Quando un Comune delibera il dissesto finanziario, l’impresa che ha eseguito la fornitura e attende il saldo perde in un colpo solo gli strumenti ordinari di recupero: il pignoramento diventa inefficace, gli interessi si fermano, il credito esce dal bilancio dell’ente e finisce in una gestione separata affidata a un commissario. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha confermato che la stessa amministrazione che ha portato l’ente al dissesto viene sciolta se non approva nei termini il bilancio di risanamento, e per i fornitori questo significa avere come interlocutore un organo straordinario, non più la giunta con cui era stato firmato il contratto.
In sintesi:
- la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 febbraio 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 262, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il termine per presentare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 259, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- i creditori hanno 60 giorni, prorogabili una sola volta di ulteriori 30, per presentare la domanda di inserimento nella massa passiva;
- la proposta transattiva ammessa dalla legge varia tra il 40 e il 60 per cento del credito, in relazione all’anzianità del debito;
- al 31 dicembre 2024 risultavano attive 487 procedure di dissesto e riequilibrio, secondo la delibera della Corte dei conti n. 3/SEZAUT/2026/FRG.
- La Consulta blinda lo scioglimento del Consiglio comunale in dissesto
- Dissesto del Comune, stop a pignoramenti e interessi sui crediti
- Il criterio temporale per la gestione dei crediti pendenti
- Domanda di ammissione alla massa passiva, termini e documenti
- Transazione tra il 40 e il 60%, il calcolo per l’impresa
- I numeri del dissesto nei Comuni italiani
La Consulta blinda lo scioglimento del Consiglio comunale in dissesto
Il Consiglio di un Comune già dissestato che non approva nei tre mesi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene sciolto senza diffida e senza termine supplementare. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 17, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Campania sull’art. 262, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e inammissibili quelle sugli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4. La differenza di trattamento rispetto al Comune che semplicemente non approva il bilancio ordinario, per il quale l’art. 141, comma 2, prevede venti giorni ulteriori prima della sostituzione commissariale, non è irragionevole: la delibera di dissesto è già l’esito di una violazione prolungata delle regole sull’equilibrio dei conti.
La decisione ribadisce quanto affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 91 del 1° luglio 2025, senza argomenti nuovi. Per le imprese la conseguenza pratica è di calendario: allo scioglimento seguono commissario prefettizio e nuove elezioni, con una discontinuità dell’amministrazione comunale che allunga i tempi di ogni interlocuzione sui contratti in corso.
Dissesto del Comune, stop a pignoramenti e interessi sui crediti
Dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive contro il Comune per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Lo stabilisce l’art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Le procedure esecutive già pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eseguiti dopo la delibera non vincolano l’ente né il tesoriere, che può disporre delle somme per le finalità di legge. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge la parte economicamente più onerosa per il fornitore: i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino all’approvazione del rendiconto. Un credito fermo per anni perde quindi valore reale senza alcuna compensazione.
La sospensione riguarda i soli debiti attribuiti alla gestione straordinaria. Per tutto ciò che resta in capo all’ente tornato a funzionare valgono le regole ordinarie sui ritardi di pagamento della PA, inclusi interessi moratori e strumenti di smobilizzo.
Il criterio temporale per la gestione dei crediti pendenti
La linea di demarcazione non coincide con la delibera di dissesto. L’art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce all’organo straordinario di liquidazione i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. L’art. 5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004 n. 140, ha chiarito in via di interpretazione autentica che vi rientrano tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori.
Individuare da che lato della data cade la propria fornitura è la prima verifica da fare, perché cambia interlocutore, tempi e percentuale di recupero. La competenza economica della prestazione conta più della data della fattura o della sentenza che accerta il credito.
| Situazione del credito | Regola applicabile |
|---|---|
| Fornitura eseguita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato | Massa passiva, competenza dell’organo straordinario di liquidazione, pagamento in percentuale |
| Fornitura successiva a quella data | Gestione ordinaria dell’ente risanato, pagamento integrale con le regole comuni sui tempi della PA |
| Pignoramento avviato prima della dichiarazione di dissesto | Estinzione d’ufficio da parte del giudice, importo trasferito nella massa passiva |
| Interessi e rivalutazione sul debito insoluto | Sospesi dalla delibera fino all’approvazione del rendiconto della liquidazione |
Domanda di ammissione alla massa passiva, termini e documenti
L’impresa deve presentare una domanda in carta libera all’organo straordinario di liquidazione entro un termine perentorio di 60 giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 con provvedimento motivato. Il termine decorre dall’avviso che il commissario pubblica all’albo pretorio e a mezzo stampa entro 10 giorni dal proprio insediamento, secondo l’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla domanda va allegata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione: contratto o determina di affidamento, fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, eventuali titoli giudiziali. Il piano di rilevazione della massa passiva è formato entro 180 giorni dall’insediamento, elevati di altri 180 per i Comuni capoluogo, oltre i 250mila abitanti e per le Province. Contro il diniego di inserimento o il mancato riconoscimento di una causa di prelazione è ammesso ricorso in carta libera.
Transazione tra il 40 e il 60%, il calcolo per l’impresa
Nella procedura semplificata l’organo straordinario di liquidazione può proporre ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni altra pretesa. La proposta è individuale e va accettata entro un termine non superiore a 30 giorni; in caso di accettazione, la liquidazione è obbligatoria entro 30 giorni. Lo prevede l’art. 258, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che esclude dalla falcidia le sole retribuzioni per lavoro subordinato, liquidate per intero.
Il rifiuto non porta automaticamente all’incasso integrale. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che il commissario accantoni il 50 per cento dei debiti per i quali la transazione non è stata accettata. Il confronto che l’impresa deve fare è quindi fra un incasso certo e ravvicinato a una percentuale nota e un accantonamento pari alla metà del credito, esigibile a valle della procedura, su un importo che nel frattempo non matura interessi né rivalutazione. Su fatture datate, dove la proposta tende al limite inferiore della forbice, il calcolo va fatto sul valore attualizzato e sul costo finanziario dell’attesa, non sul nominale.
I numeri del dissesto nei Comuni italiani
Al 31 dicembre 2024 risultavano attive 487 procedure fra dissesti e riequilibri finanziari pluriennali, corrispondenti a 485 Comuni, con 227 dissesti e 260 riequilibri, mentre in 123 enti l’organo straordinario di liquidazione era ancora in attività. I dati sono contenuti nella delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 3/SEZAUT/2026/FRG, il referto al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria.
Gli enti in crisi conclamata pesano per il 6,1 per cento sui 7.896 Comuni esistenti, con una media di circa 60 nuovi casi l’anno dal 2012 e una concentrazione territoriale in Sicilia, Calabria e Campania. Per un’impresa che lavora con committenza pubblica locale in queste aree la verifica preventiva dello stato finanziario dell’ente, prima della firma del contratto e non dopo l’emissione della fattura, incide sul rischio di credito quanto l’analisi di bilancio di un cliente privato.