Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni extra-UE fino a 150 euro tecnicamente si può sommare al dazio UE da 3 euro nel caso in cui trovi applicazione concreta dal 1° ottobre 2026. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo il 22 luglio 2026 nel corso di un question time alla Camera, a un’interrogazione sul coordinamento fra la misura nazionale e la riforma doganale unionale. Il ministro ha usato una formula condizionale sull’avvio del prelievo e ha rinviato a una decisione nazionale coordinata in sede europea.
In sintesi:
- il contributo di 2 euro previsto dalla legge n. 199/2025 decorre dal 1° ottobre 2026 per effetto dell’articolo 15 del DL n. 107/2026;
- il termine di conversione del decreto scade il 25 agosto 2026;
- il dazio UE da 3 euro si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 in forza del Regolamento (UE) 2026/382;
- la tassa di gestione unionale ha importo e data di applicazione ancora da definire (autunno 2026) secondo l’ADM;
- le tariffe nazionali di trattamento cessano all’avvio della misura unionale, secondo la Commissione europea.
- Contributo italiano da 2 euro dal 1° ottobre 2026
- Cumulo con il dazio europeo nella risposta del Governo
- Tenuta della misura italiana e limiti posti dalla Commissione
- Contributo amministrativo fuori dalla base imponibile IVA
- Dazio UE da 3 euro e costo effettivo per spedizione
- Spedizioni tassate e soglia dei 150 euro
- Dichiarazioni H1 e H7 con codice tributo 159
- Regimi doganali e casi esclusi
- Tre scadenze doganali fra ottobre e novembre
- Check-list per corrieri, marketplace e imprese
Contributo italiano da 2 euro dal 1° ottobre 2026
Il contributo amministrativo da 2 euro si applica alle importazioni definitive di spedizioni provenienti da Paesi terzi con valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate a partire dal 1° ottobre 2026. La nuova decorrenza è disposta dall’articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, che interviene sull’articolo 5 del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.
Il contributo era stato istituito dall’articolo 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali sulle piccole spedizioni. Fra gennaio e giugno la decorrenza è stata differita tre volte, con l’obiettivo dichiarato di evitare la sovrapposizione immediata con la disciplina unionale. Secondo la quantificazione contenuta nel decreto, il terzo rinvio comporta oneri per 61,2 milioni di euro nel 2026, coperti con somme già versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il termine di conversione del decreto scade il 25 agosto 2026. L’esame in sede referente del disegno di legge di conversione, atto Camera 2987, è iniziato il 1° luglio davanti alla Commissione Bilancio, e la legge di conversione è la prima sede parlamentare in cui la decorrenza di ottobre può essere modificata di nuovo.
Cumulo con il dazio europeo nella risposta del Governo
Nel caso di applicazione dal 1° ottobre, il contributo nazionale si somma al dazio unionale senza alcun meccanismo di compensazione fra i due prelievi. Il ministro dell’Economia ha indicato in Aula che il contributo amministrativo italiano da 2 euro, se trovasse applicazione, si cumulerà al dazio UE da 3 euro.
A partire da tale data, qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento (UE) 2026/382.
La ragione del cumulo sta nella diversa natura delle due misure. Il dazio forfettario da 3 euro governa in via transitoria la pretesa impositiva dopo l’eliminazione della franchigia sulle spedizioni fino a 150 euro, giudicata non più giustificata di fronte alla crescita del commercio elettronico transfrontaliero. Il contributo nazionale compensa invece gli oneri amministrativi sostenuti dalle autorità doganali per lo sdoganamento e il controllo delle piccole spedizioni. Proprio l’eterogeneità delle finalità rende sostenibile la somma dei due importi.
Sulla ripartizione del gettito il ministro ha riferito che il contributo di gestione europeo costituisce risorsa propria di natura doganale, con introiti da distribuire fra bilancio UE e bilanci nazionali, nella misura del 75% e del 25%, salva diversa decisione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
Tenuta della misura italiana e limiti posti dalla Commissione
La durata del contributo italiano dipende dall’avvio della tassa di gestione unionale, alla quale la Commissione europea subordina la cessazione delle tariffe nazionali di trattamento. Nelle risposte pubblicate a corredo della guidance sul dazio da 3 euro, l’esecutivo comunitario ammette oneri nazionali di gestione doganale soltanto se anteriori alla soluzione comune e coerenti con l’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, che consente diritti e oneri solo a fronte di un servizio specifico reso dall’amministrazione.
La risposta resa in Aula descrive il rapporto fra contributo nazionale e dazio da 3 euro senza affrontare i limiti europei alle tariffe nazionali di gestione, che riguardano il rapporto con la futura tassa unionale. È su quel versante che si determina la potenziale sopravvivenza o meno del prelievo italiano oltre il breve periodo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualifica la tassa di gestione unionale come misura proposta, con importo e data di applicazione dell’autunno 2026 ancora da definire. L’accordo politico fra Consiglio e Parlamento europeo risale al 26 marzo 2026 e la quantificazione spetta alla Commissione.
Come si vede la questione è ancora del tutto aperta e Giorgetti lo sottolinea:
dovremo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata a livello europeo, rispetto alle misure che ogni Paese ha assunto in riferimento a questa tassa.
Contributo amministrativo fuori dalla base imponibile IVA
Il contributo da 2 euro non concorre alla base imponibile IVA all’importazione. La Circolare ADM n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 lo qualifica come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale, destinato alla sola copertura delle spese per gli adempimenti in dogana ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione.
Il chiarimento ha effetti pratici per corrieri, spedizionieri, marketplace e consumatori finali. L’importo va gestito come onere connesso alla spedizione e alla dichiarazione doganale, senza essere trattato come diritto doganale ordinario calcolato sul valore della merce.
Dazio UE da 3 euro e costo effettivo per spedizione
Il dazio unionale da 3 euro si applica per ciascuna voce doganale contenuta nella spedizione, non per pacco. Un ordine con tre classificazioni tariffarie diverse sconta quindi 9 euro di dazio, ai quali si aggiunge l’IVA, poiché il dazio concorre alla base imponibile mentre il contributo nazionale ne è escluso.
Il costo aggiuntivo minimo per una spedizione a voce doganale singola cambia in funzione del calendario:
| Periodo | Onere aggiuntivo minimo per spedizione |
|---|---|
| dal 1° luglio 2026 | 3 euro di dazio più 0,66 euro di IVA al 22 per cento, pari a 3,66 euro. |
| dal 1° ottobre 2026, in caso di applicazione del contributo | 3,66 euro come sopra più 2 euro di contributo nazionale escluso da IVA, pari a 5,66 euro. |
Su un pacco con tre voci doganali distinte il calcolo sale a 9 euro di dazio, 1,98 euro di IVA e 2 euro di contributo, per un totale di 12,98 euro di oneri aggiuntivi. Il moltiplicatore agisce sul dazio unionale, mentre il contributo nazionale è dovuto una sola volta per spedizione.
Spedizioni tassate e soglia dei 150 euro
La tassa sui pacchi extra-UE riguarda le spedizioni che soddisfano due condizioni congiunte: provenienza da Paesi terzi e valore non superiore a 150 euro. L’ambito comprende invii commerciali, spedizioni destinate alle imprese e pacchi fra privati privi di corrispettivo economico.
Per la verifica della soglia di 150 euro rileva il valore in dogana, determinato con criteri differenziati in base alla natura della spedizione:
- per le merci commerciali conta il prezzo di vendita, con esclusione dei costi di trasporto e assicurazione soltanto se indicati separatamente in fattura;
- per le merci prive di carattere commerciale conta il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita verso il territorio doganale dell’Unione europea;
- gli oneri riscossi dalle autorità doganali non rilevano ai fini della soglia.
Dichiarazioni H1 e H7 con codice tributo 159
Il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato in fase di sdoganamento. Sono coinvolte sia le dichiarazioni ordinarie H1 sia le dichiarazioni semplificate H7, le più diffuse nei flussi e-commerce di basso valore.
La liquidazione avviene con il codice tributo 159, con indicazione dell’importo fisso di 2 euro in formato numerico. Nelle dichiarazioni H1 il contributo è liquidato direttamente nella dichiarazione doganale; nelle H7 si procede con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale, secondo le scadenze dell’articolo 105 del Codice doganale dell’Unione.
Anche le spedizioni gestite in regime IOSS per le importazioni e-commerce scontano il contributo quando è presentata la dichiarazione doganale H7. Il soggetto obbligato è il dichiarante doganale, cioè chi presenta la dichiarazione anche per conto di terzi.
Regimi doganali e casi esclusi
La Circolare ADM n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 riferisce il contributo alle importazioni definitive, cioè all’immissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi. Nelle dichiarazioni H1 il prelievo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore in dogana fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo singolo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate nell’ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell’articolo 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. Il prelievo colpisce quindi le spedizioni extra-UE immesse in libera pratica e lascia fuori le reimportazioni riconducibili ai codici regime indicati dall’Agenzia.
Tre scadenze doganali fra ottobre e novembre
Il calendario dei prossimi mesi contiene tre appuntamenti distinti, con oggetto e grado di certezza differenti.
| Scadenza | Oggetto |
|---|---|
| 1° ottobre 2026 | decorrenza del contributo nazionale da 2 euro, modificabile in sede di conversione del decreto-legge n. 107/2026. |
| 1° novembre 2026 | obbligo di dichiarazione dei codici identificativi di prodotto nelle dichiarazioni doganali, già facoltativi dal 1° luglio. |
| autunno 2026 | tassa di gestione unionale, con importo e data di applicazione ancora da definire secondo l’Agenzia delle Dogane. |
La sovrapposizione delle tre date genera la principale incognita gestionale del semestre: il contributo nazionale potrebbe applicarsi per poche settimane prima dell’avvio della misura unionale, oppure essere ridefinito in coordinamento con quest’ultima.
Check-list per corrieri, marketplace e imprese
Per corrieri, spedizionieri, marketplace e imprese importatrici il rinvio a ottobre non sospende gli adeguamenti già richiesti dalle circolari dell’Agenzia delle Dogane. I sistemi devono distinguere dazio unionale, contributo amministrativo nazionale, IVA all’importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato.
Gli adempimenti da presidiare nella sequenza corretta sono i seguenti:
- individuazione delle spedizioni extra-UE con valore in dogana non superiore a 150 euro, distinta per merci commerciali e non commerciali;
- separazione dei flussi fra dichiarazioni H1 e H7, con liquidazione immediata nel primo caso e contabilizzazione quindicinale nel secondo;
- configurazione del codice tributo 159 per il contributo nazionale, da attivare in vista del 1° ottobre;
- verifica della capienza delle garanzie sui conti di debito per i dichiaranti che operano con tracciato H7;
- calcolo del dazio unionale per voce doganale e non per pacco, con esposizione separata dell’IVA;
- predisposizione dei codici identificativi di prodotto, facoltativi fino al 31 ottobre e obbligatori dal 1° novembre 2026;
- aggiornamento delle informative contrattuali sui costi applicati al cliente finale.