Assegno sociale e di inclusione: serve il RED?

Risposta di Barbara Weisz

4 Marzo 2026 08:12

Daniele chiede:

Ho scaricato il RED precompilato dal sito INPS in quanto percettore di assegno sociale e assegno di inclusione. Gli importi sia di uno che dell’altro non compaiono da nessuna parte, nonostante siano presenti nella CU. Sono assenti in quanto irrilevanti o li devo inserire io alla voce prestazioni assistenziali?

Le confermo che nel Modello RED vanno indicati tutti i redditi diversi dalla pensione. Nel frontespizio bisogna segnalare le prestazioni previdenziali percepite e, nel quadro A, si inseriscono le eventuali voci di reddito ulteriori.

Gli importi dell’assegno sociale e di inclusione non compaiono nel RED precompilato perché si tratta di prestazioni esenti IRPEF: l’INPS le conosce già e non le inserisce nel quadro dei redditi aggiuntivi. Questo non significa che siano irrilevanti. Vanno dichiarate nel posto corretto: nella sezione dedicata alle prestazioni assistenziali, alla voce “altri redditi non assoggettabili all’IRPEF”, e non nel quadro A riservato ai redditi ulteriori che l’INPS non può acquisire autonomamente dall’Agenzia delle Entrate. Lo stesso principio si applica, ad esempio, all’assegno di invalidità nel modello RED.

Tenga presente che, in quanto titolare di assegno sociale, è tenuto a presentare ogni anno anche il modello ACCAS/PS, separato dal RED, con cui dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia e gli eventuali periodi di ricovero in istituto.

=> Modello RED: chi è esonerato dall'obbligo

Sul punto dell’obbligo di presentazione: il RED va compilato quando l’INPS non dispone già di tutti i dati reddituali necessari per verificare le prestazioni collegate al reddito, ovvero quando non ha presentato il modello 730 o il Modello Redditi dichiarando integralmente tutti i redditi.

Se percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali esenti e non ha altri redditi, può accedere al servizio RED Precompilato sul portale INPS — con SPID di livello 2, CIE o CNS — e confermare i dati già in possesso dell’Istituto. Il riferimento normativo sui soggetti obbligati è la circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015.

Le consiglio comunque di verificare la sua posizione specifica rivolgendosi a un CAF o a un patronato, che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio telematico.

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Risposta di Barbara Weisz