce unicamente un assegno pensionistico, la proroga non avrebbe comunque prodotto alcun effetto fiscale utile: non esistono più redditi agevolabili su cui applicarla.
Il nuovo regime e il requisito del trasferimento
Il nuovo regime introdotto dall’articolo 5 del dlgs 209/2023 si applica esclusivamente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024. Chi si è trasferito in anni precedenti, come nel caso descritto (2020), non può accedere a questa disciplina: il requisito temporale del trasferimento è condizione necessaria e non derogabile. Anche sotto questo profilo, quindi, il regime non è applicabile.
Per completezza, la proroga triennale prevista dal nuovo regime per chi acquista un immobile in Italia riguarda anch’essa solo i trasferimenti dal 2024 e, come per il vecchio regime, si applica ai soli redditi da lavoro. Il rientro dei cervelli resta quindi un’agevolazione strutturata intorno alla produzione di reddito lavorativo, non previdenziale.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz