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Rinnovo e domanda RdC: istruzioni caso per caso

di Alessandra Gualtieri

9 Ottobre 2020 16:37

Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda

I nuclei familiari che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza (Rdc)  fin dalla prima erogazione di aprile 2019, hanno ricevuto a settembre la diciottesima ed ultima mensilità. La legge prevede che la prestazione possa essere rinnovata, tuttavia previa sospensione del beneficio pari ad una mensilità, mentre per la Pensione di cittadinanza la decorrenza è invece immediata.

Dunque, a partire dal mese di ottobre 2020 i beneficiari che hanno terminato la fruizione del beneficio possono presentare la domanda di rinnovo di Rdc. Stesso discorso per i casi in cui il computo delle 18 mensilità è stato raggiunto con la fruizione di due o più domande.

N.B. Con il nuovo periodo di erogazione scatta l’obbligo di accettare la prima offerta utile di lavoro congrua, a pena di decadenza dal sussidio.

Variazione nucleo familiare

Se il nucleo familiare subisce una variazione (ad esempio per uscita di un componente maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare), il limite di 18 mesi si applica a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Restano fermi i requisiti di legge e l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi. In tali casi, dunque, è necessario presentare nuova domanda, che invece non serve se la variazione consiste in un decesso o una nascita.

Se il nuovo nucleo creatosi dalla fuoriuscita fa domanda, avrebbe diritto alla fruizione dei mesi residui non fruiti dalla precedente erogazione. Se la domanda viene presentata da un nucleo i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo delle 18 mensilità si considera il periodo percepito dal/i componente/i, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.

Variazione situazione economica

In caso di interruzione della fruizione, il RdC può essere richiesto nuovamente per una durata non superiore al periodo residuo non goduto (a meno che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni).

Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova domanda venga presentata dopo almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata fino a 18 mensilità.

Revoca o decadenza sanzionatoria

In caso di revoca o decadenza, è possibile presentare nuova domanda decorsi 18 mesi dal provvedimento. Se nel nucleo familiare sono presenti minorenni o disabili (a fini ISEE), bastano 6 mesi (si calcolano anche quelle eventualmente non riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità). La nuova domanda darà diritto fino a 18 mensilità di RdC.

Se l’erogazione è stata sospesa perché il nucleo familiare ha rinnovato l’ISEE dopo il 31 gennaio, una volta presentato il nuovo ISEE e verificata la persistenza dei requisiti, vengono erogate le mensilità arretrate (la sospensione non influisce sulla decorrenza maturata).

Infine, se il trattamento si interrompe prima dei 18 mesi ad esempio in caso di rinuncia o situazioni comunicate con il modello “Rdc-com esteso”,  si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni. Decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova domanda, questa sarà considerata come se fosse la prima, con erogazione del beneficio per un massimo di 18 mensilità.