È illegittimo licenziare il dipendente che fruisce dei permessi della Legge 104 per prendersi cura di un familiare invalido, anche nel caso in cui il lavoratore rifiuti la ricollocazione proposta con un orario lavorativo differente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18063 del 3 luglio 2025, ha chiarito alcuni aspetti relativi al licenziamento di un lavoratore caregiver, che non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo anche se rifiuta la proposta di ricollocazione ad altro impiego da parte del datore di lavoro a causa di orari considerati non compatibili.
Secondo i giudici, infatti, il datore di lavoro è obbligato a proporre al lavoratore una ricollocazione prima di procedere con la recessione del contratto di lavoro.
L’obbligo di repêchage, tuttavia, dev’essere rispettato in modo efficace soprattutto se coinvolge un lavoratore che fruisce dei benefici della Legge 104, come si legge nella sentenza:
quando il lavoratore fruisca della Legge n. 104/1992, il repêchage deve essere pure effettuato in modo particolarmente pregnante (Cass. n. 13934/2024) nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (Cass. n. 23857 del 2017).