Assegno Unico ai lavoratori UE non residenti in Italia: al via la Legge 50/2026

di Anna Fabi

8 Maggio 2026 11:52

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La Legge 50/2026 elimina il requisito di residenza biennale per l'Assegno Unico: frontalieri e lavoratori UE accedono al sussidio dal 21 aprile 2026.

L’Italia chiude il lungo contenzioso europeo sull’Assegno Unico con una riforma preventiva. Con la Legge n. 50/2026 in vigore dal 21 aprile, il Governo ha eliminato il requisito della residenza biennale che per tre anni aveva tenuto migliaia di lavoratori comunitari fuori dalla platea dei beneficiari nonostante versassero contributi e imposte in Italia. La riforma mira ad anticipare la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-630/24 per prevenire l’obbligo di rimborso retroattivo degli importi non erogati negli anni precedenti.

I nuovi requisiti dell’Assegno Unico

La normativa sull’Assegno Unico e Universale, introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, subordinava il beneficio a due condizioni che la Commissione europea ha ritenuto incompatibili con il diritto UE: la residenza in Italia da almeno due anni anche non continuativi, e la convivenza con i figli presenti e residenti nel nucleo familiare del richiedente.

Questi vincoli escludevano di fatto i lavoratori comunitari mobili: cittadini di altri Stati membri della UE che esercitano un’attività in Italia, versano contributi al sistema previdenziale nazionale e pagano le imposte sul reddito nel Paese, ma risiedono con la famiglia oltre confine. Secondo il diritto europeo, un lavoratore che contribuisce allo stesso modo di un residente ha diritto alle medesime prestazioni di sicurezza sociale, incluse quelle familiari come l’Assegno Unico.

Analogo problema riguardava i genitori con figli residenti in altro Stato UE: i minori non potevano essere inclusi nel nucleo ISEE e quindi erano formalmente esclusi dal calcolo dell’assegno. Il requisito della residenza italiana dei figli era la discriminazione più diretta, quella che colpiva anche i frontalieri con famiglia stabilmente all’estero.

Dalla messa in mora al deferimento alla Corte UE

La Commissione europea aveva segnalato il problema con una lettera di messa in mora nel febbraio 2023, aprendo formalmente la procedura d’infrazione. A novembre dello stesso anno era seguito il parere motivato, con cui Bruxelles fissava un termine di due mesi per adeguare la normativa.

La risposta italiana non aveva convinto la Commissione. Nel luglio 2024 il caso era stato deferito alla Corte di Giustizia nella causa C-630/24, con la contestazione di tre violazioni distinte: dell’articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori, del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri e del regolamento (UE) n. 492/2011 sulla parità di trattamento dei lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione.

Le modifiche della Legge 50/2026

La legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19/2026, ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 su due punti distinti:

  • il requisito della residenza biennale è abrogato e l’Assegno Unico spetta dal primo mese di residenza o di attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla durata della permanenza pregressa;
  • l’assegno si estende ai figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, a condizione che risultino fiscalmente a carico del richiedente secondo la normativa italiana vigente.

Le modifiche sono entrate in vigore il 21 aprile 2026. La relazione tecnica allegata stima circa 50.000 nuovi figli beneficiari, con un impatto finanziario di 20 milioni di euro nel 2026 destinato a salire progressivamente fino a 36 milioni annui a partire dal 2035. La norma non riguarda i lavoratori extracomunitari: per i cittadini di Paesi terzi restano in vigore i requisiti di titolo di soggiorno qualificato.

Nuovi requisiti per frontalieri e lavoratori UE

Con la riforma dell’AUU annessa alla Legge in vigore dal 21 aprile 2026, l’Assegno Unico è ora accessibile a tutti i lavoratori subordinati o autonomi iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria in Italia, anche se residenti in un altro Paese dell’Unione. Rientrano nella platea i lavoratori frontalieri che attraversano il confine per lavorare in Italia, i cittadini UE trasferiti di recente e i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno semestrale. L’assegno è commisurato alla durata effettiva della residenza, del domicilio o dell’attività lavorativa svolta in Italia.

Per i lavoratori non residenti la domanda deve essere presentata per il periodo di durata dell’attività e rinnovata ogni anno. I figli inseriti nel calcolo devono risultare fiscalmente a carico del richiedente secondo le norme italiane, indipendentemente dal Paese in cui risiedono all’interno dell’Unione.

Arretrati e domande pregresse

La legge n. 50/2026 non prevede rimborsi per le famiglie che erano state escluse dall’Assegno Unico prima del 21 aprile 2026. La scelta di anticipare la riforma rispetto alla pronuncia della Corte aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di evitare che il giudice europeo imponesse una retroattività più ampia, con ricadute finanziarie di gran lunga superiori ai 20 milioni stanziati per il 2026.

Per chi ha presentato domanda prima della riforma e si è visto rifiutare il beneficio per il requisito di residenza, la via percorribile resta quella del contenzioso individuale. Il riconoscimento del carattere discriminatorio della norma da parte della Commissione — formalizzato con l’apertura della procedura d’infrazione — costituisce un argomento giuridico di peso. Alcune pronunce di merito avevano già riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto in luogo di quella anagrafica ai fini del computo del biennio.

Un segnale anche dal vecchio RdC

Mentre l’Italia risolveva la questione AUU per via legislativa, il 7 maggio 2026 la Grande Sezione della Corte di Giustizia emetteva la sentenza nella causa C-747/22, dichiarando illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza che il Reddito di Cittadinanza imponeva ai beneficiari di protezione internazionale. Basi giuridiche diverse — la direttiva 2011/95 in quel caso, le norme sulla libera circolazione dei lavoratori nel caso AUU — ma lo stesso schema: un requisito di residenza formalmente neutro che produce nei fatti una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

Il tema si ripropone con l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e prevede anch’esso requisiti di residenza qualificata. La sentenza del 7 maggio consolida un orientamento della Corte che gli Stati membri non possono ignorare nella costruzione delle misure di welfare: la durata della permanenza sul territorio non può sostituire la valutazione della situazione individuale del richiedente.