Le spese sostenute dalle imprese per cene, eventi e premi aziendali sono da annoverare tra i costi di rappresentanza o pubblicitari? La Cassazione è intervenuta recentemente in merito, chiarendo quali sono i fattori che incidono sulla detraibilità totale o deducibilità parziale dell’IVA.
Con l’ordinanza n. 25144/2025, la Corte ha sottolineato che per differenziare le spese di rappresentanza da quelle pubblicitarie, sulle quali è possibile beneficiare di esenzione IVA, è necessario fare riferimento allo scopo perseguito.
Se la finalità specifica è quella di promuovere prodotti o servizi, anche sollecitando l’acquisto, si tratta evidentemente di spese pubblicitarie. Se però l’obiettivo è quello di incrementare il prestigio e la notorietà dell’azienda, invece, si parla di spese di rappresentanza (su cui si applica la deducibilità al 50%), anche se possono esserci effetti indiretti sulle vendite.
Non rileva come fattore distintivo, invece, la gratuità della prestazione, anche se rappresenta un indice generalmente riferito alla nozione di spese di rappresentanza.