Bonus Asilo Nido: strutture ammesse e rinnovo domanda automatico

di Barbara Weisz

5 Agosto 2025 12:00

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Nel Decreto Economia entra il rinnovo automatico della domanda di Bonus Asilo Nido e l'elenco delle strutture per l'infanzia ammesse ad agevolazione.

Ci sono due novità rilevanti sul Bonus Asilo Nido inserite nel decreto Economia in corso di approvazione definitiva. La prima è una semplificazione che scatterà dal 2026, in base alla quale non sarà più necessario ripresentare domanda (il bonus sarà automaticamente versato, previa verifica annuale dei requisiti), la seconda è un’interpretazione autentica della norma sull’applicabilità del beneficio, non solo per l’iscrizione all’asilo ma a tutti i servizi per l’infanzia.

Bonus Asilo Nido: rinnovo automatico dal 2026

Un emendamento alla legge di conversione del decreto 95/2025 introduce l’articolo 6-bis. La nuova disposizione riguarda la presentazione della domanda del Bonus Asilo Nido è prevede che:

a decorrere dal primo gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

Attualmente, per ottenere il bonus è invece necessario presentare domanda all’INPS ogni anno. La novità disposizione permette invece di fare domanda una sola volta conservandone la validità per i tre anni in cui sussiste il diritto alla prestazione. Sarà prevedibilmente necessario dimostrare la frequenza dell’asilo e certificare i requisiti.

Come funziona il Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asili Nido consiste in un contributo per le famiglie con figli fino a tre anni, che può andare da 1.500 a 3.600 euro, a seconda dell’ISEE e dell’anno di nascita del bambino. Viene versato mensilmente, in 11 rate. Se la data di nascita del figlio è antecedente al 2024, gli importi sono i seguenti:

  • 3mila euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
  • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40mila euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40mila euro.

Per i figli nati a partire dal primo gennaio 2024:

  • 3.600 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), con ISEE minorenni inferiore o pari a 40mila euro;
  • 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40mila euro.

L’estensione ai servizi per l’infanzia

L’interpretazione autentica della legge che ha istituito il Bonus Asilo Nido (comma 355, legge 232/2016) supera una serie di dubbi relativi all’applicazione dell’agevolazione, ricomprendendo i «servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività». In pratica, il bonus spetta se il bambino è iscritto alle seguenti tipologie di strutture:

  • nidi e micronidi;
  • sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;
  • spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
  • servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

Sono pertanto esclusi dalle strutture abilitate al bonus i centri per bambini e famiglie che accolgono i minori nei primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, che offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile.

Si tratta infatti di strutture ricomprese nel punto 2 della lettera c dell’articolo 2 del dlgs 65/2017, che la norma di interpretazione autentica non ricomprende fra quelle agevolabili.