Le concessioni balneari scadute non sono prorogabili e i nuovi bandi vanno comunque emanati. Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione nel merito del ricorso avanzato da ventidue gestori di stabilimenti di Rimini, penalizzati dalla sentenza del Consiglio di Stato che a suo tempo aveva dichiarato illegittime le proroghe delle concessioni balneari e costretto il Comune ad accorciare le licenze. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso: chi non era parte del giudizio originario non ha titolo per impugnarne la sentenza.
Stabilimenti balneari senza opzione di proroga
Le società riminesi non erano state parte del giudizio che aveva prodotto la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria e non avevano quindi titolo per impugnarla. L’ordinanza di Cassazione n. 14568 del 17 maggio 2026 precisa che l’unico rimedio percorribile è l’opposizione di terzi davanti al medesimo giudice amministrativo.
Gli Ermellini affrontano anche il merito della seconda censura, quella dell’eccesso di potere giurisdizionale. I ricorrenti sostenevano che il Consiglio di Stato, con la sentenza 17/2021, si fosse «sostituita al legislatore, al Governo, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Corte costituzionale, andando sostanzialmente a dichiarare illegittime tutte le norme di legge nazionale anche successive all’adozione della decisione gravata, che garantiscono la continuità, prima al 31 dicembre 2033 e ora a tempo indeterminato, dell’utilizzazione del demanio marittimo legittimamente assegnato alle concessioni balneari».
La Suprema Corte confuta questa tesi: i ricorrenti non contestano un effetto immediato e diretto della decisione nei loro confronti ma il timore di un pregiudizio derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria.
In pratica, i balneari avevano impugnato la sentenza temendo che i principi affermati potessero orientare le decisioni dei giudici amministrativi in futuri processi analoghi. Il vincolo del precedente giudiziale — chiarisce la Cassazione — «è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene».
Le Sezioni Unite richiamano infine il precedente n. 28959/2025, che aveva già respinto un ricorso analogo: disapplicare la legge interna incompatibile con il diritto dell’Unione europea non configura eccesso di potere giurisdizionale, ma esercizio ordinario della funzione giurisdizionale. La Cassazione cita anche orientamenti precedenti che avevano confutato la tesi dell’eccesso giurisdizionale nei confronti di sentenze che riguardano, legittimamente, l’interpretazione di normative europee.
Concessioni balneari al 30 settembre 2027
L’ordinanza ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali della vicenda. La Legge di Bilancio 2019 aveva disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2033. Il Consiglio di Stato si era espresso in materia con le sentenze 17 e 18 del 2021, dichiarando il contrasto delle proroghe con l’articolo 49 del TFUE e con la direttiva Bolkestein, fissando il termine finale di efficacia delle concessioni al 31 dicembre 2023.
Il legislatore è poi intervenuto più volte: con la Legge sulla Concorrenza n. 118/2022 ha confermato l’efficacia delle concessioni fino al 2023 e delegato il Governo al riordino della materia; con il Milleproroghe 2022 ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2024 con possibilità di ulteriore proroga al 2025. Il decreto di riforma delle concessioni balneari del settembre 2024 (il DL 131/2024, noto come Salva Infrazioni) ha infine fissato la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027, imponendo ai Comuni di avviare le procedure di gara entro il 30 giugno 2027 e tuttora al centro del dibattito politico e legislativo.