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Partita IVA unica per due attività, accertamenti con prova a carico del contribuente

di Teresa Barone

26 Agosto 2026 12:01

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Una nuova ordinanza di Cassazione chiarisce come dimostrare a quale attività appartiene ogni movimento bancario contestato dal Fisco

Chi utilizza una sola partita IVA per due attività differenti non può attendere che sia il Fisco a dividere i movimenti del conto corrente tra l’una e l’altra attività: se scatta un accertamento, tocca al contribuente ricostruire ogni operazione contestata. Lo ha stabilito la Cassazione, che chiude la vicenda di un professionista, anche titolare d’azienda, sanzionato dall’Agenzia delle Entrate per movimenti bancari attribuiti per intero alla sua attività primaria.

In sintesi:

  • l’ordinanza n. 21095/2026, si pronuncia sul riparto dell’onere della prova nelle indagini finanziarie;
  • il caso riguarda un contribuente Partita IVA con due diverse attività;
  • la Corte richiama l’articolo 32, comma 1, numero 2, del Dpr n. 600 del 1973;
  • il principio applicato è quello della vicinanza della prova.

L’accertamento su partita IVA unica

L’Agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento fondato su indagini finanziarie a un contribuente che esercita, sotto un’unica partita IVA, sia la professione di avvocato sia un’attività d’impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola. Dai conti correnti è emerso un maggiore imponibile, che l’ufficio ha attribuito per intero all’attività professionale, senza rilevare alcuna anomalia nella contabilità dell’azienda agricola.

Il principio di vicinanza della prova

Il contribuente sosteneva che fosse l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare, prima di applicare la presunzione, a quale delle due attività fosse riconducibile ciascun movimento contestato. La Cassazione (ord. n. 21095/2026) ha respinto questa tesi: avendo il contribuente utilizzato una sola partita IVA per entrambe le attività, spetta a lui indicare in maniera analitica e dettagliata la riconducibilità di ogni operazione bancaria, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

La presunzione sui conti bancari

Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, del Dpr n. 600 del 1973, i dati sui rapporti e sulle operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile, oppure che non hanno rilevanza a questo fine.

In pratica, ogni versamento sul conto corrente si presume collegato all’attività economica del titolare: una presunzione legale relativa, superabile solo indicando il beneficiario delle somme e dimostrando che sono già state considerate nella base imponibile oppure che sono estranee alla produzione del reddito.

Le stesse regole sui controlli fiscali dei conti correnti si applicano, con soglie diverse per versamenti e prelievi, a tutti i titolari di partita IVA sottoposti a indagini finanziarie, non solo a chi gestisce due attività con lo stesso numero identificativo.

Più attività con la stessa partita IVA

La pronuncia riguarda in particolare chi somma sotto un solo numero di partita IVA una professione e un’attività d’impresa, una situazione comune tra chi affianca al lavoro autonomo una seconda attività con un diverso codice ATECO, mantenendo un’unica partita IVA con codici ATECO diversi per ciascuna attività. In questi casi la contabilità separata, già richiesta dalla normativa IVA per le attività miste, diventa anche lo strumento più efficace per rispondere a un’eventuale richiesta di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La riconducibilità dei movimenti bancari

La prova richiesta dalla Cassazione deve essere analitica, non generica: per ogni movimento contestato occorre indicare a quale attività appartiene e produrre un riscontro documentale. Chi opera con un’unica partita IVA per due attività distinte può ridurre il rischio di una imputazione errata organizzando la documentazione prima che arrivi un controllo:

  • indicare causale specifica su bonifici e versamenti che richiami il cliente, la fattura o l’operazione di riferimento;
  • tenere prima nota separata per ciascuna attività, anche in presenza di un solo conto corrente, riportando data e importo di ogni movimento riconducibile;
  • conservare contratti, fatture e documenti con data certa che riconducano la singola entrata o uscita a una delle gestioni;
  • valutare per flussi frequenti e di importo rilevante conti correnti distinti per la professione e per l’impresa;
  • la prova contraria deve riguardare ogni singola operazione.