L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fissato le regole con cui corrieri, piattaforme e rappresentanti doganali dichiarano il dazio forfettario sulle vendite a distanza extra-UE, e con un avviso successivo sul regime speciale IVA ha chiarito che il dazio entra nella base imponibile anche quando l’imposta è riscossa alla consegna. Per le imprese che vendono online con spedizioni da Paesi terzi le istruzioni stabiliscono tracciati, codici, debitore e garanzie, e chiudono la strada al recupero del dazio quando il cliente restituisce la merce per ripensamento.
In sintesi:
- la Circolare ADM n. 17/2026 del 25 giugno 2026 recepisce la guida della Commissione europea del 2 giugno 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 e il Regolamento delegato (UE) 2026/1022;
- nelle dichiarazioni il codice C07 è soppresso e il regime IVA si indica con F48 per l’IOSS, F49 per il regime speciale e F53 per la procedura ordinaria, mentre in H1 le merci a dazio forfettario hanno codice di preferenza 5 e tributo A00 (Circolare ADM n. 17/2026);
- l’avviso ADM del 9 settembre 2026 rende obbligatori nel regime speciale il codice F49 e il riferimento alla dilazione di pagamento nel data element 12 10 000 000;
- dopo lo svincolo la dichiarazione di merci vendute a distanza non può essere invalidata per reso o mancato ritiro (art. 148, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato).
- Circolare ADM 17/2026: ambito del dazio forfettario e fonti
- Tracciati H1, H6 e H7 e codici F48, F49, F53 per il dazio forfettario
- Dichiarante e ufficio doganale competente per il dazio da 3 euro
- IVA sul dazio forfettario: IOSS, regime speciale e procedura ordinaria
- Garanzia globale e dilazione di pagamento sul dazio da 3 euro
- Resi e merci non ritirate: quando il dazio da 3 euro si rimborsa
- Dazio forfettario fino al 2028 e passaggio al Data Hub
Circolare ADM 17/2026: ambito del dazio forfettario e fonti
La Circolare ADM n. 17/2026 del 25 giugno 2026 contiene le istruzioni dichiarative per il dazio forfettario di 3 euro per articolo, che dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 sostituisce la franchigia sulle spedizioni fino a 150 euro vendute a distanza da Paesi terzi, secondo l’art. 2 del Regolamento (UE) 2026/382. Il dazio si somma alla tassa sui pacchi e-commerce extra-UE fissata dalla Commissione europea, che si applica da novembre.
La circolare recepisce la guida della Commissione del 2 giugno 2026 e i due atti che hanno adeguato le regole di attuazione del Codice doganale dell’Unione: il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e il Regolamento delegato (UE) 2026/1022, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Il forfait riguarda le vendite a distanza di beni importati, cioè le cessioni a consumatori e soggetti non passivi con trasporto a cura del venditore, con qualsiasi regime IVA, e sostituisce ogni altra misura tariffaria, compresi i dazi antidumping e compensativi; si applica anche ad alcolici, profumi e tabacchi. Vale anche per le merci vendute al consumatore prima di entrare in un deposito doganale usato come fase logistica verso la consegna.
Per stabilire il valore della spedizione contano il contratto di trasporto e le modalità di invio: ordini distinti, spediti separatamente, sono spedizioni autonome anche se arrivano lo stesso giorno. La clausola antiabuso dell’art. 243, par. 5, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 consente alla dogana di trattare come vendite a distanza le merci raggruppate in una spedizione unica per aggirare il forfait.
Tracciati H1, H6 e H7 e codici F48, F49, F53 per il dazio forfettario
Il dazio forfettario si dichiara con il tracciato semplificato H7, con l’H6 o con l’H1, e il regime IVA della vendita si indica con i codici di procedura aggiuntiva F48 per l’IOSS, F49 per il regime speciale e F53 per la procedura ordinaria; il nuovo F53 sostituisce il codice C07, legato alla franchigia soppressa. Secondo la guida della Commissione europea, la scelta del tracciato segue questi criteri:
| Tracciato | Quando si usa e come si liquida il dazio |
|---|---|
| H7 | spedizioni fino a 150 euro vendute a distanza, senza divieti o restrizioni; codice a sei cifre del Sistema armonizzato e dazio calcolato in automatico con il tributo A00. |
| H6 | uso facoltativo per spedizioni fino a 1.000 euro senza divieti, restrizioni o accise. |
| H1 | obbligatorio per merci soggette a divieti e restrizioni o ad accise e per chiedere un’aliquota preferenziale fuori dal regime IOSS; codice TARIC a dieci cifre, codice di preferenza 5 e importo del dazio indicato dal dichiarante. |
Il dazio si calcola per articolo, cioè per ogni riga che raggruppa merci con uguale classificazione tariffaria, descrizione e, quando è dichiarata, origine; il raggruppamento di voci diverse sotto l’aliquota più alta è escluso per il forfait dall’art. 228, par. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Nella stessa dichiarazione vanno indicati gli identificativi di prodotto, obbligatori da novembre.
Dichiarante e ufficio doganale competente per il dazio da 3 euro
Il dazio è dovuto dal dichiarante, individuato con un ordine gerarchico: il titolare IOSS o il suo rappresentante indiretto; in mancanza, chi usa il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA o il suo rappresentante indiretto; quindi il rappresentante indiretto dell’importatore. Il consumatore può dichiarare la merce solo in via residuale, negli Stati che offrono ai privati una dichiarazione online gratuita.
Con il regime IOSS la dichiarazione per l’immissione in libera pratica può essere presentata in qualsiasi Stato membro. Senza IOSS va presentata nello Stato di destinazione, dove termina il trasporto e sorge l’obbligazione doganale, per assicurare il corretto calcolo dell’IVA.
IVA sul dazio forfettario: IOSS, regime speciale e procedura ordinaria
Il dazio forfettario entra nella base imponibile IVA all’importazione nel regime speciale e nella procedura ordinaria, mentre con il regime IOSS l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. c-bis), della Direttiva 2006/112/CE, perché l’imposta è applicata al momento della vendita.
| Regime IVA della vendita | Trattamento del dazio forfettario |
|---|---|
| IOSS | importazione esente da IVA, nessuna imposta sul dazio in dogana. |
| regime speciale | dazio compreso nella base imponibile dell’IVA riscossa dal destinatario alla consegna, con contabilizzazione dopo la notifica dell’IVA incassata. |
| procedura ordinaria | dazio compreso nella base imponibile dell’IVA all’importazione, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972. |
Il regime speciale, disciplinato dall’art. 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972, consente a corrieri e rappresentanti di riscuotere l’IVA dal destinatario e versarla con cadenza mensile. L’avviso ADM del 9 settembre 2026 ne ha fissato le condizioni di adesione: comunicazione preventiva via PEC all’Agenzia, uso obbligatorio del codice F49, dilazione di pagamento e garanzia globale.
Garanzia globale e dilazione di pagamento sul dazio da 3 euro
Chi dichiara con più dichiarazioni merci soggette al dazio forfettario deve prestare una garanzia globale, ai sensi degli artt. 89, par. 5, e 95 del Codice doganale dell’Unione, senza la riduzione al 30% ammessa per altre operazioni. L’importo di riferimento deve coprire il dazio e gli altri oneri attesi e va controllato sia dal titolare sia dall’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione (artt. 155-157 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
Con i tracciati H6 e H7, quando il calcolo automatico non è possibile, la dogana può notificare il debito in modo cumulativo per periodi fino a 31 giorni. Per le dichiarazioni in regime IOSS la Circolare ADM n. 17/2026 rende obbligatoria dal 1° luglio 2026 l’indicazione della dilazione di pagamento nel data element 12 10 000 000, obbligo esteso poi alle dichiarazioni in regime speciale.
Resi e merci non ritirate: quando il dazio da 3 euro si rimborsa
Il dazio forfettario pagato su merci vendute a distanza si recupera solo con le procedure generali di rimborso del Codice doganale dell’Unione, perché dopo lo svincolo la dichiarazione non può più essere invalidata quando il cliente restituisce la merce o non la ritira. Il divieto è previsto dall’art. 148, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato, e l’esito cambia secondo la causa del reso:
| Caso | Recupero del dazio forfettario |
|---|---|
| reso per ripensamento del cliente | escluso, la dichiarazione non si invalida dopo lo svincolo. |
| pacco non ritirato o rifiutato alla consegna | escluso, con la stessa regola del reso. |
| merce difettosa o non conforme al contratto | ammesso con istanza di rimborso ai sensi dell’art. 118 del Codice doganale dell’Unione. |
| dazio pagato in eccesso, per esempio su un numero di articoli errato | ammesso con istanza di rimborso ai sensi dell’art. 117 del Codice doganale dell’Unione. |
Per un venditore che accetta resi gratuiti su ordini con più articoli, il dazio versato è un costo non recuperabile anche quando il cliente restituisce tutta la merce: va considerato nel prezzo o nelle condizioni di reso, insieme alle spese di trasporto.
Dazio forfettario fino al 2028 e passaggio al Data Hub
Il dazio forfettario cessa il 1° luglio 2028, quando le vendite a distanza di qualsiasi valore pagheranno il dazio ordinario in base a valore, origine e classificazione tariffaria, calcolato attraverso il centro doganale digitale dell’UE. Il Regolamento (UE) 2026/382 impone alla Commissione di verificare se i flussi si spostano verso spedizioni escluse dal forfait, proponendone in quel caso l’estensione a tutte le spedizioni fino a 150 euro, e di valutare entro il 1° dicembre 2027 se il Data Hub sarà pronto: in caso contrario può proporre di prorogare il dazio forfettario.