NASpI dopo il congedo biennale: come si calcola?

Risposta di Barbara Weisz

12 Novembre 2025 11:28

Stefano chiede:

Sto terminando il congedo straordinario come caregiver: la retribuzione dei biennio sarà conteggiata ai fini NASPI?

I due anni di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa, quindi non comportamento versamenti da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Pertanto sono esclusi dal calcolo NASPI, ossia dal numero di settimane utili ai fini della durata della prestazione e del suo importo.

Questo periodo si considera infatti “neutro” ai fini del trattamento di disoccupazione, per cui il quadriennio sul quale calcolare la durata del sussidio è quello precedente al biennio di congedo straordinario. La NASPI sarà riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi quattro anni conteggiati escludendo i periodi del congedo straordinario.

Poiché l’intero biennio concesso ai caregiver si neutralizza (non si prende in considerazione), per calcolare la NASPI a lei spettante l’INPS farà riferimento al quadriennio precedente l’inizio del congedo.

Questa precisazione è contenuta nella Circolare 94/2015, che regolamenta il trattamento di disoccupazione. In base al documento di prassi, non sono utili (in quanto non coperti da contribuzione effettiva) i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere parenti con handicap in situazione di gravità:

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Questo criterio vale per determinare la durata della prestazione ed anche l’importo della NASPI. Come indennità di disoccupazione le spetta il 75% della retribuzione media ai fini previdenziali (con una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal sesto oppure dall’ottavo mese se ha più di 55 anni) che, nel suo caso, è quella dei 4 anni di lavoro precedenti ai 2 anni di congedo.

Se però la retribuzione media è superiore a un importo di riferimento fissato annualmente (1.436,61 euro lordi nel 2025), il calcolo è diverso: il 75% si applica all’importo di riferimento e si aggiunge poi il 25% della differenza fra stipendio medio e importo di riferimento. C’è comunque un tetto massimo pre la prestazione, pari a 1.562,82 euro.

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Risposta di Barbara Weisz