Nuovo congedo biennale se cambia il caregiver

Risposta di Barbara Weisz

14 Aprile 2026 08:48

Maria chiede:

Ho una figlia disabile e in passato un familiare ora deceduto ha usufruito del congedo biennale. Mi chiedevo se tale strumento può essere utilizzato ancora da diverso familiare.

La risposta dipende da quanti mesi di congedo sono stati effettivamente usufruiti dal familiare deceduto. Se l’intero biennio è già stato consumato, nessun altro parente può accedere al congedo straordinario biennale per assistere la stessa persona disabile. Se invece ne è stata fruita solo una parte, allora i mesi residui restano disponibili per un altro familiare avente diritto.

Congedo caregiver: tetto biennale riferito al familiare assistito

Il riferimento normativo è l’articolo 42, comma 5-bis del Dlgs 151/2001, che stabilisce: il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap grave e nell’arco della vita lavorativa. L’INPS conferma che questo limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Il tetto, quindi, si riferisce alla persona assistita, non al singolo lavoratore che chiede il congedo. Un cambio di caregiver non azzera il contatore.

Congedo non esaurito, subentro nuovo familiare

Se il familiare caregiver deceduto aveva usufruito dell’intero biennio, non resta alcun periodo disponibile: la figlia disabile ha già ricevuto i due anni di assistenza in congedo a cui ha diritto e nessun altro parente può aggiungerne. Se invece il congedo era stato fruito solo in parte — per esempio 12 o 18 mesi su 24 — i mesi residui non si perdono con il decesso del caregiver.

Un altro familiare avente diritto, in possesso dei requisiti di legge (in primo luogo la convivenza con la persona disabile), può fare domanda all’INPS per utilizzare il periodo ancora disponibile. Bisogna dunque verificare con esattezza quanti mesi siano stati effettivamente fruiti, controllando la documentazione INPS del precedente caregiver.

Chi ha diritto al congedo biennale e in quale ordine

La legge individua i soggetti legittimati e stabilisce un ordine di priorità preciso. Il diritto passa al soggetto successivo solo se quello precedente è mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti:

  • il coniuge convivente, o la parte di un’unione civile, o il convivente di fatto;
  • il genitore, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
  • uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di entrambi i genitori;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente, in via residuale rispetto a tutti i precedenti.

Nel caso in questione, il decesso del precedente caregiver costituisce esattamente una delle condizioni che permettono il “passaggio di diritto” dell’ordine di priorità. Deve perciò verificare il grado di parentela del familiare che intende subentrare e se gli altri soggetti con priorità superiore siano assenti o impossibilitati.

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