L’INPS semplifica il ripristino degli assegni di invalidità civile nei casi in cui la prestazione economica sia stata respinta, revocata o sospesa per ragioni amministrative, reddituali o socio-economiche. Con il Messaggio n. 1791/2026, l’Istituto chiarisce che chi torna in possesso dei requisiti può riattivare il pagamento senza ripetere l’accertamento sanitario, salvando il valore del verbale già rilasciato. La novità riguarda le prestazioni economiche collegate a invalidità civile, cecità e sordità, con una procedura diversa a seconda che il trattamento sia stato respinto, revocato o soltanto sospeso.
Ripristino assegni invalidità civile con il vecchio verbale
Il chiarimento INPS riguarda le prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità, tra cui assegno mensile, pensione di inabilità civile e indennità di frequenza. Il punto centrale è la separazione tra requisito sanitario e requisiti amministrativi o reddituali.
Quando il diritto alla prestazione viene meno per superamento dei limiti di reddito, trasferimento all’estero, incompatibilità con altri trattamenti o perdita temporanea di requisiti socio-economici, il cittadino che rientra nelle condizioni previste può chiedere il ripristino dell’assegno INPS senza avviare da capo la visita medico-legale.
Il nuovo indirizzo si inserisce nel quadro della riforma dell’accertamento della disabilità, che punta a rendere più stabile il verbale sanitario e a ridurre gli accertamenti ripetuti quando la condizione sanitaria è già stata riconosciuta.
Domanda AP93 per assegni respinti o revocati
Per le prestazioni respinte o revocate a causa della perdita dei requisiti economici o amministrativi, l’interessato può presentare istanza di ripristino con il modello AP93, disponibile sul sito INPS.
La procedura riguarda, ad esempio, chi ha superato temporaneamente le soglie di reddito previste per la prestazione oppure chi ha perso il trattamento per una condizione amministrativa poi rientrata. In presenza dei requisiti, il pagamento decorre dal mese successivo alla domanda.
In attesa del completamento della procedura telematica, il modello AP93 va trasmesso via PEC alla struttura INPS territorialmente competente. Alla richiesta deve essere allegato il modello AP70 e, nei casi indicati dall’Istituto, il precedente verbale sanitario ancora valido.
Assegni sospesi con ricostituzione
Per le prestazioni soltanto sospese, l’INPS indica una strada ancora più rapida. In questi casi si presenta una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali, sempre senza nuovo accertamento sanitario.
La sospensione può derivare, ad esempio, da ricoveri prolungati a carico dello Stato, dalla temporanea interruzione della frequenza scolastica o terapeutica oppure da redditi una tantum che hanno superato la soglia annua prevista.
A differenza delle domande respinte o revocate, la ricostituzione della prestazione sospesa può avere decorrenza retroattiva dal mese in cui si sono nuovamente perfezionati i requisiti socio-economici.
Quando il verbale sanitario resta valido
Il messaggio INPS tutela il valore del verbale sanitario già rilasciato. Anche se l’accertamento risale a due o più anni prima della domanda di ripristino, la nuova visita medica non viene riaperta in automatico.
I Responsabili dei Centri Medico-Legali possono disporre verifiche straordinarie solo in casi circoscritti. Per i nuovi verbali, il controllo è limitato a situazioni eccezionali; per quelli precedenti alla riforma, la verifica può essere richiesta in presenza di contrasti evidenti con le tabelle di legge o con le linee guida INPS.
La domanda di ripristino, quindi, non riavvia l’intero iter sanitario quando il diritto alla prestazione era stato interrotto per motivi diversi dalla condizione di invalidità già accertata.
Prestazioni coinvolte
Il ripristino riguarda le situazioni in cui la prestazione era stata bloccata per ragioni socio-economiche e il cittadino torna nei limiti richiesti. La verifica è quindi limitata ai requisiti amministrativi e reddituali e non sulla condizione sanitaria già riconosciuta.
Per i trattamenti non legati al reddito, invece, rimane applicabile la procedura per l’indennità di accompagnamento INPS.
Modelli AP93 e AP70 da inviare all’INPS
Per le domande respinte o revocate, la richiesta passa dal modello AP93. Il modello AP70 serve invece a dichiarare le informazioni amministrative e reddituali necessarie alla concessione o al ripristino della prestazione.
La domanda va indirizzata alla sede INPS competente, secondo le modalità indicate dall’Istituto. Una volta verificata la presenza dei requisiti, l’assegno viene riattivato senza nuova visita, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta o, per le sospensioni trattate con ricostituzione documentale, dal mese in cui i requisiti risultano nuovamente presenti.
La procedura consente così di evitare una nuova fase sanitaria quando l’interruzione dipendeva solo da reddito, residenza, frequenza, ricovero o altre condizioni amministrative collegate alla prestazione.