Sono una lavoratrice attualmente in congedo parentale. Al termine di tale periodo, non potendo lavorare a tempo pieno potrei dimettermi volontariamente e accedere al sussidio NASpI, nel caso in cui il datore di lavoro non volesse licenziarmi? Ho una anzianità di lavoro di oltre 4 anni.
In caso di dimissioni volontarie, lei ha diritto alla NASpI nel primo anno di vita del figlio. Di norma, il sussidio di disoccupazione spetta esclusivamente nel caso di licenziamento oppure di dimissioni per giusta causa. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui le dimissioni intervengano nel periodo tutelato dal divieto di licenziamento per nuova genitorialità.
Questa tutela riguarda sia la madre sia il padre, nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
La normativa di riferimento è l’articolo 55 del Dlgs 151/2001: «in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione di cui si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità».
=> NASpI: come fare la domanda di disoccupazione
Quindi, nel caso in cui suo figlio non abbia ancora compiuto un anno, lei può dimettersi e percepire la NASpI. Se invece questo periodo tutelato è già trascorso interamente, le dimissioni volontarie la escludono dal diritto alla disoccupazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz