Dal 31 marzo 2026 il servizio INPS per la presentazione delle domande di bonus asilo nido 2026 è operativo. Con il Messaggio n. 1136, l’Istituto di Previdenza ha comunicato l’avvio del servizio e richiamato le novità introdotte dalla Circolare n. 29 : la domanda accolta produce effetti per l’intero ciclo del beneficio ma ogni anno vanno indicate le mensilità da finanziare e va allegata la documentazione utile alla prenotazione delle risorse. Inoltre, il calcolo dell’ISEE di inclusione è al netto dell’Assegno Unico.
- Bonus asilo nido, domanda unica fino ad agosto del terzo anno
- Calcolo ISEE 2026 e importi del contributo
- Servizi educativi ammessi, dal nido agli spazi gioco
- Documenti di spesa e pagamenti tracciabili
- Supporto a domicilio e requisiti del richiedente
- Decadenza subentro e gestione delle annualità successive
- Consultazione pagamenti
Bonus asilo nido, domanda unica fino ad agosto del terzo anno
Dal 1° gennaio 2026 la domanda /rinnovo del bonus asilo nido mantiene efficacia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Il genitore non riparte quindi da una nuova istanza ogni anno, ma deve rientrare nella domanda già accolta e selezionare le mensilità per cui intende ottenere il contributo nell’annualità di riferimento.
Questo passaggio resta essenziale anche per la prenotazione delle risorse. Per l’anno di prima presentazione va allegata almeno la documentazione di spesa relativa a una delle mensilità richieste. Negli anni successivi occorre accedere di nuovo alla pratica, indicare fino a undici mensilità e trasmettere la documentazione prescritta.
Il servizio per la presentazione delle domande 2026 è operativo dal 31 marzo 2026 (Messaggio INPS n. 1136). Le istanze si inoltrano in modalità telematica su www.inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, oppure tramite patronato.
Calcolo ISEE 2026 e importi del contributo
Dal 2026 il Bonus asilo nido viene parametrato all’ISEE di Inclusione, con neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale. In pratica, il valore ISEE utile per il bonus può risultare più basso rispetto all’indicatore pieno, con effetti diretti sulla fascia di contributo spettante.
La regola da tenere a mente è questa: il contributo per l’asilo nido è calcolato sul valore ISEE valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello della mensilità da rimborsare. Se l’ISEE manca oppure risulta difforme, il pagamento parte con l’importo minimo di 1.500 euro annui. Un eventuale ISEE regolare presentato in seguito consente il ricalcolo solo per le rate successive, senza conguagli arretrati.
Gli importi restano quelli consueti:
- per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 spettano 3.600 euro con ISEE neutralizzato fino a 40mila euro e 1.500 euro oltre questa soglia o in assenza di ISEE;
- per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 spettano 3.000 euro fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro da 25.001 a 40mila euro e 1.500 euro oltre 40mila euro o in assenza di ISEE.
Servizi educativi ammessi, dal nido agli spazi gioco
La circolare conferma che il bonus asilo nido copre esclusivamente i servizi educativi per l’infanzia riconducibili alle categorie indicate dal decreto legislativo 65/2017 e dotati di regolare titolo abilitativo regionale o locale. Le strutture ammesse sono queste:
- nidi e micronidi;
- sezioni primavera;
- spazi gioco;
- servizi educativi in contesto domiciliare.
Per le strutture private il richiedente deve indicare denominazione, codice fiscale o partita IVA, riferimenti del titolo abilitativo, data di decorrenza della validità e indirizzo della sede frequentata dal minore. Per le strutture pubbliche, il valore “pubblico” può essere selezionato solo per asili nido comunali e sezioni primavera statali o comunali.
Restano fuori dal rimborso i servizi ricreativi, il pre-scuola, il post-scuola e i centri per bambini e famiglie con adulto accompagnatore.
Documenti di spesa e pagamenti tracciabili
La fase più delicata resta quella documentale. Per il rimborso l’INPS richiede la fattura oppure, nei casi consentiti, ricevuta o avviso di pagamento, insieme alla prova del pagamento effettuato con modalità tracciabili. Restano utili, su questo punto, i chiarimenti già pubblicati da PMI.it sulla ricevuta di pagamento al posto della fattura.
Le spese rimborsabili comprendono:
- la retta mensile;
- l’eventuale quota relativa ai pasti, se riferita alla mensilità selezionata;
- l’imposta di bollo;
- l’IVA agevolata, quando dovuta.
Escono invece dal rimborso l’iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria. Sono validi, fra gli altri, bonifico con addebito eseguito, POS, PagoPA con avviso, bollettino postale, assegno non trasferibile e attestazione del datore di lavoro per gli asili nido aziendali.
La documentazione per le mensilità 2026 va allegata entro il 30 aprile 2027, esclusivamente tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” oppure tramite l’app INPS Mobile. La procedura consente anche di sostituire o aggiungere mensilità rispetto a quelle indicate inizialmente.
Supporto a domicilio e requisiti del richiedente
La domanda può riguardare anche le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In questo caso il genitore deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune, allegando una certificazione del pediatra di libera scelta che attesti l’impossibilità di frequentare i servizi educativi per l’intero anno.
Le due misure non convivono nello stesso anno solare: chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità non può chiedere, per lo stesso anno, il contributo per il supporto domiciliare. Restano poi fermi i requisiti generali di cittadinanza e residenza in Italia, con apertura anche ai titolari di alcuni permessi di soggiorno specifici, compreso il permesso per attesa occupazione nei termini chiariti dall’INPS.
Decadenza subentro e gestione delle annualità successive
La domanda resta valida nel tempo, ma il beneficio richiede una verifica continua della permanenza dei requisiti. La prestazione si interrompe, per esempio, in caso di perdita della residenza in Italia, decesso del richiedente, decadenza dalla responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore all’altro genitore. In queste situazioni l’INPS interrompe l’erogazione dal mese successivo a quello in cui acquisisce conoscenza dell’evento e recupera le somme eventualmente non dovute.
La circolare disciplina anche il subentro di un nuovo richiedente. Se i presupposti di legge restano presenti, un soggetto diverso può proseguire nella fruizione del beneficio, ma la nuova domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza. Nel solo caso di decesso del richiedente è prevista una funzione dedicata per recuperare i dati della pratica già esistente.
Consultazione pagamenti
Oltre che sul portale web in area riservata MyINPS, il servizio “Bonus nido” nell’App INPS Mobile permette la consultazione dei pagamenti per il contributo mensile nei mesi richiesti in fase di domanda. La funzionalità mostra gli esiti dei pagamenti mensili evidenziando lo stato della singola pratica: in attesa di documentazione, con domanda protocollata, in fase di lavorazione o con richiesta accolta. Un collegamento diretto nella home page del servizio permette inoltre di accedere subito alla sezione da cui allegare la documentazione sul pagamento.
Scadenze da ricordare
Le domande per il 2026 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Chi ha già una domanda accolta negli anni precedenti non deve ripresentarla, ma deve rientrare nella pratica per prenotare le mensilità e allegare la documentazione entro il 30 aprile 2027.