La domanda di ammortizzatore sociale unico previsto per l’emergenza maltempo del gennaio 2026 nel Sud Italia e spettante ai dipendenti, va comunque presentata dai datori di lavoro, sia nel caso in cui l’azienda abbia sospeso l’attività nei giorni dell’alluvione, sia nell’eventualità in cui sia stato il lavoratore a non potersi recare al lavoro perché residente in una zona colpita dall’ondata di maltempo.
L’INPS ha aperto lo sportello per la presentazione delle istanze il 14 aprile. Per consentire un pagamento tempestivo, chiede alle imprese di presentare l’istanza entro il 31 maggio, sebbene il termine non sia vincolante.
Ammortizzatore sociale unico per dipendenti
Accanto al bonus 500 euro per gli autonomi danneggiati dal Ciclone Harry, il DL 25/2026 ha previsto un ammortizzatore sociale unico (Integrazione Salariale Unica – ISU) come misura di sostegno al reddito introdotta specificamente per i lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dall’emergenza maltempo di gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.
L’importo è pari a quello massimo della cassa integrazione, con contribuzione figurativa. La misura può durare fino a 90 giorni per chiusura aziendale o fino a 15 giorni se il lavoratore abita in una zona alluvionata; le giornate di mancato lavoro devono collocarsi nel periodo tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
L’ammortizzatore unico è incompatibile con CIG e prestazioni dei fondi bilaterali. Le aziende che abbiano già presentato domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati possono chiedere alla sede INPS competente l’annullamento dell’istanza originaria, con la massima urgenza. Solo dopo aver completato questo passaggio è possibile richiedere il nuovo ammortizzatore unico.
Scadenze e procedura
Le istruzioni sono contenute nella Circolare INPS 13/2026, che conferma quanto comunicato in precedenza sulla procedura di domanda: il termine del 31 maggio non è perentorio e le imprese che presenteranno domanda in data successiva potranno comunque accedere all’ammortizzatore. L’Istituto chiede però alle imprese di rispettarlo per consentire una erogazione tempestiva della misura.
Per presentare la domanda non è necessario un accordo sindacale, ma le rappresentanze dei lavoratori vanno avvisate dell’istanza inoltrata all’INPS, con indicazione della durata e della motivazione.
Le modalità di presentazione della domanda sono diverse per le imprese agricole e per i datori di lavoro degli altri settori.
Domanda per datori di lavoro non agricoli
I datori di lavoro non agricoli devono utilizzare la piattaforma OMNIA IS, accessibile dal portale INPS digitando nella barra di ricerca Accesso ai nuovi servizi e selezionando poi Accesso ai servizi per aziende e consulenti. Dopo l’autenticazione, il percorso da seguire è: CIG e Fondi di solidarietà → OMNIA integrazioni salariali → crea domanda. Dopo aver inserito la matricola aziendale e completato l’iter di compilazione, si seleziona la prestazione domanda ISU.
Le causali da indicare nella domanda variano in base alla situazione:
- per la sospensione dell’attività lavorativa nelle unità produttive nei territori alluvionati, con inizio dal 18 gennaio 2026, si seleziona la causale “ISU – 704 – Art. 5 dl n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento”;
- per l’impossibilità a recarsi al lavoro da parte di lavoratori residenti al 18 gennaio 2026 in uno dei comuni alluvionati, la causale è “ISU – 705 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento”;
- per i lavoratori domiciliati nei comuni alluvionati alla stessa data, la causale è “ISU – 706 – Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”;
- per i lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’alluvione, le agenzie di somministrazione e le aziende distaccanti devono selezionare la causale “ISU – 707 – Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”.
La durata dell’ammortizzatore cambia in base alla tipologia: se è l’azienda ad aver sospeso l’attività per alluvione, il sostegno spetta per un massimo di 90 giorni tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026; se è invece il lavoratore a non essere potuto andare al lavoro, l’ammortizzatore spetta per un massimo di 15 giorni nello stesso arco temporale.
Causali, durata e requisiti per datori non agricoli
| DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI | |
|---|---|
| Situazione | Causale e durata massima |
| Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori alluvionati, dal 18/01/2026 |
ISU – 704 — “Art. 5 dl n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento” Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori residenti nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro |
ISU – 705 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori domiciliati nei comuni alluvionati al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro |
ISU – 706 — “Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento” Massimo 15 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’alluvione |
ISU – 707 — “Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento” Massimo 90 giorni tra il 18/01/2026 e il 30/04/2026 |
Domanda per datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda tramite l’applicativo CISOA Web. Devono presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con qualifica di dirigente, quadro e impiegato.
Criteri di accesso
Le causali da indicare nell’applicativo variano in base alla posizione contrattuale del lavoratore e alla situazione di impossibilità:
- per i lavoratori in forza al 18 gennaio 2026, sia a tempo determinato che indeterminato, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco, si usa la causale Cod. 19 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”; la copertura è di un massimo di 90 giornate tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026; la domanda richiede l’Allegato 2 se inviata dal datore, l’Allegato 3 se inviata dall’intermediario;
- per i lavoratori assunti entro il 30 aprile 2026 ma senza contratto attivo al 18 gennaio, sempre per chiusura aziendale o del datore di distacco, si usa la causale Cod. 20 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”; le giornate autorizzabili sono pari alla differenza tra quelle lavorate nell’anno precedente e quelle nell’anno in corso fino alla data della domanda, entro il massimo di 90; si utilizzano gli stessi allegati del caso precedente;
- per i lavoratori (a tempo determinato o indeterminato, con o senza rapporto attivo al 18 gennaio 2026) residenti o domiciliati alla stessa data in uno dei territori alluvionati, le causali sono il Cod. 21 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti” e il Cod. 22 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati”; il massimo è di 15 giornate.
Per le domande relative ai Cod. 21 e Cod. 22, il datore deve indicare la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge disponibili:
- esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento (Allegato 4 della circolare);
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione (Allegato 5);
- inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
- condizioni di salute di familiari conviventi;
- ulteriori avvenimenti ricollegabili all’evento straordinario che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro;
- due o più delle condizioni impeditive elencate, nei casi di domanda riferita a lavoratori con motivazioni diverse.
Per le domande presentate da intermediari si utilizzano gli Allegati 6 o 7.
Causali, durata e allegati per datori agricoli
| DOMANDA ISU — DATORI DI LAVORO AGRICOLI | |
|---|---|
| Situazione | Causale, durata e allegati |
| Lavoratori (TD/TI) con rapporto di lavoro attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco |
Cod. 19 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01” Fino a 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario) |
| Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026; chiusura aziendale o del datore di distacco |
Cod. 20 — “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01” Massimo 90 giornate; il numero autorizzabile è pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle nell’anno in corso fino alla data della domanda Allegato 2 (datore) · Allegato 3 (intermediario) |
| Lavoratori (TD/TI, con o senza rapporto attivo al 18/01/2026) residenti o domiciliati in territori alluvionati |
Cod. 21 (residenti) — Cod. 22 (domiciliati) “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro” Massimo 15 giornate Allegato 4 (provvedimento normativo) · Allegato 5 (altre casistiche) · Allegati 6 o 7 (intermediari) |