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Obbligo assunzione disabili: aumento contributo esonerativo e sanzioni

di Barbara Weisz

26 Agosto 2026 11:32

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Esonero dall'obbligo di assunzioni disabili: autocertificazione e calcolo automatico, contributo di 44,32 euro dal 2027 e sanzione da 221,60 euro al giorno per inadempienti.

Dal 1° gennaio 2027 non coprire la quota d’obbligo di assunzione di categorie protette costerà di più alle imprese: un nuovo decreto del Ministero del Lavoro aggiorna sia il contributo esonerativo sia le sanzioni previste dalla Legge n. 68 del 1999 per i lavoratori con disabilità non occupati.

In sintesi:

  • il decreto del Ministero del Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026 aggiorna gli importi previsti dalla Legge n. 68 del 1999;
  • il contributo esonerativo sale da 39,21 a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
  • la sanzione amministrativa, pari a cinque volte il contributo, sale da 196,05 a 221,60 euro al giorno;
  • gli importi si applicano dal 1° gennaio 2027.

L’esonero dall’obbligo di assunzione disabili

L’obbligo di assunzione (regolato dal comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 68/1999) da parte dei datori di lavoro pubblici e privati di soggetti appartenenti alle categorie protette (lavoratori con capacità lavorativa pari o superiore al 60%), sorge a partire dai 15 dipendenti (in base agli ULA) ed è così modulato:

  • 7% dei lavoratori occupati, per le imprese con più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, da 15 a 35 dipendenti.

In caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni. Esistono però delle deroghe. L’articolo 5, comma 2, del dlgs 151/2015 consente infatti ai datori di lavoro con più di 15 addetti che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL superiore al 60 per mille, di ottenere l’esonero dall’obbligo di assunzione della quota di riserva versando un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Per il calcolo del contributo dovuto e per la modalità di richiesta di esonero, dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto di riforma della disciplina previgente (DM 10 marzo 2026).

Calcolo e importo del contributo esonerativo

Il contributo esonerativo sale a 44,32 euro per ogni giorno lavorativo di ogni lavoratore con disabilità non occupato, dai precedenti 39,21 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. L’importo è convenzionalmente calcolato su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese, per un totale di 2.925,12 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per il quale si autocertifica l’esonero.

Il nuovo valore è stato determinato applicando il 40% della retribuzione media giornaliera lorda del settore privato, calcolata dall’Istat in 110,79 euro con riferimento a marzo 2026.

Autocertificazione per esonero assunzione disabili

La procedura di autocertificazione online per l’esonero è pienamente operativa dal 3 ottobre 2024, in base al decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia dell’11 giugno 2024, che ha modificato anche le modalità di versamento del contributo.

Dal 1° ottobre 2024, i datori di lavoro utilizzano l’autocertificazione pubblicata sul portale Servizi Lavoro del ministero (bisogna entrare con le credenziali) inserendo tutti gli elementi previsti nel form, fra cui il numero di lavoratori con disabilità impiegati, il numero di addetti a lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero.

Se cambia la quota di esonero, l’impresa deve procedere con la richiesta entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. È comunque possibile inviare la nuova certificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione, se quest’ultima è in diminuzione e comporta un versamento ridotto.

Come pagare il contributo esonerativo

Sul portale è presente una procedura telematica di compilazione assistita, per quantificare il contributo esonerativo.

Per il versamento si utilizzano gli avvisi di pagamento generati automaticamente dalla procedura telematica, gestiti da PagoPA. Bisogna pagare entro il giorno 10 del primo mese del trimestre da coprire.

Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta la decadenza dall’esonero e la necessità di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo versamento, la domanda di assunzione di personale disabile.

Sanzioni per mancata assunzione di disabili

Lo stesso decreto aggiorna anche la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68 del 1999 per il datore di lavoro che non copre la quota d’obbligo per cause a lui imputabili. La sanzione, determinata in misura pari a cinque volte il contributo esonerativo, sale a 221,60 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, dai precedenti 196,05 euro. Su base annua, calcolando 250 giorni lavorativi, una scopertura protratta per l’intero anno può arrivare a costare circa 55.400 euro per ogni posto non coperto.