
Molti trattamenti INPS collegati al reddito richiedono l’accertamento periodico dei requisiti ai fini della conferma del diritto a prestazioni assistenziali ma anche dell’importo della pensione, che in alcuni casi si riduce in modo proporzionale al maggiore reddito del pensionato stesso. Questo perché, l’ordinamento previdenziale italiano subordina la concessione di alcune prestazioni e dei benefici economici sui trattamenti pensionistici proprio alla situazione reddituale del titolare (e a volte anche del suo nucleo familiare).
Vediamo dunque quali sono le prestazioni INPS collegate al reddito e come può variare il loro importo.
Quali sono le prestazioni collegate al reddito INPS?
L’ammontare dei redditi posseduti dai titolari della pensione e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli incide sulla prestazione ed è vincolante ad esempio per la presentazione del modello RED. In particolare, le prestazioni collegate al reddito – che richiedono l’invio della Comunicazione RED con i propri dati reddituali – r per le quali l’INPS effettua la verifica reddituale periodica sono le seguenti:
- le integrazioni al trattamento minimo;
- le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
- gli assegni di invalidità;
- i trattamenti di famiglia;
- le pensioni sociali;
- gli assegni sociali;
- le prestazioni per invalidità civile;
- la somma aggiuntiva (quattordicesima) di cui all’art. 5 del D.L. 2/07/2007.
Modello RED: chi deve presentarlo?
La dichiarazione della situazione reddituale influente sulla prestazioni collegate al reddito erogate dall’Istituto (modello RED) deve essere presentata dai pensionati all’INPS ogni anno, al fine di consentire la verifica per la corretta determinazione del diritto e misura di tali prestazioni erogate in via anticipata provvisoriamente dall’Istituto. Questo, a meno che l’INPS non conosca già tali informazioni, perché il pensionato è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o Modello Redditi PF).
Sono esonerati dal modello RED coloro che sono in possesso solo di redditi:
- da lavoro parasubordinato ai fini previdenziali assimilati al lavoro autonomo;
- da indennità di funzione o gettoni di presenza;
- da pensioni estere o rendite estere;
- da redditi da lavoro autonomo, anche occasionale.
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Quali sono le prestazioni assistenziali INPS collegate al reddito?
Le prestazioni che l’INPS concede alle famiglie e richiedenti entro una certa soglia di reddito, a fronte della loro natura assistenziale, sono:
- Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale;
- Carta acquisti ordinaria che, ricaricata ogni due mesi, può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali;
- Pensione di inabilità e Assegno di invalidità, per invalidi di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (67 anni a partire dal 1° gennaio 2019), rispettivamente invalidi totali o con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%;
- Pensione ciechi e sordi;
- indennità mensile di frequenza, per l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino alla maggiore età.
Al momento sono in corso le verifiche tra i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo. Chi riceve una raccomandata dall’INPS con la richiesta di riscontro reddituale, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni. Diversamente, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito non dichiarati, con recupero di tutte le prestazioni erogate.
Come mettersi in regola? La ricostituzione reddituale si può effettuare tramite gli Istituti di Patronato oppure direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con SPID di secondo livello oppure Carta Nazionale dei Servizi o ancora Carta d’identità Elettronica (percorso: “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”).