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Riforma delle professioni, il Senato approva la delega per 15 Ordini

di Barbara Weisz

4 Agosto 2026 16:51

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Delega di 24 mesi al Governo per riscrivere le regole di 699.177 iscritti agli albi e prescrizione a cinque anni nei rapporti con i clienti privati

Il Senato ha dato il primo via libera alla riforma degli ordinamenti professionali. L’aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega n. 1663, che affida al Governo la riscrittura delle regole delle professioni ordinistiche non sanitarie e passa ora all’esame della Camera. Fra i criteri compare il dimezzamento del termine entro cui il cliente può agire per far valere la responsabilità del professionista.

In sintesi:

  • la delega copre le quindici professioni elencate nell’Allegato A, per 699.177 iscritti agli albi;
  • il Governo avrà ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi;
  • per le controversie escluse dall’ambito dell’art. 8 della L. n. 49/2023 la prescrizione dell’azione di responsabilità professionale scende a cinque anni;
  • avvocati, dottori commercialisti e professioni sanitarie seguono percorsi di riforma separati.

Le quindici professioni nella riforma degli ordinamenti

La delega riguarda quindici professioni ordinistiche, elencate nell’Allegato A del disegno di legge, per una platea di 699.177 iscritti agli albi. Il testo le raggruppa per affinità di competenze:

  • progettazione e gestione del territorio, con ingegneri, architetti, geometri e geologi;
  • terra e alimentazione, con dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e tecnologi alimentari;
  • servizi alla persona e al lavoro, con assistenti sociali e consulenti del lavoro;
  • settore tecnico industriale e doganale, con periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti in proprietà industriale;
  • giornalisti e attuari, che compongono i due gruppi residui.

Sono esclusi dalla delega avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e le professioni sanitarie, destinatari di provvedimenti autonomi. L’ultima revisione organica degli ordinamenti risale al DPR n. 137/2012, adottato in attuazione del D.L. n. 138/2011.

Prescrizione della responsabilità ridotta a cinque anni

Il criterio di delega fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale, per tutte le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della L. 21 aprile 2023, n. 49. Poiché quella legge disciplina l’equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione, le banche, le assicurazioni e le imprese sopra le soglie dimensionali, il termine più breve si applica agli incarichi conferiti da clienti privati, consumatori e piccole imprese.

In quei rapporti oggi opera il termine decennale della prescrizione ordinaria previsto dall’art. 2946 del codice civile. Il criterio approvato dal Senato lo dimezza, lasciando ai committenti più strutturati la finestra più ampia, con un’asimmetria che meriterà attenzione quando il Governo scriverà i decreti legislativi.

Chi ha conferito l’incarico Azione di responsabilità professionale
Clienti privati, consumatori e imprese fuori dall’ambito della L. n. 49/2023 cinque anni secondo il criterio di delega, in luogo dei dieci anni dell’art. 2946 del codice civile
Pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni e imprese oltre le soglie della L. n. 49/2023 dieci anni, con decorrenza dal giorno del compimento della prestazione ai sensi dell’art. 8 della L. n. 49/2023

Il criterio interviene sulla durata del termine e lascia impregiudicata la sua decorrenza. Per i rapporti fuori dall’equo compenso continua quindi ad applicarsi il principio ricavato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prescrizione inizia a correre da quando il danno si manifesta all’esterno ed è percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, orientamento ricostruito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 363 dell’8 gennaio 2025.

Un esempio misura la portata della modifica. Un progettista chiude l’incarico per un committente privato a marzo 2030 e il vizio dell’elaborato diventa percepibile a giugno 2033: con la regola attuale l’azione risarcitoria sarebbe proponibile fino a giugno 2043, con il termine quinquennale si chiude a giugno 2038. Cinque anni di esposizione in meno per il professionista e cinque anni in meno per il cliente che scopre tardi il danno, con effetti diretti sulla durata utile delle polizze di responsabilità civile, che la delega conferma obbligatorie, e sulle garanzie postume da negoziare nelle convenzioni collettive.

Compensi professionali nel vincolo di proporzionalità

La delega stabilisce che la pattuizione del compenso nel contratto d’opera professionale sia libera, purché proporzionata a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche della prestazione, e comunque tale da garantire un equo compenso. Il principio riguarda l’accordo fra le parti, mentre nei rapporti coperti dalla L. n. 49/2023 continua ad applicarsi quella disciplina.

Per ciascun ordine i parametri di determinazione dei compensi saranno stabiliti o aggiornati con decreto del ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo. Valgono per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e ai fini dell’applicazione della legge sull’equo compenso, e si applicano anche alle prestazioni svolte in forma associata o societaria.

Attività riservate, consulenza e uso del titolo professionale

Fra i criteri direttivi compare il riconoscimento agli iscritti agli albi dell’attività di consulenza nelle materie di competenza specifica della professione, accanto alle attività già attribuite dalla normativa vigente. L’attribuzione delle competenze dovrà essere coerente con titolo di studio, tirocinio e materie dell’esame di abilitazione, in linea con i quadri di riferimento nazionali ed europei sulla comparabilità delle competenze.

Il testo conferma che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate a una o più professioni sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti, con l’oggetto di ciascuna professione stabilito soltanto con legge. L’uso del titolo professionale è circoscritto agli iscritti agli albi, a tutela del decoro della categoria e del consumatore. L’esercizio della delega dovrà rispettare il test di proporzionalità del D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso.

Tirocinio retribuito, esame di Stato e formazione AI

La riorganizzazione del tirocinio professionale prevede che al praticante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso con apposito contratto, commisurati all’effettivo apporto professionale.

L’accesso alle professioni è libero in attuazione dell’art. 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione dove la normativa vigente lo prevede, da sostenere dopo il perfezionamento degli studi universitari.

Sulla formazione continua ciascun consiglio nazionale adotterà un regolamento che fissa il numero minimo di crediti, con equivalenza fra un credito e un’ora di formazione, e un numero minimo di ore dedicate agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale, compresi i limiti deontologici del loro impiego. I codici deontologici dovranno garantire che la prestazione, anche se resa con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della competenza specifica dell’iscritto all’albo.

Società tra professionisti con due terzi del capitale agli iscritti

Nelle società tra professionisti almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti all’albo di riferimento o ad albi di altre professioni, e la partecipazione agli utili dovrà essere sempre proporzionale alla quota di capitale. Il criterio limita l’ingresso di soci di puro capitale nel controllo dello studio.

La delega chiede anche di rendere il regime fiscale e previdenziale delle STP coerente con il modello societario adottato, anche ai fini IRAP, e affida agli enti di previdenza il compito di individuare misure per eliminare la duplicazione del contributo integrativo a carico dei professionisti che si aggregano in società di capitali, cooperative o associazioni professionali, o che lavorano per esse in monocommittenza.

Ordini enti pubblici non economici e nuove regole elettorali

Gli Ordini professionali sono confermati come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del ministro competente, con l’esclusione esplicita dell’attività sindacale. I consigli nazionali avranno la rappresentanza istituzionale della categoria, gli ordini e i collegi territoriali quella degli iscritti al relativo albo.

Il sistema elettorale sarà disciplinato da regolamenti dei consigli nazionali, che potranno ammettere il voto tramite piattaforme informatiche e dovranno garantire la parità di genere con quote, doppia preferenza o alternanza nelle liste. Per l’elezione dei consigli nazionali i voti attribuiti a ciascun consiglio territoriale seguiranno un principio di proporzionalità attenuata, a tutela degli ordini con meno iscritti.

Al personale dipendente di ordini e collegi si applicheranno il D.Lgs. n. 165/2001 e il contratto collettivo del Comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici. L’adozione e l’aggiornamento dei codici deontologici sono riservati in via esclusiva ai consigli nazionali di ciascuna professione.

I tempi della riforma

L’attuazione richiederà almeno due anni dopo l’entrata in vigore della legge delega. Il testo deve ancora ottenere il via libera della Camera; da quel momento il Governo avrà ventiquattro mesi per adottare i decreti legislativi, su proposta del ministro vigilante e sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, di concerto con il ministro del Lavoro per i profili previdenziali e con il ministro dell’Università per quelli abilitanti.

Gli schemi dei decreti saranno trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, reso entro trenta giorni, con proroga di trenta giorni del termine di delega se la scadenza cade nell’ultimo mese. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto il Governo potrà adottare disposizioni correttive e integrative. Vale infine la clausola di invarianza finanziaria, quindi l’attuazione dovrà avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Le altre deleghe, dagli avvocati ai commercialisti

Il Ddl 1663 è uno dei provvedimenti con cui il Governo ha aperto la stagione di riordino delle professioni. La riforma dell’ordinamento forense ha già chiuso l’iter parlamentare: il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 1917 il 22 luglio 2026, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, dopo il primo sì della Camera del 26 maggio. Per gli avvocati i decreti legislativi dovranno arrivare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Ha un percorso autonomo anche la riforma della professione di commercialista, il cui esame parlamentare non si è ancora concluso, mentre per le professioni sanitarie il Governo ha predisposto un testo separato. Il risultato è un riordino a più velocità, con la delega generale sulle quindici professioni ancora a metà del guado.