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Tassa pacchi e-commerce extra-UE: l’UE fissa 2 euro per articolo

di Anna Fabi

29 Settembre 2026 10:35

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Da novembre la tassa di gestione si somma al dazio forfettario e si conta per voce doganale: quanto costa un ordine e cosa succede al contributo italiano

La Commissione europea ha fissato l’importo della tassa di gestione che l’Unione applicherà ai pacchi e-commerce spediti da Paesi extra-UE ai consumatori europei: 2 euro per articolo, a carico di piattaforme, venditori e rappresentanti doganali, in aggiunta al dazio forfettario già in vigore dall’estate. Il prelievo scatta da novembre e si calcola sulle singole voci doganali della spedizione, per cui il costo di un ordine dipende dal numero di prodotti diversi e dal modo in cui il dichiarante presenta la merce in dogana.

Per le PMI italiane che vendono online il nuovo onere riduce il vantaggio di prezzo dei marketplace extra-UE, e per chi importa piccole spedizioni si sovrappone al contributo nazionale, che il Governo ha rinviato ancora e che la Commissione chiede di abbandonare quando parte la tassa europea.

In sintesi:

  • il regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026 è stato trasmesso al Consiglio il 22 settembre ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (documento del Consiglio 13480/26);
  • la tassa di gestione si applica alle vendite a distanza di qualsiasi valore, compresi gli ordini oltre 150 euro, anche se la Commissione ne ha stimato i costi sui soli articoli fino a 150 euro (relazione SWD(2026) 283 del 21 settembre 2026);
  • per articolo si intendono le merci della stessa spedizione con uguale classificazione tariffaria, descrizione e, se dichiarata, origine, definizione che la guida della Commissione del 2 giugno 2026 indica come identica nel nuovo codice doganale;
  • il dazio forfettario di 3 euro per articolo vale per le vendite a distanza fino a 150 euro con qualsiasi regime IVA, IOSS compreso (Regolamento (UE) 2026/382 e guida della Commissione del 2 giugno 2026);
  • la Commissione stima in 5,29 miliardi di euro l’anno i costi doganali che la tassa di gestione deve coprire (relazione SWD(2026) 283).

Tassa di gestione UE sui pacchi e-commerce extra-UE: importo e decorrenza

La tassa di gestione dell’Unione vale 2 euro per articolo e si applica a ogni bene venduto a distanza da un Paese extra-UE e immesso in libera pratica, a prescindere dal valore della spedizione. L’importo è fissato dall’art. 1 del regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026, adottato dalla Commissione europea in attuazione dell’art. 20 del nuovo codice doganale dell’Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108.

Il regolamento delegato, trasmesso a Parlamento europeo e Consiglio con il documento 13480/26, si applica dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, come prevede l’art. 287, par. 4, del Regolamento (UE) 2026/2108. La pubblicazione arriva dopo il termine di trenta giorni dalla notifica, entro il quale le due istituzioni possono sollevare obiezioni.

La tassa copre gli ordini consegnati in tutto il territorio doganale dell’Unione, compresi i territori esclusi dalle direttive su IVA e accise, tra i quali per l’Italia Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano. È dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale, cioè dal dichiarante che presenta la merce per conto della piattaforma o del venditore extra-UE; gli operatori possono comunque trasferirne il costo sul prezzo finale.

Il codice prevede una seconda tassa di gestione per le merci vendute a distanza dopo il deposito in un magazzino doganale, applicabile quando cesserà il dazio forfettario: la Commissione ne ha rinviato l’importo a un atto successivo, perché costi e flussi possono cambiare fino ad allora.

Dazio e tassa per ogni articolo doganale: come si calcola

Dazio forfettario e tassa di gestione si pagano per articolo, cioè per ogni gruppo di merci della spedizione che condivide classificazione tariffaria, descrizione e, quando la dichiarazione lo richiede, origine: cinque magliette identiche contano come un articolo, una maglietta e un orologio come due. La definizione è quella dell’art. 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, e la guida della Commissione sul dazio forfettario la indica come coincidente con quella del nuovo codice, che applica la tassa di gestione in misura fissa per articolo.

Il numero di articoli dipende dal tracciato della dichiarazione. Nella dichiarazione semplificata H7, la più usata per l’e-commerce, si indica il codice del Sistema armonizzato a sei cifre senza l’origine; nella dichiarazione ordinaria H1 si indica il codice TARIC a dieci cifre con il Paese di origine, e merci che in H7 formano una sola riga possono separarsi in più articoli. Il raggruppamento di voci diverse sotto l’aliquota più alta, ammesso in altri casi dall’art. 177 del Codice doganale dell’Unione, è escluso per il dazio forfettario dall’art. 228, par. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

La guida porta l’esempio di una spedizione da 140 euro, venduta con IOSS e proveniente dalla Cina, con tre tailleur da donna di materiali diversi. Applicando alla tassa di gestione la stessa definizione di articolo, gli oneri per tracciato sono i seguenti:

Tracciato Articoli e oneri doganali
H7, codice a sei cifre 6104 19 1 articolo: 3 euro di dazio e 2 euro di tassa di gestione, 5 euro in tutto.
H1, tre codici TARIC a dieci cifre 3 articoli: 9 euro di dazio e 6 euro di tassa di gestione, 15 euro in tutto.

La scelta del tracciato spetta al dichiarante entro vincoli fissati dalla guida: la dichiarazione H1 è obbligatoria per le merci soggette a divieti, restrizioni o accise e per chiedere un’aliquota preferenziale fuori dal regime IOSS.

Costo di un ordine extra-UE con dazio e tassa di gestione

Un ordine e-commerce extra-UE fino a 150 euro con due articoli diversi sconta 6 euro di dazio forfettario e, dall’avvio della tassa di gestione, altri 4 euro: l’onere aggiuntivo sale a 10 euro con il regime IOSS e a 11,32 euro fuori dal regime IOSS, dove sul dazio si applica anche l’IVA all’importazione.

Fuori dal regime IOSS l’IVA all’importazione, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972, si calcola sul valore dei beni aumentato dei diritti doganali, quindi anche sul dazio forfettario. Con il regime IOSS l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. ca), della Direttiva 2006/112/CE, perché l’imposta è applicata al momento della vendita. Il regolamento delegato disciplina soltanto importo e data di applicazione della tassa di gestione, il cui trattamento IVA attende un chiarimento: nella tabella la tassa è esposta senza imposta.

L’esempio riguarda un ordine con tre magliette identiche e un orologio, venduto a distanza da un fornitore extra-UE a un cliente italiano e dichiarato con due articoli; gli importi indicano gli oneri che si aggiungono all’IVA sul valore della merce:

Voce di costo Con IOSS Fuori IOSS
dazio forfettario, 2 articoli 6,00 euro 6,00 euro
IVA al 22% sul dazio esente 1,32 euro
oneri prima della tassa di gestione 6,00 euro 7,32 euro
tassa di gestione UE, 2 articoli 4,00 euro 4,00 euro
oneri con la tassa di gestione 10,00 euro 11,32 euro

Per una PMI italiana che fa spedire la merce direttamente dal fornitore extra-UE al cliente, questi oneri entrano nel margine di vendita di ogni ordine: il calcolo dell’IVA sul valore maggiorato del dazio permette di ricostruire il costo effettivo prima di fissare il prezzo.

Se il contributo nazionale trovasse applicazione insieme alla tassa europea, allo stesso ordine si aggiungerebbero questi importi:

  • 2 euro di contributo per la spedizione, escluso dalla base imponibile IVA;
  • un onere complessivo di 12 euro con il regime IOSS;
  • un onere complessivo di 13,32 euro fuori dal regime IOSS.

Dazio sui pacchi extra-UE: vendite a distanza e IVA

Il dazio forfettario di 3 euro per articolo sostituisce, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, la franchigia doganale sulle spedizioni fino a 150 euro e si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati, qualunque sia il regime IVA usato: IOSS, regime speciale o procedura ordinaria. Lo prevede l’art. 2 del Regolamento (UE) 2026/382, che impone anche alla Commissione di verificare se i flussi si spostano verso le spedizioni escluse dal forfait e, in quel caso, di proporne l’estensione a tutte le spedizioni fino a 150 euro.

Le spedizioni fino a 150 euro che non derivano da una vendita a distanza, come gli acquisti tra imprese o gli invii tra privati, hanno perso la franchigia e pagano il dazio ordinario della tariffa doganale comune. Lo stesso vale per le merci di origine preferenziale dichiarate in H1 fuori dal regime IOSS, che possono chiedere l’aliquota agevolata.

Secondo la Circolare ADM n. 17/2026, il dazio è dovuto dal dichiarante, individuato con un ordine gerarchico: il titolare IOSS o il suo rappresentante indiretto, in mancanza chi usa il regime speciale, quindi il rappresentante indiretto dell’importatore. Secondo le Domande e risposte della Commissione del 1° luglio 2026 il consumatore non può essere debitore, e il gettito va per il 75% al bilancio dell’UE e per il 25% agli Stati membri.

Se la merce torna al venditore dopo lo svincolo, il dichiarante non può più chiedere l’invalidazione della dichiarazione per recuperare il dazio (art. 148, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446): per il rimborso valgono solo le regole generali dell’art. 116 del Codice doganale dell’Unione.

Importo tassa di gestione e costi doganali nelle stime UE

La Commissione europea stima in circa 5,29 miliardi di euro l’anno i costi che le dogane dell’Unione sostengono per sdoganare le merci vendute a distanza, e su questa base ha fissato l’importo della tassa di gestione. La cifra, indicata nella relazione SWD(2026) 283 che accompagna il regolamento delegato, somma queste voci:

  • 1.468 milioni di euro per i sistemi informatici doganali degli Stati membri e 155 milioni per quelli della Commissione;
  • 3.181 milioni di euro per il costo di 64.081 funzionari addetti a sdoganamento, controlli e audit successivi;
  • 200 milioni di euro l’anno di contributi UE per le attrezzature di controllo;
  • 286 milioni di euro per aumentare del 20% i controlli sulla conformità dei prodotti, che nel 2025 hanno riguardato 65 articoli ogni milione.

Il rapporto tra costi e volumi spiega l’importo. Con i 5,9 miliardi di articoli venduti a distanza nel 2025, pari al 98% delle merci importate, il costo per articolo sarebbe di circa 0,90 euro. La relazione registra però un calo del 60% degli articoli a luglio 2026 rispetto a luglio 2025, dopo l’avvio del dazio forfettario, e osserva che anche con il 40% dei volumi del 2025 le vendite a distanza sarebbero circa 2,4 miliardi di articoli l’anno: in quello scenario il costo per articolo sale a circa 2,20 euro. Secondo l’elaborazione di PMI.it sui dati della relazione, l’importo scelto copre i costi solo con flussi già ridimensionati dal dazio, e l’art. 20, par. 8, del Regolamento (UE) 2026/2108 impone alla Commissione di aggiornare la stima ogni due anni.

Coordinamento contributo nazionale e tassa UE sulle spedizioni

Il contributo nazionale di 2 euro per spedizione, istituito dall’art. 1, commi 126-128, della L. n. 199/2025 sulle importazioni da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro, si applica dal 1° dicembre 2026 per effetto dell’art. 4 del DL n. 162/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026. È il terzo rinvio: la decorrenza originaria del 1° gennaio 2026 era già slittata al 1° luglio e poi al 1° ottobre.

Il contributo si paga una volta per spedizione, qualunque sia il numero di articoli, e riguarda anche le spedizioni tra imprese e gli invii tra privati, esclusi dal dazio forfettario.

Nelle Domande e risposte della Commissione europea del 1° luglio 2026 gli Stati membri devono interrompere le tariffe nazionali di trattamento quando inizia ad applicarsi la tassa dell’Unione, per evitare che le importazioni si spostino verso i Paesi con l’onere più basso. La decorrenza italiana cade dopo quella data: il Governo può coordinare la norma in sede di conversione del decreto, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel question time alla Camera del 22 luglio 2026, ha indicato che il contributo si cumula con il dazio europeo, riferendosi alla decorrenza allora prevista:

A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento (UE) 2026/382.

Nella stessa risposta il ministro ha ricordato che la tassa di gestione europea è una risorsa propria di natura doganale, con gettito ripartito al 75% al bilancio UE e al 25% agli Stati membri, salvo diverse scelte nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Il contributo non concorre alla base imponibile IVA: la Circolare ADM n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 lo qualifica come onere amministrativo ai sensi dell’art. 52 del Codice doganale dell’Unione, diverso dal dazio.

Contributo nazionale in dogana: dichiarazioni H1 e H7, codice tributo 159 e casi esclusi

Il contributo è dovuto dal dichiarante doganale con qualsiasi tracciato: nelle dichiarazioni ordinarie H1 si liquida nella dichiarazione con il codice tributo 159, nelle dichiarazioni semplificate H7 si contabilizza e si versa ogni quindici giorni, secondo le scadenze dell’art. 105 del Codice doganale dell’Unione. Anche le spedizioni in regime IOSS per le importazioni e-commerce pagano il contributo quando si presenta la dichiarazione H7.

Per la verifica della soglia di 150 euro conta il valore intrinseco della spedizione, determinato con criteri diversi secondo la natura della merce:

  • per le merci commerciali conta il prezzo di vendita, con esclusione dei costi di trasporto e assicurazione soltanto se indicati separatamente in fattura;
  • per le merci prive di carattere commerciale conta il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita verso il territorio doganale dell’Unione europea;
  • gli oneri riscossi dalle autorità doganali non rilevano ai fini della soglia.

La Circolare ADM n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 riferisce il contributo all’immissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi: nelle dichiarazioni H1 il prelievo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.

Caso Regola applicata
spedizioni multiple in H1 il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore fino a 150 euro.
una spedizione composta da più pacchi il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo collo.
reimportazioni di merci unionali il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68.

L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate dopo una temporanea esportazione, ai sensi dell’art. 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024.

Calendario dazi, tassa di gestione e contributo nazionale

Le scadenze per chi vende o importa pacchi e-commerce extra-UE si distribuiscono tra il 2026 e il 2028:

Data Cosa si applica
1° luglio 2026 dazio forfettario per articolo sulle vendite a distanza fino a 150 euro e identificativi di prodotto facoltativi nelle dichiarazioni.
20 settembre 2026 entrata in vigore del nuovo codice doganale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 19 settembre.
1° novembre 2026 obbligo di dichiarare gli identificativi di prodotto nelle vendite a distanza.
novembre 2026 tassa di gestione dell’Unione, dal decimo giorno dopo la pubblicazione del regolamento delegato, e termine indicato dalla Commissione per chiudere le tariffe nazionali.
16 novembre 2026 termine per convertire in legge il DL n. 162/2026.
1° dicembre 2026 decorrenza del contributo nazionale per spedizione.
21 settembre 2027 applicazione generale del nuovo codice doganale negli Stati membri.
1° luglio 2028 fine del dazio forfettario e dazio ordinario sulle vendite a distanza, Data Hub obbligatorio per l’e-commerce, seconda tassa di gestione per le merci da magazzino doganale.

Adempimenti per piattaforme, corrieri e imprese importatrici

Per piattaforme, corrieri, rappresentanti doganali e imprese che importano piccole spedizioni, l’avvio della tassa di gestione richiede di aggiornare sistemi e contratti prima della pubblicazione del regolamento delegato:

  • separare nei gestionali dazio forfettario, tassa di gestione, contributo nazionale e IVA all’importazione, che hanno basi di calcolo diverse per articolo e per spedizione;
  • verificare quante righe genera ogni ordine nella dichiarazione H7 o H1, perché il numero di articoli moltiplica sia il dazio sia la tassa;
  • dal 1° novembre 2026 indicare gli identificativi di prodotto con i codici documento C127 per venditore o piattaforma, C128 per il produttore e C129 per l’identificativo standard come l’EAN, oppure Y081 se questo manca;
  • adeguare l’importo di riferimento della garanzia globale, necessaria per svincolare con più dichiarazioni le merci soggette al dazio forfettario;
  • configurare il codice tributo 159 per il contributo nazionale in attesa della conversione del DL n. 162/2026;
  • aggiornare condizioni di vendita e informative ai clienti sui costi doganali inclusi nel prezzo.