Il Bonus nido 2026 incassa una nuova semplificazione per la domanda pluriennale già attiva: gli enti locali comunicano direttamente all’INPS i dati degli asili autorizzati per rendere più rapidi i controlli ai fini del pagamento del contributo, che può arrivare fino a 3.600 euro annui in base all’ISEE.
La procedura aggiornata:
- dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’INPS i dati degli asili pubblici e privati autorizzati, ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del DL 62/2026 convertito nella Legge 112/2026;
- la domanda di Bonus nido accolta produce effetti fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni, secondo la Circolare INPS n. 29/2026 del 27 marzo 2026;
- il rimborso richiede ogni anno la selezione delle mensilità e il caricamento della documentazione di spesa.
- Dati degli asili all’INPS dal 1° luglio
- Bonus asilo nido, dal 2026 domanda con valore pluriennale
- Servizi educativi ammessi, dal nido agli spazi gioco
- Documenti di spesa e pagamenti tracciabili
- Supporto a domicilio e requisiti del richiedente
- Decadenza, subentro e gestione delle annualità successive
- Importi del Bonus asilo nido in base all’ISEE 2026
- Consultazione pagamenti dall’app INPS
- Scadenze da ricordare
Dati degli asili all’INPS dal 1° luglio
La nuova semplificazione riguarda la verifica delle strutture educative indicate nella domanda di Bonus nido (sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della Legge 232/2016). Dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso del titolo abilitativo per i servizi educativi per l’infanzia. Il primo invio all’INPS dei dati va effettuato entro il 1° settembre 2026.
Per il genitore non cambiano gli adempimenti né la procedura: paga la mensilità, allega i documenti di spesa e riceve il rimborso nei limiti dell’importo spettante. La differenza riguarda solo l’istruttoria INPS, che può contare su dati già trasmessi dagli enti competenti.
Bonus asilo nido, dal 2026 domanda con valore pluriennale
Dal 1° gennaio 2026 la domanda del Bonus asilo nido mantiene efficacia triennale, ossia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Il genitore evita così una nuova istanza annuale per lo stesso bambino e deve rientrare nella domanda già accolta per selezionare le mensilità da finanziare nell’annualità di riferimento.
Per l’anno di prima presentazione va allegata almeno la documentazione di spesa relativa a una delle mensilità richieste. Negli anni successivi occorre accedere di nuovo alla pratica, indicare fino a undici mensilità e trasmettere i documenti prescritti.
Il servizio per le domande è attivo dal 31 marzo 2026, come comunicato dal Messaggio INPS n. 1136/2026. Le istanze si inoltrano in modalità telematica su www.inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, oppure tramite patronato.
La semplificazione dal 1° luglio luglio 2026 sui dati degli asili agisce a monte della verifica delle strutture, mentre il richiedente conserva l’onere di aggiornare l’annualità, selezionare le mensilità e caricare i documenti di spesa.
Servizi educativi ammessi, dal nido agli spazi gioco
La Circolare INPS n. 29/2026 conferma che il Bonus asilo nido copre esclusivamente i servizi educativi per l’infanzia riconducibili alle categorie indicate dal D.Lgs. n. 65/2017 e dotati di regolare titolo abilitativo regionale o locale. Il nuovo invio dei dati da parte degli enti locali serve a rendere più agevole la verifica della struttura indicata nella domanda.
Le strutture ammesse sono queste:
- i nidi e micronidi accolgono bambini nella fascia di età coperta dal beneficio;
- le sezioni primavera rientrano nel contributo se dotate del titolo richiesto;
- gli spazi gioco sono ammessi quando rispettano i requisiti dei servizi educativi per l’infanzia;
- i servizi educativi in contesto domiciliare sono agevolabili nei casi previsti dalla normativa regionale o locale.
Per le strutture private il richiedente deve indicare denominazione, codice fiscale o partita IVA, riferimenti del titolo abilitativo, data di decorrenza della validità e indirizzo della sede frequentata dal minore. Per le strutture pubbliche, il valore “pubblico” può essere selezionato solo per asili nido comunali e sezioni primavera statali o comunali.
Sono esclusi dal rimborso i servizi ricreativi, il pre-scuola, il post-scuola e i centri per bambini e famiglie con adulto accompagnatore.
Documenti di spesa e pagamenti tracciabili
Sul sito o sull’app INPS, dalla pagina del servizio, è possibile raggiungere la sezione da cui allegare la documentazione sul pagamento. Per il rimborso delle rette, infatti, l’INPS richiede la necessaria documentazione di spesa: la fattura oppure, nei casi consentiti, ricevuta di pagamento al posto della fattura o avviso di pagamento, insieme alla prova del versamento effettuato con modalità tracciabili.
La documentazione per le mensilità 2026 va allegata entro il 30 aprile 2027, esclusivamente tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” oppure tramite l’app INPS Mobile. La procedura consente anche di sostituire o aggiungere mensilità rispetto a quelle indicate inizialmente.
Le spese rimborsabili comprendono queste voci:
- la retta mensile è rimborsabile entro il limite spettante per fascia ISEE;
- l’eventuale quota relativa ai pasti è ammessa se riferita alla mensilità selezionata;
- l’imposta di bollo rientra tra le somme riconoscibili;
- l’IVA agevolata è rimborsabile quando dovuta.
Sono esclusi dal rimborso l’iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria. Sono validi, fra gli altri, bonifico con addebito eseguito, POS, PagoPA con avviso, bollettino postale, assegno non trasferibile e attestazione del datore di lavoro per gli asili nido aziendali.
Supporto a domicilio e requisiti del richiedente
La domanda può riguardare anche le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In questo caso il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune, allegando una certificazione del pediatra di libera scelta che attesti l’impossibilità di frequentare i servizi educativi per l’intero anno.
Le due misure non si sommano nello stesso anno solare: chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità non può chiedere, per lo stesso anno, il contributo per il supporto domiciliare. Si applicano anche i requisiti generali di cittadinanza e residenza in Italia, con apertura ai titolari di alcuni permessi di soggiorno specifici, compreso il permesso per attesa occupazione nei termini chiariti dall’INPS.
Decadenza, subentro e gestione delle annualità successive
La domanda conserva validità nel tempo, con verifica continua della permanenza dei requisiti. La prestazione si interrompe, per esempio, in caso di perdita della residenza in Italia, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore all’altro genitore. In queste situazioni l’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo a quello in cui acquisisce conoscenza dell’evento e recupera le somme eventualmente non dovute.
La Circolare INPS n. 29/2026 disciplina anche il subentro di un nuovo richiedente. Se i presupposti di legge sono ancora presenti, un soggetto diverso può proseguire nella fruizione del beneficio e la nuova domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza. Nel solo caso di decesso del richiedente è prevista una funzione dedicata per recuperare i dati della pratica già esistente.
Importi del Bonus asilo nido in base all’ISEE 2026
Dal 2026 il Bonus asilo nido viene parametrato all’ISEE di Inclusione, con neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale. Il valore ISEE utile per il bonus può quindi risultare più basso rispetto all’indicatore pieno, con effetti diretti sulla fascia di contributo spettante.
La regola ISEE da tenere a mente è questa: il contributo per l’asilo nido è calcolato sul valore valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da rimborsare. Se l’ISEE manca oppure risulta difforme, il pagamento parte con l’importo minimo di 1.500 euro annui. Un ISEE regolare presentato in seguito consente il ricalcolo solo per le rate successive, senza conguagli arretrati.
Gli importi del Bonus nido 2026 sono articolati per data di nascita del bambino e fascia ISEE:
| Nascita del bambino | ISEE utile | Contributo annuo |
|---|---|---|
| dal 1° gennaio 2024 | fino a 40.000 euro | 3.600 euro |
| dal 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | fino a 25.000,99 euro | 3.000 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | da 25.001 a 40.000 euro | 2.500 euro |
| prima del 1° gennaio 2024 | oltre 40.000 euro o assente | 1.500 euro |
Consultazione pagamenti dall’app INPS
Oltre che sul portale web in area riservata MyINPS, il servizio “Bonus nido” nell’app INPS Mobile permette la consultazione dei pagamenti per il contributo mensile nei mesi richiesti in fase di domanda. La funzionalità mostra gli esiti dei pagamenti mensili evidenziando lo stato della singola pratica: in attesa di documentazione, con domanda protocollata, in fase di lavorazione o con richiesta accolta.
Scadenze da ricordare
Le domande per il 2026 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Chi ha già una domanda accolta negli anni precedenti non deve ripresentarla e deve accedere alla pratica per prenotare le mensilità e allegare la documentazione entro il 30 aprile 2027.